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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 08/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI NN, Presidente
VAIRO GIUSEPPA, TO
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4160/2025 depositato il 12/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Tel.dif_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009022825000 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009022825000 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6297/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento ricorso, annullamento intimazione e pretesa comunale, condanna ente a spese. Resistente: Rigetto del ricorso con vittoria di spese del giudizio in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 10020259009022825000 del 13.06.2025 per
€6.744,05 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto del Comune di Sapri, relativa a presunti avvisi di accertamento IMU 2018-2019 (asseritamente notificati il 28.04.2021), deducendo, in via pregiudiziale, l'omessa notifica degli atti prodromici (avvisi di accertamento), dai quali ha avuto cognizione della pretesa tributaria solo attraverso la ricezione dell'atto qui gravato. Eccepisce, inoltre, la decadenza del potere impositivo del Comune per decorso dei termini di legge e, nel merito, contesta la propria soggettività passiva per l'intero importo richiesto. Sul punto, la parte evidenzia di essere titolare di una quota di possesso pari a soli 1/36 degli immobili stante la successione ereditaria, censurando l'illegittimità di una pretesa parametrata sull'intera proprietà.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi attinenti alla fase di accertamento e alla formazione del titolo, ritenendo tali doglianze riferibili esclusivamente al Comune di Sapri. Ha inoltre richiesto la riunione del presente giudizio ad altri procedimenti asseritamente connessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso relativo all'omessa notifica degli avvisi di accertamento è fondato e assorbente. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 40543/2021), qualora il contribuente contesti la ricezione degli atti prodromici, l'onere della prova del regolare perfezionamento del procedimento notificatorio grava interamente sull'Amministrazione. Nel caso di specie, il Comune di Sapri non si è costituito né ha depositato le relate di notifica o gli avvisi di ricevimento degli accertamenti presupposti. In assenza di tale prova documentale, la sequenza procedimentale risulta interrotta, determinando l'insussistenza di un valido titolo esecutivo e la conseguente nullità derivata dell'intimazione di pagamento impugnata.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, il termine per l'accertamento IMU scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di versamento. Per l'annualità 2018, il termine ordinario (31.12.2023) deve intendersi prorogato di 85 giorni ex art. 67 D.L. 18/2020 (sospensione emergenziale COVID-19), fissando la scadenza definitiva al 26.03.2024. Essendo l'intimazione del giugno 2025 il primo atto con cui la ricorrente ha avuto notizia della pretesa, il potere impositivo per il 2018 è radicalmente decaduto. Analogo slittamento opera per il 2019 (scadenza 26.03.2025), rendendo la pretesa tardiva anche per tale annualità in assenza di atti interruttivi validamente notificati entro il termine prorogato.
Sotto il profilo del merito, la pretesa tributaria appare viziata da un'erronea individuazione del presupposto soggettivo. La documentazione notarile e la dichiarazione di successione in atti confermano che la ricorrente
è titolare di una quota millesimale pari a 1/36. L'obbligazione IMU, per le annualità successive al decesso del dante causa, è legata alla titolarità reale e non gode della solidarietà indiscriminata tra coeredi per l'intero tributo dovuto sugli immobili. L'indeterminatezza della pretesa comunale, che non ha operato lo scorporo in base alla quota reale, confligge con i principi di capacità contributiva e trasparenza amministrativa. Spese compensate
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI NN, Presidente
VAIRO GIUSEPPA, TO
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4160/2025 depositato il 12/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Tel.dif_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009022825000 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009022825000 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6297/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento ricorso, annullamento intimazione e pretesa comunale, condanna ente a spese. Resistente: Rigetto del ricorso con vittoria di spese del giudizio in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 10020259009022825000 del 13.06.2025 per
€6.744,05 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto del Comune di Sapri, relativa a presunti avvisi di accertamento IMU 2018-2019 (asseritamente notificati il 28.04.2021), deducendo, in via pregiudiziale, l'omessa notifica degli atti prodromici (avvisi di accertamento), dai quali ha avuto cognizione della pretesa tributaria solo attraverso la ricezione dell'atto qui gravato. Eccepisce, inoltre, la decadenza del potere impositivo del Comune per decorso dei termini di legge e, nel merito, contesta la propria soggettività passiva per l'intero importo richiesto. Sul punto, la parte evidenzia di essere titolare di una quota di possesso pari a soli 1/36 degli immobili stante la successione ereditaria, censurando l'illegittimità di una pretesa parametrata sull'intera proprietà.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi attinenti alla fase di accertamento e alla formazione del titolo, ritenendo tali doglianze riferibili esclusivamente al Comune di Sapri. Ha inoltre richiesto la riunione del presente giudizio ad altri procedimenti asseritamente connessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso relativo all'omessa notifica degli avvisi di accertamento è fondato e assorbente. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 40543/2021), qualora il contribuente contesti la ricezione degli atti prodromici, l'onere della prova del regolare perfezionamento del procedimento notificatorio grava interamente sull'Amministrazione. Nel caso di specie, il Comune di Sapri non si è costituito né ha depositato le relate di notifica o gli avvisi di ricevimento degli accertamenti presupposti. In assenza di tale prova documentale, la sequenza procedimentale risulta interrotta, determinando l'insussistenza di un valido titolo esecutivo e la conseguente nullità derivata dell'intimazione di pagamento impugnata.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, il termine per l'accertamento IMU scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di versamento. Per l'annualità 2018, il termine ordinario (31.12.2023) deve intendersi prorogato di 85 giorni ex art. 67 D.L. 18/2020 (sospensione emergenziale COVID-19), fissando la scadenza definitiva al 26.03.2024. Essendo l'intimazione del giugno 2025 il primo atto con cui la ricorrente ha avuto notizia della pretesa, il potere impositivo per il 2018 è radicalmente decaduto. Analogo slittamento opera per il 2019 (scadenza 26.03.2025), rendendo la pretesa tardiva anche per tale annualità in assenza di atti interruttivi validamente notificati entro il termine prorogato.
Sotto il profilo del merito, la pretesa tributaria appare viziata da un'erronea individuazione del presupposto soggettivo. La documentazione notarile e la dichiarazione di successione in atti confermano che la ricorrente
è titolare di una quota millesimale pari a 1/36. L'obbligazione IMU, per le annualità successive al decesso del dante causa, è legata alla titolarità reale e non gode della solidarietà indiscriminata tra coeredi per l'intero tributo dovuto sugli immobili. L'indeterminatezza della pretesa comunale, che non ha operato lo scorporo in base alla quota reale, confligge con i principi di capacità contributiva e trasparenza amministrativa. Spese compensate
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.