Articolo 451 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 450Articolo 452
Versione
6 maggio 1952
Art. 451.
(Costituzione del comandante detta nave a capo ricuperatore)


Il comandante di una nave naufragata, se intende costituirsi capo ricuperatore ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 505 del codice, deve farne dichiarazione al capo del compartimento nella cui circoscrizione trovansi i relitti da ricuperare.
Della dichiarazione del comandante e' data dall'autorita' marittima mercantile notizia al proprietario della nave naufragata, quando questa e' nazionale o, se e' straniera, al console dello Stato nei cui registri era iscritta.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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