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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 12/01/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 281/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il
09/01/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: VASTA ISIDORO, Presidente
AI EL, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3856/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 775/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 2
e pubblicata il 29/01/2024 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000054000 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239003450066000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180005975321000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 803001 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 870002 IRPEF-ALTRO
-· CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170097304600 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170039509860 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190006768127 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2025 depositato il 14/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di ADER insiste come in atti e in subordine chiede un termine per produrre procura speciale la cui mancanza in atti è stata eccepita da controparte.
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate di Catania insiste come in atti e in merito all'eccezione di mancanza della procura speciale del rappresentante di ADER si richiama alla ordinanza di Cassazione n. 27639/2024 sull'accesso al libero foro.
Il difensore della società contribuente insiste come in atti, si oppone alla produzione di nuovi documenti in giudizio di appello e segnala che l'eccezione di mancanza di tale procura speciale è stata già sollevata nelle controdeduzioni e che tale richiesta è tardiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre la Resistente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante, avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239003450066000, di cui alle sottese 10 cartelle ed ai sottesi due avvisi di accertamento ivi indicati), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. omessa notifica degli atti prodromici;
2. intervenuta decadenza dal potere impositivo;
3. intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Direzione regionale Sicilia, (AdER), insistendo nella pretesa. Deduce inoltre che la società ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata "c.d. rottamazione quater" con riferimento ai crediti di cui alle cinque cartelle specificamente indicate nelle controdeduzioni.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, chiedendo il rigetto del ricorso e producendo la prova documentale dell'avvenuta notifica dei due avvisi di accertamento presupposti.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con sentenza n.775/2024 del 23-29.01.2024, ha preliminarmente dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente ai crediti tributari azionati, di cui alle 5 sottese cartelle di pagamento contraddistinte con i numeri finali 213, 129, 732, 296,
613, per le quali la società ricorrente ha aderito alla definizione agevolata "c.d. rottamazione quater”; ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando prescritti la cartella n. 29320180005975321000, e i crediti tributari di cui ai due sottesi avvisi di accertamento (in conseguenza della inutilizzabilità delle notifiche degli avvisi medesimi, per essere stati gli stessi prodotti tardivamente dall'ente impositore in data 9.1.2024, oltre il termine perentorio di legge, di 20 giorni dalla data dell'udienza di trattazione, in concreto fissata per il
23.1.2024). Ha rigettato il ricorso va rigettato nel resto, essendo stata prodotta valida prova documentale da parte dell'ADER dell'avvenuta notifica delle restanti 4 cartelle. Propone appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente alla cartella n. 29320180005975321000
e ai due avvisi di accertamento depositando nuovamente la documentazione probatoria delle notifiche.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, aderendo alle difese di
Ader. Con appello incidentale, produce nuovamente la prova della notifica dei due avvisi di accertamento, e deduce in ordine all'ammissibilità della produzione, rilevando che la suddetta documentazione rappresenta la prova della regolare e tempestiva notifica degli avvisi di accertamento, intervenuta in data 26.02.2017
(per l'anno di imposta 2012) ed in data 02.02.2018 (per l'anno di imposta 2013).
Si costituisce in giudizio Resistente_1 S.r.l.: eccepisce l'inammissibilità dell'appello perché l'ADER è difesa da avvocato del libero foro, e per difetto di legitimatio ad processum, in quanto la procura in favore del difensore sarebbe stata conferita da persona dichiaratasi rappresentante dell'AdER ma, di tale procura speciale, non vi era traccia agli atti di causa, sicché non è possibile verificare né l'esistenza di una tale procura speciale né, tantomeno, la sussistenza in capo al procuratore speciale, che sarebbe stato così costituito, della rappresentanza sostanziale e processuale. Invero, la procura depositata in atti non risulta sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ader; eccepisce la inesistenza della notificazione della cartella
321 e l'inammissibilità della produzione documentale in appello;
In via incidentale chiede riformarsi la sentenza di primo grado, nella parte in cui rigetta le doglianze di parte e non dichiara nulle le cartelle di pagamento impugnate meglio identificate con nn. 29320170009073046000, 29320170039050986000,
29320180001832874000 e 29320190006768127000, perché notificate da indirizzo pec non valido.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Collegio che l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è inammissibile.
Preliminarmente, infatti, occorre rilevare che è fondato il motivo di appello riguardante il difetto di legitimatio ad processum dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La procura a favore del difensore è stata conferita da un soggetto dichiaratosi rappresentante dell'ente medesimo, in virtù di una procura rilasciata dal suo Presidente ed autenticata da Notaio, della quale vengono indicati gli estremi ("...per procura speciale, autenticata per atto Notaio Nominativo_1 - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in
Roma"), ma della stessa non vi è alcuna evidenza negli atti di causa, non potendosi appurare né l'esistenza di detta procura speciale, né tantomeno la sussistenza in capo al procuratore speciale della rappresentanza sostanziale e processuale.
Cassazione Civile, Ordinanza n. 6996 dell'11.03.2019, richiama il “... principio più volte affermato da questa Corte di legittimità (cfr. ex multis: n. 360/2001; n. 1017/2001; n. 3643/1999) e condiviso dal Collegio, secondo cui l'atto introduttivo del processo deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e quindi di legitimatio ad processum, quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che tuttavia non sia – come nella specie - stata allegata, con la conseguente impossibilità di verificare la sussistenza e la natura del potere rappresentativo del procuratore, oltre che della persona (nella specie neppure indicata) che avrebbe conferito la procura stessa: tali verifiche sono infatti necessarie in quanto il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito (in caso di persona giuridica, dal suo rappresentante legale in carica) anche del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio”.
Passando all'appello incidentale dell'Ufficio, esso è parimenti inammissibile, tale essendo la produzione, per la prima volta in appello, delle relate di notifica dei due avvisi di accertamento, recanti i nn. TYS03L3008152016/1 A e TYS03LS001482018/1 A.
Osta il divieto assoluto disposto dal novellato art.58, comma 3, del D.Lgs. n°546/1992, vigente al momento del deposito del dispositivo della sentenza, e non ancora dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte
Costituzionale n.36/2025, il quale così dispone: “1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis".
E' infondato, infine, l'appello incidentale della Resistente_1 S.r.l., con il quale si lamenta l'erroneità della sentenza per non avere rilevato l'inesistenza della notificazione di alcune cartelle,
Non coglie nel segno l'eccezione di inesistenza della notificazione delle cartelle nn. 29320170009073046000,
29320170039050986000, 29320180001832874000 e 29320190006768127000 poiché inviate dall'indirizzo pec "Email_4" non presente nei pubblici elenchi previsti dalla legge.
Per Cassazione civile, sez. III 15/01/2020 n. 532, scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, è portare l'atto da notificare a conoscenza del destinatario, sicché la conoscibilità dell'atto notificato costituisce il solo parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo (Cass. 16/02/2018, n. 3805); in aggiunta alla considerazione generale che il processo telematico deve essere svincolato da quei formalismi fini a se stessi che, in quanto tali, impediscono a detto processo di realizzare la funzione di mezzo per la tutela dei diritti (in ossequio al disposto dell'art. 111 Cost.) (Cass. 15/03/2018, n. 18324).
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 982/2023 ha enunciato il principio che, nel rispetto del principio generale che reputa irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione alla sfera giuridica del contribuente, non è invalida la notificazione elettronica quando dall'indirizzo dal quale la notifica è stata eseguita "era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri", perché una diversa conclusione "sarebbe...contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa”. Tale principio, che privilegia un approccio sostanzialistico laddove il vizio denunciato non abbia leso in concreto il diritto di difesa dell'interessato, è coerente con le pronunce in cui il giudice apicale ha ritenuto che anche la possibilità di denuncia di vizi dell'attività del giudice fondati sulla pretesa violazione di norme processuali "non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione" (ex multis, Cassazione n. 5238/2023, n. 4576/2023,
n. 2431/2023, n. 2130/2023): in sostanza, la possibilità di lamentare la violazione delle regole del processo è riconosciuta se e soltanto nella misura in cui la detta violazione abbia comportato un concreto pregiudizio alla sfera giuridica dell'interessato.
Pregiudizio che, nella fattispecie, non è stato neppure enunciato.
Data la regolarità delle notifiche, eventuali vizi avrebbero dovuto essere rilevati con tempestiva impugnazione, entro il termine di sessanta giorni da ciascuna notifica.
Atteso l'esito del giudizio, vanno integralmente compensate le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 15, dichiara inammissibile l'appello.
Spese compensate. Così deciso in Catania, il 9 gennaio 2025 Il Giudice Relatore II Presidente Carmelo Failla Isidoro Vasta
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il
09/01/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: VASTA ISIDORO, Presidente
AI EL, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3856/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 775/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 2
e pubblicata il 29/01/2024 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000054000 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239003450066000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180005975321000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 803001 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 870002 IRPEF-ALTRO
-· CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170097304600 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170039509860 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190006768127 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2025 depositato il 14/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di ADER insiste come in atti e in subordine chiede un termine per produrre procura speciale la cui mancanza in atti è stata eccepita da controparte.
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate di Catania insiste come in atti e in merito all'eccezione di mancanza della procura speciale del rappresentante di ADER si richiama alla ordinanza di Cassazione n. 27639/2024 sull'accesso al libero foro.
Il difensore della società contribuente insiste come in atti, si oppone alla produzione di nuovi documenti in giudizio di appello e segnala che l'eccezione di mancanza di tale procura speciale è stata già sollevata nelle controdeduzioni e che tale richiesta è tardiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre la Resistente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante, avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239003450066000, di cui alle sottese 10 cartelle ed ai sottesi due avvisi di accertamento ivi indicati), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. omessa notifica degli atti prodromici;
2. intervenuta decadenza dal potere impositivo;
3. intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Direzione regionale Sicilia, (AdER), insistendo nella pretesa. Deduce inoltre che la società ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata "c.d. rottamazione quater" con riferimento ai crediti di cui alle cinque cartelle specificamente indicate nelle controdeduzioni.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, chiedendo il rigetto del ricorso e producendo la prova documentale dell'avvenuta notifica dei due avvisi di accertamento presupposti.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con sentenza n.775/2024 del 23-29.01.2024, ha preliminarmente dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente ai crediti tributari azionati, di cui alle 5 sottese cartelle di pagamento contraddistinte con i numeri finali 213, 129, 732, 296,
613, per le quali la società ricorrente ha aderito alla definizione agevolata "c.d. rottamazione quater”; ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando prescritti la cartella n. 29320180005975321000, e i crediti tributari di cui ai due sottesi avvisi di accertamento (in conseguenza della inutilizzabilità delle notifiche degli avvisi medesimi, per essere stati gli stessi prodotti tardivamente dall'ente impositore in data 9.1.2024, oltre il termine perentorio di legge, di 20 giorni dalla data dell'udienza di trattazione, in concreto fissata per il
23.1.2024). Ha rigettato il ricorso va rigettato nel resto, essendo stata prodotta valida prova documentale da parte dell'ADER dell'avvenuta notifica delle restanti 4 cartelle. Propone appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente alla cartella n. 29320180005975321000
e ai due avvisi di accertamento depositando nuovamente la documentazione probatoria delle notifiche.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, aderendo alle difese di
Ader. Con appello incidentale, produce nuovamente la prova della notifica dei due avvisi di accertamento, e deduce in ordine all'ammissibilità della produzione, rilevando che la suddetta documentazione rappresenta la prova della regolare e tempestiva notifica degli avvisi di accertamento, intervenuta in data 26.02.2017
(per l'anno di imposta 2012) ed in data 02.02.2018 (per l'anno di imposta 2013).
Si costituisce in giudizio Resistente_1 S.r.l.: eccepisce l'inammissibilità dell'appello perché l'ADER è difesa da avvocato del libero foro, e per difetto di legitimatio ad processum, in quanto la procura in favore del difensore sarebbe stata conferita da persona dichiaratasi rappresentante dell'AdER ma, di tale procura speciale, non vi era traccia agli atti di causa, sicché non è possibile verificare né l'esistenza di una tale procura speciale né, tantomeno, la sussistenza in capo al procuratore speciale, che sarebbe stato così costituito, della rappresentanza sostanziale e processuale. Invero, la procura depositata in atti non risulta sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ader; eccepisce la inesistenza della notificazione della cartella
321 e l'inammissibilità della produzione documentale in appello;
In via incidentale chiede riformarsi la sentenza di primo grado, nella parte in cui rigetta le doglianze di parte e non dichiara nulle le cartelle di pagamento impugnate meglio identificate con nn. 29320170009073046000, 29320170039050986000,
29320180001832874000 e 29320190006768127000, perché notificate da indirizzo pec non valido.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Collegio che l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è inammissibile.
Preliminarmente, infatti, occorre rilevare che è fondato il motivo di appello riguardante il difetto di legitimatio ad processum dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La procura a favore del difensore è stata conferita da un soggetto dichiaratosi rappresentante dell'ente medesimo, in virtù di una procura rilasciata dal suo Presidente ed autenticata da Notaio, della quale vengono indicati gli estremi ("...per procura speciale, autenticata per atto Notaio Nominativo_1 - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in
Roma"), ma della stessa non vi è alcuna evidenza negli atti di causa, non potendosi appurare né l'esistenza di detta procura speciale, né tantomeno la sussistenza in capo al procuratore speciale della rappresentanza sostanziale e processuale.
Cassazione Civile, Ordinanza n. 6996 dell'11.03.2019, richiama il “... principio più volte affermato da questa Corte di legittimità (cfr. ex multis: n. 360/2001; n. 1017/2001; n. 3643/1999) e condiviso dal Collegio, secondo cui l'atto introduttivo del processo deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e quindi di legitimatio ad processum, quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che tuttavia non sia – come nella specie - stata allegata, con la conseguente impossibilità di verificare la sussistenza e la natura del potere rappresentativo del procuratore, oltre che della persona (nella specie neppure indicata) che avrebbe conferito la procura stessa: tali verifiche sono infatti necessarie in quanto il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito (in caso di persona giuridica, dal suo rappresentante legale in carica) anche del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio”.
Passando all'appello incidentale dell'Ufficio, esso è parimenti inammissibile, tale essendo la produzione, per la prima volta in appello, delle relate di notifica dei due avvisi di accertamento, recanti i nn. TYS03L3008152016/1 A e TYS03LS001482018/1 A.
Osta il divieto assoluto disposto dal novellato art.58, comma 3, del D.Lgs. n°546/1992, vigente al momento del deposito del dispositivo della sentenza, e non ancora dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte
Costituzionale n.36/2025, il quale così dispone: “1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis".
E' infondato, infine, l'appello incidentale della Resistente_1 S.r.l., con il quale si lamenta l'erroneità della sentenza per non avere rilevato l'inesistenza della notificazione di alcune cartelle,
Non coglie nel segno l'eccezione di inesistenza della notificazione delle cartelle nn. 29320170009073046000,
29320170039050986000, 29320180001832874000 e 29320190006768127000 poiché inviate dall'indirizzo pec "Email_4" non presente nei pubblici elenchi previsti dalla legge.
Per Cassazione civile, sez. III 15/01/2020 n. 532, scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, è portare l'atto da notificare a conoscenza del destinatario, sicché la conoscibilità dell'atto notificato costituisce il solo parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo (Cass. 16/02/2018, n. 3805); in aggiunta alla considerazione generale che il processo telematico deve essere svincolato da quei formalismi fini a se stessi che, in quanto tali, impediscono a detto processo di realizzare la funzione di mezzo per la tutela dei diritti (in ossequio al disposto dell'art. 111 Cost.) (Cass. 15/03/2018, n. 18324).
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 982/2023 ha enunciato il principio che, nel rispetto del principio generale che reputa irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione alla sfera giuridica del contribuente, non è invalida la notificazione elettronica quando dall'indirizzo dal quale la notifica è stata eseguita "era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri", perché una diversa conclusione "sarebbe...contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa”. Tale principio, che privilegia un approccio sostanzialistico laddove il vizio denunciato non abbia leso in concreto il diritto di difesa dell'interessato, è coerente con le pronunce in cui il giudice apicale ha ritenuto che anche la possibilità di denuncia di vizi dell'attività del giudice fondati sulla pretesa violazione di norme processuali "non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione" (ex multis, Cassazione n. 5238/2023, n. 4576/2023,
n. 2431/2023, n. 2130/2023): in sostanza, la possibilità di lamentare la violazione delle regole del processo è riconosciuta se e soltanto nella misura in cui la detta violazione abbia comportato un concreto pregiudizio alla sfera giuridica dell'interessato.
Pregiudizio che, nella fattispecie, non è stato neppure enunciato.
Data la regolarità delle notifiche, eventuali vizi avrebbero dovuto essere rilevati con tempestiva impugnazione, entro il termine di sessanta giorni da ciascuna notifica.
Atteso l'esito del giudizio, vanno integralmente compensate le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 15, dichiara inammissibile l'appello.
Spese compensate. Così deciso in Catania, il 9 gennaio 2025 Il Giudice Relatore II Presidente Carmelo Failla Isidoro Vasta