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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/11/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _______/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, OGGETTO
Reiscrizione nLA persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi BarrLA, ha elenchi lavoratori pronunciato la seguente agricoli 2017-2018
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4333/2025 R.G. Registro Generale
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex N. 4333/25 art. 127 ter cpc nel termine del giorno 18.11.2025, avente ad
CRONOLOGICO oggetto: “Reiscrizione elenchi lavoratori agricoli anni 2017/2018”; N. _______________ e vertente
tra
, rappresentata e difesa dall'avv. D. Menza del REPERTORIO Parte_1
N. _______________ Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, n. 148/2025 R.B.Prev. elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in San
GO MA (Sa), Via E. Berlinguer, n. 10;
Discusso nel termine del 18.11.2025
Ricorrente con scambio di note
e scritte art. 127 ter cpc
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in Deposito minuta virtù di procura generale in data 22.03.2024 per atto notar Persona_1
[...]
[...]
dell'Avvocatura Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38; Pubblicazione in data
Resistente __________________
Giudizio n. 4333/25 R.G. c/o pag. 1 Parte_1 CP_2
§§§
Nel termine fissato del giorno 18.11.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 13.08.2024, Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva di accertare l'esistenza del rapporto di lavoro agricolo di natura subordinata di esso ricorrente con l'azienda agricola RA EP e, quindi, di ordinare all' di reiscrivere essa ricorrente negli elenchi dei lavoratori CP_2
agricoli del Comune di appartenenza per gli anni 2017 e 2018, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione ai resistenti del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il CP_2
rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 18.11.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cèc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è infondato e, pertanto, Parte_1
va rigettato.
Innanzitutto va evidenziato che nLA materia in oggetto, come è noto, il
Tribunale deve accertare, sulla base delle prove offerte dalla parte
Giudizio n. 4333/24 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 CP_2 ricorrente, la sussistenza di tutti i requisiti necessari e idonei a far ritenere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo, tale da legittimare l'iscrizione negli elenchi nominativi. Tale accertamento deve essere effettuato in ogni caso e a prescindere sia dalle eccezioni formulate nel corso del procedimento amministrativo sia dall'esito dello stesso e dalle motivazioni addotte. Peraltro, al fine del riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, è necessario non il semplice svolgimento dLA prestazione lavorativa, bensì che la stessa presenti i requisiti dLA subordinazione, dLA remunerazione e che, inoltre, la prestazione sia effettuata per almeno 51 giornate all'anno.
In proposito, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che
“l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l CP_2
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n.
375/1993, art. 9), con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”
(Cass. n. 7845/2003; Cass. n. 14296/2011; Cass. n. 13877/2012).
Orbene, ciò posto, va affermato che la parte ricorrente non ha fornito prova adeguata dLA sussistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato con l'azienda RA EP, né mediante la prova documentale né mediante la prova orale.
In riferimento alla prova scritta, risultano allegate le buste paga e la comunicazione Unilav per gli anni di riferimento (cfr. all. nn. 3, 4 e 5 del fascicolo telematico di parte), rilasciate dalla parte datoriale: documenti palesemente insufficienti a fornire la prova dLA natura subordinata del rapporto instaurato con l'azienda agricola.
In effetti, l'assunto di parte ricorrente non può trovare idoneo e appagante riscontro nLA documentazione versata in atti, in particolare
Giudizio n. 4333/24 R.G. c/o pag. 3 Parte_1 CP_2 nelle suddette buste paga, perché trattasi di documenti predisposti dal titolare di un'impresa gestita in maniera tutt'altro che regolare nel corso degli anni, la cui affidabilità è stata gravemente infirmata dagli accertamenti eseguiti dagli Ispettori dell (cfr. il verbale ispettivo in CP_2
data 23.10.2023, allegato al fascicolo telematico di parte resistente: all. nn. 1, 2 e 3). Tali documenti (buste paga), pertanto, non possono assurgere ex se al rango di elementi atti a comprovare (per di più nei confronti dell'Istituto previdenziale) l'esistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata dedotto in giudizio tra la parte ricorrente e l'azienda agricola datrice.
Del resto, i giudici dLA nomofilachia hanno avuto modo di chiarire che l'avvenuto rilascio delle buste paga è circostanza che non assume alcun rilievo decisivo nel senso di implicare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, rappresentando l'emissione di prospetti paga solo uno dei possibili elementi dai quali, in concorso con altri e alla stregua di una valutazione complessiva, desumere l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente.
Per quanto attiene, poi, alla prova orale articolata dalla parte ricorrente, va precisato quanto segue. Innanzitutto va rimarcato che il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato de quo e la conseguente cancLAzione dagli elenchi agricoli hanno tratto origine da accertamenti ispettivi iniziati nel mese di maggio 2023 presso la sede dLA azienda agricola datrice, le cui risultanze sono state riportate nel verbale ritualmente prodotto in giudizio dall'Istituto previdenziale, verbale di accertamento n. 2023002306 in data 23.10.2023 (cfr. all. nn.
1, 2 e 3 del fascicolo telematico di parte).
In detto verbale viene dato atto che nel corso dell'indagine gli Ispettori hanno avuto modo di accertare diverse irregolarità riguardanti i rapporti di lavoro di numerosi dipendenti dell'azienda e, quindi, hanno proceduto al disconoscimento di alcuni di tali asseriti rapporti di lavoro e al
Giudizio n. 4333/24 R.G. c/o pag. 4 Parte_1 CP_2 conseguente recupero dLA contribuzione previdenziale (cfr. il richiamato verbale ispettivo).
Orbene, è ormai consolidato nLA giurisprudenza dLA Corte regolatrice, tanto da costituire ius receptum, il principio secondo cui, con riferimento ai verbali redatti dagli Ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali, le circostanze apprese da terzi ed in essi contenute (anche quando non siano allegati i verbali delle informazioni assunte che costituiscono la fonte dLA conoscenza del verbalizzante) costituiscono elementi probatori che il giudice può valutare in concorso con altri e, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere inficiata solo da una prova contraria, qualora il verbale sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 6 settembre 2012, n. 14965; Cass. 8 giugno 2005, n. 11946; Cass. 22 febbraio 2005 n. 3525; Cass. 12 aprile 2004, n. 15702).
Con una serie di ulteriori e significative pronunce, i giudici di legittimità, nel ribadire che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che Controparte_3
i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, hanno precisato che quest'ultimo può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. Civ., Sez.
Lav., 17 febbraio 2021, n. 4182; cfr., altresì, Cass., Sez. Lav., 2 novembre 2020, n. 24208, secondo cui la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio;
cfr., ancora, Cass., Sez. Lav., 7
Giudizio n. 4333/24 R.G. c/o pag. 5 Parte_1 CP_2 maggio 2019, n. 11934; Cass. 9 novembre 2010, n. 22743; Cass. 2 ottobre 2008, n. 24416, secondo cui le dichiarazioni rese dai dipendenti in sede di ispezione possono bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge: nLA specie, la
Corte ha confermato la decisione di merito che, a sua volta, aveva convalidato l'irrogazione di una sanzione amministrativa da parte dell' nei confronti del titolare di un'impresa per Controparte_3
aver fatto superare ai suoi dipendenti part-time l'orario concordato;
il giudicante, in particolare, aveva affermato che dalle deposizioni rese dai lavoratori agli Ispettori come da verbale, da ritenere più attendibili di quelle fornite, a distanza di tempo, in udienza, era emerso che il superamento dell'orario di lavoro non era da attribuire ad un'autonoma iniziativa dei dipendenti, ma era stato voluto dallo stesso datore;
cfr., infine, Cass. Civ., Sez. Lav., 6 giugno 2008, n. 15073; Cass. 14 aprile
2008, n. 9812).
Enunciati i princìpi giuridici fissati in subiecta materia dalla
Suprema Corte, deve rilevarsi che nell'ipotesi in esame le risultanze dell'indagine ispettiva sono complete, analitiche e prive di contraddizioni, essendo il verbale ispettivo in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine. Insomma, il verbale ispettivo, unitamente alle dichiarazioni rese dal titolare dell'azienda, LL US, in data
26.05.2023, nonché dai lavoratori agricoli in data 18.07.2023 e in data
18/22.09.2023, costituiscono una prova sufficiente delle circostanze riferite ai pubblici ufficiali operanti, essendo il loro contenuto specifico, così da rendere superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori: pertanto, appare superflua, ad avviso del Tribunale adito, la prova testimoniale articolata dalla parte ricorrente (cfr. pagg. 1, 2 e 4 del ricorso), così come già evidenziato nell'ordinanza emessa in data
15.04.2025, così come appare superflua l'audizione degli Ispettori verbalizzanti, richiesta dal resistente . CP_1
Orbene, ciò posto, l'accertamento ispettivo ha riguardato l'attività
Giudizio n. 4333/24 R.G. c/o pag. 6 Parte_1 CP_2 svolta ed i rapporti di lavoro nel periodo dal giorno 01.07.2017 al giorno
30.06.2023. NLA fattispecie, il provvedimento di cancLAzione dagli elenchi agricoli è scaturito dal mancato riconoscimento del rapporto di lavoro di lavoro tra la parte ricorrente e l'azienda agricola indicata, alla luce delle risultanze delle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti dagli
Ispettori verbalizzanti e dei documenti aziendali esaminati, che hanno indotto a ritenere fittizie di gran parte delle assunzioni di operai agricoli denunciate dall'azienda negli anni di riferimento.
Alla luce di tali elementi raccolti nel corso dLA verifica, gli Ispettori hanno concluso (giustamente, ad avviso del Tribunale) circa il carattere fittizio del rapporto di lavoro dell'odierna parte ricorrente con l'azienda agricola datrice, relativamente ai periodi sopra indicati.
In particolare, nessuno dei braccianti agricoli sentiti dagli Ispettori ha ricordato il nome dell'odierna parte ricorrente (cfr. le dichiarazioni rese da , , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
, Persona_6 Persona_7 Persona_8 [...]
Per_9 Persona_10 Persona_11 Per_12
, : all. n. 2 del fascicolo telematico Persona_13 Persona_14
del resistente ); né tantomeno il nome dell'odierna parte ricorrente CP_1
è stato fatto dal titolare dell'azienda, LL US (cfr. all. n. 3 del fascicolo di parte resistente).
Peraltro, i testi indicati dalla parte ricorrente ( , Testimone_1
, , Testimone_2 Persona_14 Tes_3 Testimone_4 [...]
, e Tes_5 Persona_7 Tes_6 Testimone_7 Tes_8
cfr. ricorso, pag. 4) sono colleghi di lavoro ai quali è stato
[...]
egualmente annullato il rapporto di lavoro agricolo col medesimo verbale ispettivo sopra menzionato, sicché i predetti sono portatori di un interesse reciproco a rendere una prova testimoniale favorevole. Infatti, per i suddetti braccianti agricoli pende analogo giudizio dinanzi all'adito
Tribunale per la reiscrizione nell'apposito elenco, come evidenziato dalla parte resistente: “ n. r.g. 4694/24 1 udienza 21.2.2025, Testimone_2
Giudizio n. 4333/24 R.G. c/o pag. 7 Parte_1 CP_2 n. Rg. 6008/24 – dott. – I udienza Testimone_1 Per_15
10.04.2025; n. Rg. 4241/24 – dott.ssa – Tes_3 Persona_16
I udienza 13.06.2025; n. Rg. 4335/24 – dott.ssa Testimone_5 Per_16
– I udienza 6.06.2025; Dente n. Rg. 4681/24 – dott.
[...] Tes_6
– I udienza 14.01.2025; n. Rg. 4194/24 – dott. Per_15 Testimone_4
– I udienza 3.12.2024, rinviata per prova testi al 30.01.2025; Per_15
n. Rg. 4707/24 – dott. BarrLA – I udienza Testimone_8
15.04.2025”.
In proposito, va evidenziato che, nelle more dLA pendenza del presente giudizio, sono stati definiti in senso sfavorevole alla parte ricorrente alcuni dei suddetti giudizi: giudizio n. 4194/24 R.G. giudizio n. Tes_4
4830/24 R.G Fornataro;
giudizio n.4194/25 Testimone_8
Appare, quindi, opportuno riportare alcuni significativi passi delle sentenze emesse nei predetti giudizi (sentenze allegate alle note scritte dell' depositate in data 13.11.2025), soprattutto in riferimento alla CP_2
scarsa attendibilità dei testi escussi e di quelli indicati nel presente giudizio.
Giudizio n. 4194/24 R.G. , definito con sentenza in data Testimone_4
13.05.2025: “………………..Orbene, nell'ipotesi in esame, va subito precisato che l' , nel confermare CP_4 Controparte_5
integralmente il contenuto del verbale redatto in data 23.10.2023, ha in primo luogo dichiarato di aver raccolto le dichiarazioni del titolare dell'azienda de qua (LL US), il quale ebbe a riferire di aver avuto alle sue dipendenze, a partire dall'anno 2017, non più di 10/15 dipendenti e indicò anche i nominativi degli operai che avevano lavorato tutti gli anni. Ha poi aggiunto: poiché noi sapevamo che il LL aveva denunziato per ogni anno, dal 2017, un numero di dipendenti di gran lunga superiore, gli chiedemmo spiegazioni al riguardo e lui si riservò di fornirci i chiarimenti;
ciononostante il LL è venuto una sola volta presso i nostri uffici e ci ha portato documentazione di cui eravamo già in possesso, mentre sarebbe stato necessario che ci esibisse i LUL e le
Giudizio n. 4333/24 R.G. c/o pag. 8 Parte_1 CP_2 buste paga;
il LL ci disse che tale ultima documentazione era in possesso del consulente del lavoro, dott. , che però, pure da noi Per_17
invitato a mezzo email, non ha esibito alcuna documentazione.
La teste ha, inoltre, affermato: noi decidemmo, quindi, di interpLAre le lavoratrici che ci aveva indicato il LL, che convocammo presso la sede di Battipaglia;
alcune di esse ci fecero anche altri nomi, in CP_2
aggiunta a quelli già indicati dal LL;
e noi, verificata la precisione delle loro dichiarazioni ed avendole ritenute pienamente attendibili, ampliammo la platea delle lavoratrici che avevano prestato lavoro in quLA annualità per l'azienda LL……………………………………….
Le circostanze testé descritte inducono con tutta ragionevolezza ad escludere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio: a tale conclusione è dato pervenire sol che si consideri che il nominativo dLA non venne indicato agli ispettori di vigilanza Tes_4
dal titolare dell'azienda (elemento, questo, di per sé estremamente CP_2
significativo) e di esso, poi, non fecero menzione neppure le lavoratrici in seguito interpLAte dai funzionari dell previdenziale, le quali CP_1
pure segnalarono altre colleghe di lavoro, in aggiunta a quelle menzionate dal LL, tant'è che gli Ispettori, avendo verificato la precisione delle loro dichiarazioni, ampliarono la platea delle lavoratrici che avevano lavorato in quLA annualità per l'azienda
LL.
Osserva a questo punto il decidente che le puntuali e dettagliate risultanze dell'indagine ispettiva non sono state infirmate e/o smentite dalle dichiarazioni rese dai testi addotti dalla ricorrente ( e Tes_3
), che, peraltro, presentano non pochi profili atti a Parte_1
minarne in radice l'attendibilità
La prima, infatti, ha riferito che anche il suo rapporto di lavoro alle dipendenze dLA medesima azienda agricola, relativo agli anni 2017 e
2018, è stato disconosciuto dall' e che, pertanto, LA ha instaurato CP_2
un'analoga controversia (tuttora pendente dinanzi al Tribunale), al fine
Giudizio n. 4333/24 R.G. c/o pag. 9 Parte_1 CP_2 di ottenere la reiscrizione negli elenchi bracciantili per le suddette annualità.
La sua versione, dunque, per ovvie e intuitive ragioni, dev'essere valutata con estrema cautela, non essendo immune dal sospetto di compiacenza: la teste, all'evidenza, è portatrice di uno specifico interesse al riconoscimento dell'effettività del rapporto di lavoro agricolo facenti capo all'azienda in esame, in quanto destinataria di analogo disconoscimento per effetto delle risultanze ispettive allegate dall' CP_2
Del pari inattendibile e, comunque, priva di rilevanza probatoria è da ritenersi la deposizione resa da , suocera dell'odierna Testimone_9
ricorrente.
ANLA, infatti, ha riferito di essere stata cancLAta dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2017 e 2018, in conseguenza degli accertamenti eseguiti dagli ispettori di vigilanza nei confronti CP_2
dell'azienda LL US;
e ha aggiunto di aver intrapreso un'azione giudiziaria volta ad ottenere il riconoscimento dLA sussistenza dei suddetti rapporti lavorativi e la conseguente reiscrizione negli appositi elenchi.
La , in ogni caso, ha reso dichiarazioni che appaiono ictu Parte_1
oculi vaghe e imprecise.
Ha, infatti, affermato di aver lavorato “da gennaio e dicembre, per 151 giornate” e di non saper “dire con precisione” per quante giornate avesse lavorato la nuora.
Ritiene in definitiva il giudicante che le generiche dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente (per di più interessati, per le ragioni esposte, all'accoglimento delle pretese attoree) non siano idonee a confutare le risultanze degli accertamenti ispettivi e a comprovare, quindi, in maniera certa e inequivoca, la sussistenza del rapporto lavorativo dedotto in giudizio”.
Giudizio n. 4332/24 R.G. Macchia Mariassunta, definito con
Giudizio n. 4333/24 R.G. c/o pag. 10 Parte_1 CP_2 sentenza in data 06.11.2025: “……………….E invero nel caso in esame le deposizioni dei dipendenti dell'azienda agricola LL US escussi come testi - tali e - che pure Persona_7 Testimone_5
riferiscono un'attività lavorativa dLA sui campi dLA LL Tes_8
per gli anni 2018 e 2019 contrastano con le risultanze del verbale ispettivo e, in particolare, con le dichiarazioni rese, nell'immediatezza dei fatti, dallo stesso titolare dell'azienda che in quell'occasione ha riferito di aver avuto alle proprie dipendenze soltanto un ristretto gruppo di braccianti - tra l'altro l'unico compatibile con le ridotte dimensioni dei suoi campi - e ne ha anche indicato il nominativo.
[...]
non ha affatto fatto menzione. Dichiarazione del titolare Pt_2
confermata in ogni caso da quLA dei vari lavoratori che parimenti sentiti in sede ispettiva non hanno mai menzionato la ricorrente anche dopo lettura del suo nominativo da parte degli ispettori Tra questi CP_2
lavoratori compare lo stesso teste escusso che manco Persona_7
indica le ragioni per le quali in sede ispettiva ha riferito una data circostanza e adesso un'altra.
Pertanto, le deposizioni dei testi di parte ricorrente non sono attendibili
o comunque dotate di una sufficiente valenza probatoria.
Quanto alla deposizione di si consideri, inoltre, che Testimone_5
questa proviene da persona, portatrice di pretese (giudiziarie) di analogo contenuto (detta teste infatti, a sua volta, ha promosso analogo ricorso avverso il disconoscimento delle loro giornate di lavoro).
E invero, a proposito dLA valutazione di attendibilità preme osservare come la stessa afferisca alla veridicità dLA deposizione che il giudice deve discrezionalmente effettuare alla stregua di plurimi elementi, sia di natura oggettiva (la precisione e completezza dLA dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) che di carattere soggettivo (la credibilità dLA dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito dLA lite)
e che "anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto
Giudizio n. 4333/24 R.G. c/o pag. 11 Parte_1 CP_2 di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (Cass. n. 21239 del 2019).
Si tenga conto altresì che occorre attribuire maggior rilievo e credibilità alle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dell'ispezione rispetto a quelle, certamente più meditate, rese in sede giudiziale (Cfr.
Cass. n. 23800/2014). Proprio l'immediatezza e compattezza dLA verifica devono ritenersi strumentali all'efficacia dei controlli eseguiti tali da rendere particolarmente genuine e attendibili le dichiarazioni rese in quel contesto in quanto non ancora filtrate da possibili remore difensive od opportunismi insorgenti, ad es., dall'adozione di un atto sanzionatorio o da un contenzioso giudiziale……………….”.
Giudizio n. 4830/24 R.G. , definito con sentenza Testimone_1
in data 06.11.2025: “……………….E invero nel caso in esame le deposizioni dei dipendenti dell'azienda agricola LL US escussi come testi - tali e - che pure Persona_14 Tes_10
riferiscono un'attività lavorativa dLA sui campi dLA Tes_1
LL per gli anni 2020, 2021 e 2022 contrastano con le risultanze del verbale ispettivo e, in particolare, con le dichiarazioni rese, nell'immediatezza dei fatti, dallo stesso titolare dell'azienda che in quell'occasione ha riferito di aver avuto alle proprie dipendenze soltanto un ristretto gruppo di braccianti - tra l'altro l'unico compatibile con le ridotte dimensioni dei suoi campi - e ne ha anche indicato il nominativo. DLA non ha affatto fatto menzione. Tes_1
Dichiarazione del titolare confermata in ogni caso da quLA dei vari lavoratori che parimenti sentiti in sede ispettiva non hanno mai menzionato la ricorrente anche dopo lettura del suo nominativo da parte degli ispettori Tra questi lavoratori compare la stessa teste CP_2
escussa che manco indica le ragioni per le quali in Persona_14
sede ispettiva ha riferito una data circostanza e adesso un'altra.
Pertanto, le deposizioni dei testi di parte ricorrente non sono attendibili
o comunque dotate di una sufficiente valenza probatoria.
Giudizio n. 4333/24 R.G. c/o pag. 12 Parte_1 CP_2 Quanto alla deposizione di si consideri, inoltre, che questa Tes_6
proviene da persona, portatrice di pretese (giudiziarie) di analogo contenuto (detta teste infatti, a sua volta, ha promosso analogo ricorso avverso il disconoscimento delle loro giornate di lavoro).
E invero, a proposito dLA valutazione di attendibilità preme osservare come la stessa afferisca alla veridicità dLA deposizione che il giudice deve discrezionalmente effettuare alla stregua di plurimi elementi, sia di natura oggettiva (la precisione e completezza dLA dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) che di carattere soggettivo (la credibilità dLA dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito dLA lite)
e che "anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (Cass. n. 21239 del 2019).
Si tenga conto altresì che occorre attribuire maggior rilievo e credibilità alle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dell'ispezione rispetto a quelle, certamente più meditate, rese in sede giudiziale (Cfr.
Cass. n. 23800/2014). Proprio l'immediatezza e compattezza dLA verifica devono ritenersi strumentali all'efficacia dei controlli eseguiti tali da rendere particolarmente genuine e attendibili le dichiarazioni rese in quel contesto in quanto non ancora filtrate da possibili remore difensive od opportunismi insorgenti, ad es., dall'adozione di un atto sanzionatorio o da un contenzioso giudiziale”.
Quindi, riassumendo quanto sin qui esposto, alla luce dei suddetti arresti giurisprudenziali, nel caso di specie, ad avviso del Tribunale, a seguito dLA necessaria valutazione delle dichiarazioni rese dai braccianti agricoli agli Ispettori verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, deve essere attribuito maggior credito alle dichiarazioni rese dalle persone sentite dagli Ispettori, in quanto le stesse sono precise, chiare e concordanti, nonché rese da soggetti a conoscenza diretta dei fatti oggetto di causa e soprattutto rese in sede di accesso ispettivo e, quindi,
Giudizio n. 4333/24 R.G. c/o pag. 13 Parte_1 CP_2 ben più genuine delle dichiarazioni che potrebbero essere rese in udienza a distanza di ben due anni dalle operazioni di verifica degli Ispettori dell' . CP_1
Pertanto, per tutti i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, quindi, va rigettato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna dLA parte ricorrente al rimborso delle stesse in favore del resistente le quali CP_2
vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dLA tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I., causa di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' con ricorso depositato in data
[...] CP_2
13.08.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle CP_2
spese di lite, che vengono liquidate in euro 1.750,00 per compenso, oltre
Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 18.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi BarrLA
Giudizio n. 4333/24 R.G. c/o pag. 14 Parte_1 CP_2