Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 3278
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Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Proprietà del denaro sequestrato

    Il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non abbia fornito prova positiva e diretta di aver materialmente consegnato la somma alla suocera. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la censura sull'apparato motivazionale del Tribunale riguardi la correttezza del metodo logico-ricostruttivo, non prospettabile in sede di legittimità, e che eventuali errori ricostruttivi non siano decisivi o suscettibili di essere fatti valere in questa sede.

  • Inammissibile
    Violazione di legge ed illogicità della motivazione

    La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la censura riguardi la correttezza del metodo logico-ricostruttivo, non prospettabile in sede di legittimità. La Corte ha ricordato che rientrano nella categoria della "violazione di legge" solo i vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, non i meri errori ricostruttivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 3278
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3278
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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