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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 07/01/2026, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 268/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIOFFI FURIO, Presidente
AN IA SA, Relatore
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24600/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Liveri
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
NA MA ER TT - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM. DI PAGAM n. 213 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15122/2025 depositato il
18/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito il 19.12.2024 con il mezzo telematico presso la Segreteria di questa CGT, Nappi
Cherubino, rappresentato e difeso come in atti, impugnava l'intimazione di pagamento di cui in premessa, notificata il 06.12.2024, relativa all'omesso versamento di somme dovute a titolo di IMU e TASI per le annualità
2016-2017-2018, per un totale di euro 3.741,64.
Il ricorrente eccepiva:
- L'omessa notifica degli atti prodromici;
- La prescrizione delle pretese in assenza di atti interruttivi;
- L'infondatezza della pretesa per inesistenza, anche sotto il profilo della certezza, liquidità ed esigiblità del credito.
Si costituiva in giudizio la SO.GE.R.T. SpA, chiedendo rigettarsi il ricorso per tardività, essendo cristallizzata la pretesa tributaria a seguito della tempestiva notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria.
Con memoria di replica il ricorrente contestava la regolarità del procedimento notificatorio degli atti presupposti, eccependo il carattere illeggibile della firma apposta sulla ricevuta di ritorno e la mancanza della raccomandata informativa.
All'odierna udienza la causa, ormai matura, esaminati gli atti, veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
In particolare, è infondato il motivo di opposizione con cui il ricorrente ha dedotto che non gli erano stati notificati atti prodromici all'impugnata intimazione di pagamento.
Orbene, parte resistente ha fornito prova documentale della regolare notifica degli atti prodromici, avvenuta direttamente a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza del destinatario che ha sottoscritto per ricevuta (come da copia degli avvisi di ricevimento sottoscritti versati agli atti del fascicolo telematico).
In particolare, vi è prova della notifica dei seguenti atti:
- Comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca del 21.06.2024 ricevuta dal destinatario il 05.07.2024;
- Avviso di accertamento per il mancato versamento di somme dovute a titolo di IMU 2016/2017 ricevuto e sottoscritto dal destinatario il 09.11.2022;
- Avviso di accertamento per il mancato versamento di somme dovute a titolo di IMU 2018 ricevuto e sottoscritto dal destinatario il 09.11.2022;
- Avviso di accertamento per il mancato versamento di somme dovute a titolo di TASI 2016 ricevuto e sottoscritto dal destinatario il 27.12.2021;
- Avviso di accertamento per il mancato versamento di somme dovute a titolo di TASI 2017 ricevuto e sottoscritto dal destinatario il 09.11.2022;
- Avviso di accertamento per il mancato versamento di somme dovute a titolo di TASI 2018 ricevuto e sottoscritto dal destinatario il 09.11.2022.
Dalla regolare notifica degli atti prodromici di cui sopra deriva la definitività ed irretrattabilità della pretesa, con conseguente inammissibilità dei motivi impugnatori riguardanti il merito, dovendo eventuali vizi essere fatti valere con ricorso nei termini di legge (abbondantemente scaduti) avverso gli atti notificati e non certamente attraverso il presente ricorso, proposto contro un diverso atto successivo.
Va infatti rilevato come, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, stante il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (cfr. Cass. civ. n. 9239/2019, Cass. 701/2014, Cass.
13138/2018).
Vanno disattese anche le eccezioni relative a presunti vizi della notificazione avvenuta a mezzo del servizio postale senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario e senza l'invio della raccomandata informativa.
In proposito, con orientamento consolidato, la Suprema Corte ha precisato che l'articolo 14 della legge n.
890 consente in via generale la notifica diretta degli atti dell'Amministrazione Finanziaria mediante ricorso al servizio postale, senza l'intervento di ufficiali giudiziari o messi notificatori (cfr. Cass. n. 21797/2020) e che la facoltà di utilizzo di tale modalità di notificazione è operativa dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'articolo 20 della legge n. 146/1998, che ha modificato in tali termini il citato articolo 14 (cfr. da ultimo, Cassazione, nn. 2365/2022, 35640/2021 e 14745/2021)”.
La facoltà per l'Ufficio di provvedere alla notifica postale “diretta” dei propri atti comporta che l'Ufficio è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'Ufficiale giudiziario ... e, quindi, a modalita' di notificazione semplificata, alla quale, pertanto, non si applicano le disposizioni della Legge n. 890/1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario.
Tanto premesso, è doveroso evidenziare che le raccomandate concernenti le spedizioni di provvedimenti fiscali/tributari hanno l'equipollenza di una lettera inoltrata tra privati con il mezzo del servizio postale. Non viene quindi in rilievo la notifica di un atto giudiziario, né viene in rilievo l'invio di un atto sottoposto al regime di notifica degli atti giudiziari. Tale precisazione è dirimente per escludere che l'agente postale sia un pubblico ufficiale e per escludere conseguentemente la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento.
In conclusione, nel caso di specie, non viene in rilievo né un atto pubblico del quale si chiede il superamento della fede privilegiata, né una scrittura privata riconosciuta di cui si vuole superare la paternità presunta, né il ricorrente ha offerto concrete ed incontrovertibili prove di non aver potuto altrimenti ricevere la notifica in questione per motivi a lui non imputabili, onde superare le presunzioni accennate.
In assenza di prova (impossibilità di conoscenza) che avrebbe dovuto essere prodotta nel presente giudizio in ogni modo e nel rispetto delle preclusioni processuali, è sufficiente che il plico sia stato consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia stato sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'Banca_1, senza necessità di una relata di notifica o annotazione specifica, non essendo richiesto che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (cfr. Cass., Sez.
5, n. 19795 del 2017).
Di conseguenza l'avviso deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”.
Sulla scorta delle osservazioni che precedono va respinta l'ulteriore doglianza di parte ricorrente relativa al disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento dei precedenti atti non impugnati.
In particolare, non essendo tenuto l'agente postale, quale incaricato di pubblico servizio, a redigere una relata di notifica o un'annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui il plico è stato consegnato, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, il quale non ha dimostrato di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Dall'apposizione di una firma sull'avviso di ricevimento – in difetto di altri adempimenti dovuti in capo all'agente postale – si può semplicemente presumere che il plico sia stato consegnato all'indirizzo indicato alla persona incaricata.
Nel caso di specie, essendo la notifica della cartella eseguita con le modalità semplificate dell'art. 26 cit., e quindi secondo la disciplina concernente il servizio postale ordinario, essa deve considerarsi ritualmente effettuata essendo stato il plico consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario, sicché è irrilevante la circostanza, sostenuta dal contribuente, secondo cui non sarebbe evincibile l'identità del sottoscrittore, in realtà attestata sul retro dell'avviso e, a maggior ragione, la qualità di quest'ultimo.
Tanto attesta il regolare adempimento delle formalità di notificazione, di tal che può ritenersi definitivo ed immutabile l'accertamento tributario eseguito.
In ogni caso, i dedotti vizi dovevano essere fatti valere con ricorso nei termini di legge (abbondantemente scaduti) avverso i primigeni atti sottesi a quello opposto e non certamente attraverso il presente ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
La Corte
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore dell'ufficio costituito delle spese di lite che liquida in 3.600,00 euro complessivi.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIOFFI FURIO, Presidente
AN IA SA, Relatore
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24600/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Liveri
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
NA MA ER TT - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM. DI PAGAM n. 213 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15122/2025 depositato il
18/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito il 19.12.2024 con il mezzo telematico presso la Segreteria di questa CGT, Nappi
Cherubino, rappresentato e difeso come in atti, impugnava l'intimazione di pagamento di cui in premessa, notificata il 06.12.2024, relativa all'omesso versamento di somme dovute a titolo di IMU e TASI per le annualità
2016-2017-2018, per un totale di euro 3.741,64.
Il ricorrente eccepiva:
- L'omessa notifica degli atti prodromici;
- La prescrizione delle pretese in assenza di atti interruttivi;
- L'infondatezza della pretesa per inesistenza, anche sotto il profilo della certezza, liquidità ed esigiblità del credito.
Si costituiva in giudizio la SO.GE.R.T. SpA, chiedendo rigettarsi il ricorso per tardività, essendo cristallizzata la pretesa tributaria a seguito della tempestiva notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria.
Con memoria di replica il ricorrente contestava la regolarità del procedimento notificatorio degli atti presupposti, eccependo il carattere illeggibile della firma apposta sulla ricevuta di ritorno e la mancanza della raccomandata informativa.
All'odierna udienza la causa, ormai matura, esaminati gli atti, veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
In particolare, è infondato il motivo di opposizione con cui il ricorrente ha dedotto che non gli erano stati notificati atti prodromici all'impugnata intimazione di pagamento.
Orbene, parte resistente ha fornito prova documentale della regolare notifica degli atti prodromici, avvenuta direttamente a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza del destinatario che ha sottoscritto per ricevuta (come da copia degli avvisi di ricevimento sottoscritti versati agli atti del fascicolo telematico).
In particolare, vi è prova della notifica dei seguenti atti:
- Comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca del 21.06.2024 ricevuta dal destinatario il 05.07.2024;
- Avviso di accertamento per il mancato versamento di somme dovute a titolo di IMU 2016/2017 ricevuto e sottoscritto dal destinatario il 09.11.2022;
- Avviso di accertamento per il mancato versamento di somme dovute a titolo di IMU 2018 ricevuto e sottoscritto dal destinatario il 09.11.2022;
- Avviso di accertamento per il mancato versamento di somme dovute a titolo di TASI 2016 ricevuto e sottoscritto dal destinatario il 27.12.2021;
- Avviso di accertamento per il mancato versamento di somme dovute a titolo di TASI 2017 ricevuto e sottoscritto dal destinatario il 09.11.2022;
- Avviso di accertamento per il mancato versamento di somme dovute a titolo di TASI 2018 ricevuto e sottoscritto dal destinatario il 09.11.2022.
Dalla regolare notifica degli atti prodromici di cui sopra deriva la definitività ed irretrattabilità della pretesa, con conseguente inammissibilità dei motivi impugnatori riguardanti il merito, dovendo eventuali vizi essere fatti valere con ricorso nei termini di legge (abbondantemente scaduti) avverso gli atti notificati e non certamente attraverso il presente ricorso, proposto contro un diverso atto successivo.
Va infatti rilevato come, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, stante il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (cfr. Cass. civ. n. 9239/2019, Cass. 701/2014, Cass.
13138/2018).
Vanno disattese anche le eccezioni relative a presunti vizi della notificazione avvenuta a mezzo del servizio postale senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario e senza l'invio della raccomandata informativa.
In proposito, con orientamento consolidato, la Suprema Corte ha precisato che l'articolo 14 della legge n.
890 consente in via generale la notifica diretta degli atti dell'Amministrazione Finanziaria mediante ricorso al servizio postale, senza l'intervento di ufficiali giudiziari o messi notificatori (cfr. Cass. n. 21797/2020) e che la facoltà di utilizzo di tale modalità di notificazione è operativa dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'articolo 20 della legge n. 146/1998, che ha modificato in tali termini il citato articolo 14 (cfr. da ultimo, Cassazione, nn. 2365/2022, 35640/2021 e 14745/2021)”.
La facoltà per l'Ufficio di provvedere alla notifica postale “diretta” dei propri atti comporta che l'Ufficio è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'Ufficiale giudiziario ... e, quindi, a modalita' di notificazione semplificata, alla quale, pertanto, non si applicano le disposizioni della Legge n. 890/1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario.
Tanto premesso, è doveroso evidenziare che le raccomandate concernenti le spedizioni di provvedimenti fiscali/tributari hanno l'equipollenza di una lettera inoltrata tra privati con il mezzo del servizio postale. Non viene quindi in rilievo la notifica di un atto giudiziario, né viene in rilievo l'invio di un atto sottoposto al regime di notifica degli atti giudiziari. Tale precisazione è dirimente per escludere che l'agente postale sia un pubblico ufficiale e per escludere conseguentemente la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento.
In conclusione, nel caso di specie, non viene in rilievo né un atto pubblico del quale si chiede il superamento della fede privilegiata, né una scrittura privata riconosciuta di cui si vuole superare la paternità presunta, né il ricorrente ha offerto concrete ed incontrovertibili prove di non aver potuto altrimenti ricevere la notifica in questione per motivi a lui non imputabili, onde superare le presunzioni accennate.
In assenza di prova (impossibilità di conoscenza) che avrebbe dovuto essere prodotta nel presente giudizio in ogni modo e nel rispetto delle preclusioni processuali, è sufficiente che il plico sia stato consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia stato sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'Banca_1, senza necessità di una relata di notifica o annotazione specifica, non essendo richiesto che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (cfr. Cass., Sez.
5, n. 19795 del 2017).
Di conseguenza l'avviso deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”.
Sulla scorta delle osservazioni che precedono va respinta l'ulteriore doglianza di parte ricorrente relativa al disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento dei precedenti atti non impugnati.
In particolare, non essendo tenuto l'agente postale, quale incaricato di pubblico servizio, a redigere una relata di notifica o un'annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui il plico è stato consegnato, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, il quale non ha dimostrato di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Dall'apposizione di una firma sull'avviso di ricevimento – in difetto di altri adempimenti dovuti in capo all'agente postale – si può semplicemente presumere che il plico sia stato consegnato all'indirizzo indicato alla persona incaricata.
Nel caso di specie, essendo la notifica della cartella eseguita con le modalità semplificate dell'art. 26 cit., e quindi secondo la disciplina concernente il servizio postale ordinario, essa deve considerarsi ritualmente effettuata essendo stato il plico consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario, sicché è irrilevante la circostanza, sostenuta dal contribuente, secondo cui non sarebbe evincibile l'identità del sottoscrittore, in realtà attestata sul retro dell'avviso e, a maggior ragione, la qualità di quest'ultimo.
Tanto attesta il regolare adempimento delle formalità di notificazione, di tal che può ritenersi definitivo ed immutabile l'accertamento tributario eseguito.
In ogni caso, i dedotti vizi dovevano essere fatti valere con ricorso nei termini di legge (abbondantemente scaduti) avverso i primigeni atti sottesi a quello opposto e non certamente attraverso il presente ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
La Corte
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore dell'ufficio costituito delle spese di lite che liquida in 3.600,00 euro complessivi.