CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 612/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di TE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - TE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200004386271501 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200004386271501 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 06/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicato in rubrica, emesso dall'Agenzia delle Entrate di TE ed a lei notificato quale erede di persona terza.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita assumendo che l'Agenzia della ON aveva comunicato che si era provveduto in autotutela, all'annullamento dell'atto emesso oltre il termine decadenziale.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che in conseguenza dell'emissione del documentato atto di autotutela è cessata la materia del contendere.
Le spese di lite vengono poste a carico dell'ADER che con la notifica dell'atto in momento successivo all'intervenuta decadenza della pretesa fiscale ha determinato il giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l'ADER alle spese di lite liquidate in euro
700 oltre accessori di legge in favore della ricorrente.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 612/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di TE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - TE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200004386271501 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200004386271501 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 06/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicato in rubrica, emesso dall'Agenzia delle Entrate di TE ed a lei notificato quale erede di persona terza.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita assumendo che l'Agenzia della ON aveva comunicato che si era provveduto in autotutela, all'annullamento dell'atto emesso oltre il termine decadenziale.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che in conseguenza dell'emissione del documentato atto di autotutela è cessata la materia del contendere.
Le spese di lite vengono poste a carico dell'ADER che con la notifica dell'atto in momento successivo all'intervenuta decadenza della pretesa fiscale ha determinato il giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l'ADER alle spese di lite liquidate in euro
700 oltre accessori di legge in favore della ricorrente.