CASS
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 3278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3278 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AN OS, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/07/2024 del Tribunale di Ragusa;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Massimiliano Micali;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Marco Dall'Olio, che, con requisitoria scritta del 21/11/2025, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Durante la perquisizione operata all'atto dell'esecuzione del provvedimento di massimo rigore emesso nei confronti di NU RE, ritenuto gravemente 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 3278 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MICALI MASSIMILIANO Data Udienza: 10/12/2025 indiziato dei delitti di tentato omicidio (capo 2) della rubrica), di porto e di detenzione di arma (capi 3) e 8) della rubrica), di illecita concorrenza con minaccia e violenza e di estorsione, consumati e tentati (capi 4), 5), 6), 7) e 14) della rubrica), del reato di cui agli artt. 483 cod. pen., 40, comma 1 e 4, 4, 46 e 49 d. Igs n. 504/95 (capo 12) della rubrica), tutti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., nonché, da ultimo, del reato di partecipazione, con ruolo qualificato, ad un'associazione di tipo mafioso (capo 1) della rubrica), i militari operanti avevano rinvenuto, occultate in numerosi vani della sua abitazione, banconote per un importo complessivo di euro 71.940,00. La somma in questione era stata sottoposta a sequestro d'urgenza poi convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa che, in data 17 giugno 2024, aveva emesso, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen., 240 bis e 416 bis, comma 7, cod. pen., autonomo sequestro preventivo. 2. Avverso detto provvedimento OS AN, nuora di NU RE, in qualità di terza interessata, aveva interposto richiesta di riesame. Costei aveva invocato il parziale dissequestro e la conseguente restituzione di parte significativa della summenzionata somma di denaro (per un importo di euro 53.320,00), sostenendo di esserne la proprietaria, ed aveva comunque lamentato che il vincolo reale fosse stato apposto in assenza dei presupposti di legge e potesse cagionarle, ove mantenuto, un gravissimo pregiudizio di ordine economico. 3. La richiesta è stata rigettata dal Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 9 luglio 2024, depositata 1'8 agosto 2024. 4. OS AN propone, con l'assistenza dell'avv. Nunzio Citrella, tempestivo ricorso per cassazione con il quale contesta violazione di legge ed illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Il difensore, ripercorse le motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, censura «il metodo di ricostruzione probatoria» utilizzato dal Tribunale che, pur dando per comprovate le premesse sulla scorta delle quali la AN aveva invocato la restituzione della somma (in particolare, il fatto che la donna avesse nel passato ricevuto un'imponente somma di denaro a titolo di liquidazione del danno subìto in occasione di un sinistro), ha respinto le allegazioni difensive talora ricorrendo ad un apparato motivazionale tautologico, talora valorizzando, in altri passi della motivazione, circostanze fattuali erroneamente ricostruite. Più in particolare, con riguardo a questo secondo aspetto, il Tribunale ha errato nell'individuazione della data in cui è stato eseguito il sequestro di prevenzione del quale NU RE è stato destinatario (gennaio 2019, anziché ottobre 2020, come indicato nell'ordinanza), nonché nell'attribuire al marito della AN, Rosario 2 ()r RE, figlio di NU, la veste di soggetto estraneo a detta procedura, anziché quella corretta di terzo interessato. Il difensore lamenta, pertanto, che il Tribunale abbia fondato il provvedimento di rigetto sul fatto che la AN non sia riuscita a fornire la prova, positiva e diretta, di aver nel passato materialmente consegnato la somma de qua nelle mani della suocera. Evidenzia che detta impostazione logico-giuridica finisca per gravare il richiedente di un onere probatorio che assurge a vera e propria inammissibile probatio diabolica. Sostiene, di contro, che il Tribunale avrebbe dovuto valutare criticamente la prospettazione offerta dalla AN secondo un diverso canone logico e ricorrendo, in particolare, ad un argomento ad excludendum. Avrebbe, cioè, dovuto verificare se il possesso della somma oggetto di sequestro potesse ragionevolmente trovare il suo titolo in una motivazione diversa da quella prospettata dalla AN e, solo ove detta verifica avesse dato esito positivo, avrebbe potuto qualificare come infondata la pretesa restitutoria. Contesta come a detta necessaria disamina in negativo - che rinverrebbe legittimazione anche in un recente pronunciamento di questa Corte (Sez. 6, n. 15673 del 13/03/2024, Pezzi, Rv. 286335 - 01) - il Tribunale si sia colpevolmente sottratto e come detta omissione si riveli a maggior ragione censurabile ove si consideri, anzitutto, che «le somme sequestrate sono assolutamente incompatibili con l'attività della contestata associazione criminale» della quale NU RE è stato ritenuto il vertice e si ponga mente, poi, al fatto che nessuna valutazione è stata operata «sul tema del necessario collegamento tra le somme sottoposte a sequestro ed i delitti contestati». 5. Il Procuratore generale ha chiesto che, a cagione della manifesta infondatezza dei motivi, il ricorso sia dichiarato inammissibile. Ha sostenuto che il provvedimento impugnato si connota per un apparato motivazionale logico che non risulta inciso dalle considerazioni critiche formulate dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va in premessa evidenziato come, al di là di un generico riferimento operato in epigrafe alla presenza di errores in iudicando, il motivo che è stato in concreto posto dal difensore a fondamento del ricorso è unico ed investe, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato. 3 Come sopra evidenziatosi, infatti, ciò che il difensore ascrive al Tribunale non è l'aver operato un'interpretazione erronea delle norme sostanziali (gli artt. 240 bis e 416, comma 7, cod. pen.) poste a fondamento della legittimità del provvedimento impugnato, giacchè detta interpretazione è, al contrario, perfettamente aderente ai consolidati canoni interpretativi espressi anche da questa Corte, quanto, piuttosto, la correttezza del metodo logico-ricostruttivo posto a fondamento del percorso motivazionale sulla scorta del quale la pretesa restitutoria avanzata dalla ricorrente è stata ritenuta infondata. Trattasi di censura non prospettabile in questa sede. Devesi infatti ricordare che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., «contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge». Secondo consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, rientrano nella categoria della «violazione di legge» legittimante il ricorso per cassazione, oltre gli «errores in iudicando» e gli «errores in procedendo», anche quei vizi della motivazione che siano però così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296-01). Tra essi non possono di certo ricomprendersi eventuali errori ricostruttivi, dei quali peraltro non è stata dimostrata né l'esistenza né, tanto meno, la decisività nel percorso argomentativo del Tribunale, né, tanto meno, la maggiore o minore persuasività dei canoni logici cui il Tribunale è ricorso per esplicitare il percorso argomentativo. Essi, pertanto, quand'anche sussistenti, non sono suscettibili di essere fatti valere in questa sede. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. A detta declaratoria consegue, anzitutto, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la AN deve essere poi condannata al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Massimiliano Micali;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Marco Dall'Olio, che, con requisitoria scritta del 21/11/2025, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Durante la perquisizione operata all'atto dell'esecuzione del provvedimento di massimo rigore emesso nei confronti di NU RE, ritenuto gravemente 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 3278 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MICALI MASSIMILIANO Data Udienza: 10/12/2025 indiziato dei delitti di tentato omicidio (capo 2) della rubrica), di porto e di detenzione di arma (capi 3) e 8) della rubrica), di illecita concorrenza con minaccia e violenza e di estorsione, consumati e tentati (capi 4), 5), 6), 7) e 14) della rubrica), del reato di cui agli artt. 483 cod. pen., 40, comma 1 e 4, 4, 46 e 49 d. Igs n. 504/95 (capo 12) della rubrica), tutti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., nonché, da ultimo, del reato di partecipazione, con ruolo qualificato, ad un'associazione di tipo mafioso (capo 1) della rubrica), i militari operanti avevano rinvenuto, occultate in numerosi vani della sua abitazione, banconote per un importo complessivo di euro 71.940,00. La somma in questione era stata sottoposta a sequestro d'urgenza poi convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa che, in data 17 giugno 2024, aveva emesso, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen., 240 bis e 416 bis, comma 7, cod. pen., autonomo sequestro preventivo. 2. Avverso detto provvedimento OS AN, nuora di NU RE, in qualità di terza interessata, aveva interposto richiesta di riesame. Costei aveva invocato il parziale dissequestro e la conseguente restituzione di parte significativa della summenzionata somma di denaro (per un importo di euro 53.320,00), sostenendo di esserne la proprietaria, ed aveva comunque lamentato che il vincolo reale fosse stato apposto in assenza dei presupposti di legge e potesse cagionarle, ove mantenuto, un gravissimo pregiudizio di ordine economico. 3. La richiesta è stata rigettata dal Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 9 luglio 2024, depositata 1'8 agosto 2024. 4. OS AN propone, con l'assistenza dell'avv. Nunzio Citrella, tempestivo ricorso per cassazione con il quale contesta violazione di legge ed illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Il difensore, ripercorse le motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, censura «il metodo di ricostruzione probatoria» utilizzato dal Tribunale che, pur dando per comprovate le premesse sulla scorta delle quali la AN aveva invocato la restituzione della somma (in particolare, il fatto che la donna avesse nel passato ricevuto un'imponente somma di denaro a titolo di liquidazione del danno subìto in occasione di un sinistro), ha respinto le allegazioni difensive talora ricorrendo ad un apparato motivazionale tautologico, talora valorizzando, in altri passi della motivazione, circostanze fattuali erroneamente ricostruite. Più in particolare, con riguardo a questo secondo aspetto, il Tribunale ha errato nell'individuazione della data in cui è stato eseguito il sequestro di prevenzione del quale NU RE è stato destinatario (gennaio 2019, anziché ottobre 2020, come indicato nell'ordinanza), nonché nell'attribuire al marito della AN, Rosario 2 ()r RE, figlio di NU, la veste di soggetto estraneo a detta procedura, anziché quella corretta di terzo interessato. Il difensore lamenta, pertanto, che il Tribunale abbia fondato il provvedimento di rigetto sul fatto che la AN non sia riuscita a fornire la prova, positiva e diretta, di aver nel passato materialmente consegnato la somma de qua nelle mani della suocera. Evidenzia che detta impostazione logico-giuridica finisca per gravare il richiedente di un onere probatorio che assurge a vera e propria inammissibile probatio diabolica. Sostiene, di contro, che il Tribunale avrebbe dovuto valutare criticamente la prospettazione offerta dalla AN secondo un diverso canone logico e ricorrendo, in particolare, ad un argomento ad excludendum. Avrebbe, cioè, dovuto verificare se il possesso della somma oggetto di sequestro potesse ragionevolmente trovare il suo titolo in una motivazione diversa da quella prospettata dalla AN e, solo ove detta verifica avesse dato esito positivo, avrebbe potuto qualificare come infondata la pretesa restitutoria. Contesta come a detta necessaria disamina in negativo - che rinverrebbe legittimazione anche in un recente pronunciamento di questa Corte (Sez. 6, n. 15673 del 13/03/2024, Pezzi, Rv. 286335 - 01) - il Tribunale si sia colpevolmente sottratto e come detta omissione si riveli a maggior ragione censurabile ove si consideri, anzitutto, che «le somme sequestrate sono assolutamente incompatibili con l'attività della contestata associazione criminale» della quale NU RE è stato ritenuto il vertice e si ponga mente, poi, al fatto che nessuna valutazione è stata operata «sul tema del necessario collegamento tra le somme sottoposte a sequestro ed i delitti contestati». 5. Il Procuratore generale ha chiesto che, a cagione della manifesta infondatezza dei motivi, il ricorso sia dichiarato inammissibile. Ha sostenuto che il provvedimento impugnato si connota per un apparato motivazionale logico che non risulta inciso dalle considerazioni critiche formulate dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va in premessa evidenziato come, al di là di un generico riferimento operato in epigrafe alla presenza di errores in iudicando, il motivo che è stato in concreto posto dal difensore a fondamento del ricorso è unico ed investe, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato. 3 Come sopra evidenziatosi, infatti, ciò che il difensore ascrive al Tribunale non è l'aver operato un'interpretazione erronea delle norme sostanziali (gli artt. 240 bis e 416, comma 7, cod. pen.) poste a fondamento della legittimità del provvedimento impugnato, giacchè detta interpretazione è, al contrario, perfettamente aderente ai consolidati canoni interpretativi espressi anche da questa Corte, quanto, piuttosto, la correttezza del metodo logico-ricostruttivo posto a fondamento del percorso motivazionale sulla scorta del quale la pretesa restitutoria avanzata dalla ricorrente è stata ritenuta infondata. Trattasi di censura non prospettabile in questa sede. Devesi infatti ricordare che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., «contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge». Secondo consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, rientrano nella categoria della «violazione di legge» legittimante il ricorso per cassazione, oltre gli «errores in iudicando» e gli «errores in procedendo», anche quei vizi della motivazione che siano però così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296-01). Tra essi non possono di certo ricomprendersi eventuali errori ricostruttivi, dei quali peraltro non è stata dimostrata né l'esistenza né, tanto meno, la decisività nel percorso argomentativo del Tribunale, né, tanto meno, la maggiore o minore persuasività dei canoni logici cui il Tribunale è ricorso per esplicitare il percorso argomentativo. Essi, pertanto, quand'anche sussistenti, non sono suscettibili di essere fatti valere in questa sede. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. A detta declaratoria consegue, anzitutto, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la AN deve essere poi condannata al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2025