CASS
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2025, n. 22060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22060 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE - Presidente - IA IE BO CC - 04/06/2025 R.G.N. 12914/2025 RA RE SENTENZA Sul ricorso proposto da: NA AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/03/2025 del Tribunale di Caltanissetta udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale CRISTINA MARZAGALLI che ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni dell’avv. Orazio Spalletta che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta, Sezione per il riesame, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di AN NA avverso l'ordinanza resa il 30 gennaio 2025 dal GIP del Tribunale di Caltanissetta, con cui è stata disposta nei confronti del predetto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG, nella veste di indagato in ordine ai reati di estorsione pluriaggravata in danno di Di FO e di violenza privata in danno di RD,ha escluso l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod.pen.in relazione a quest’ultimo reato, contestato al capo G dell’incolpazione, e ha confermato la misura cautelare applicata. Si addebita all'indagato di avere partecipato all’estorsione in danno di Di FO AN e di averlo costretto a concedere i terreni di sua proprietà a LL TI DO per il pascolo ad una somma forfettaria di 1.000 euro, con l'aggravante del metodo mafioso, nonché di avere intimato a RD PP di non recarsi con il bestiame nei terreni di proprietà della società che gestisce Sicilia outlet Village pronunziando minacce nei suoi confronti.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il difensore di AN NA, deducendo:
2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva nonché travisamento delle prove in ordine alla condotta estorsiva contestata al capo F in quanto l'ordinanza impugnata non ha fornito adeguata motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria nei confronti del ricorrente , quale partecipe dell’estorsione contestata anche al LL OV e, per superare le censure difensive, fa ampio rinvio alla motivazione dell'ordinanza di custodia cautelare, senza considerare cheda tale provvedimento emergono circostanze e fatti diversi da quelli posti a base della decisione impugnata. Secondo l'assunto difensivo la condotta estorsiva in danno della persona offesa Di FO sarebbe stata realizzata esclusivamente dal LL dell'odierno ricorrente, OV NA, che ha imposto la sua volontà anche al congiunto, come emergerebbedall’ordinanza cautelaree dal tenore della intercettazione, posta a fondamento del provvedimento impugnato;
nel corso di questa Penale Sent. Sez. 2 Num. 22060 Anno 2025 Presidente: ET AN Relatore: BO IA IE Data Udienza: 04/06/2025 conversazione con il LL OV, l'odierno ricorrente gli chiede di fingere di avere concordato con lui la decisione di imporre l’affitto in favore del TI DO,al fine di evitargli una brutta figura con quest’ultimo; tale richiesta dimostra la sua estraneità al reato. Osserva inoltre il ricorrente che non è stato AN NA a individuare il beneficiario del contratto di affitto e ad imporre il prezzo da corrispondere, in quanto dalle informazioni e dalle indagini difensive emerge che il prezzo è stato fissato da Di FO e risultava dettato dalla esigenza di chiudere la trattativa sul pascolo. Rileva inoltre che è stato del tutto omesso e travisato l’esame delle dichiarazioni rese dal Di FO e oggetto delle indagini difensive, il cui contenuto peraltro coincide con quanto riferito dalla persona offesa nella denunzia, e da cui non emerge alcun riferimento al coinvolgimento di AN NA nella condotta illecita.
2.2 Motivazione apparente dell’ordinanza in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 codice penale in relazione alla condotta estorsiva contestata al capo F, per essersi avvalsi della forza intimidatrice esercitata sul territorio da OV NA, in quanto nessuna effettiva motivazione è stata resa sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è fondato e rende superfluo l’esame del secondo. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato si concentra nel ricostruire la vicenda estorsiva e il ruolo rivestito da OV NA, esponente di spicco del sodalizio mafioso operante sul territorio, senza tuttavia approfondire il contributo reso dall’odierno indagato nella vicenda per cui è giudizio. In particolare non chiarisce e non indica le circostanze da cui ha desunto che AN NA avesse concorso nel coartare la volontà della persona offesa e che, in accordo con il LL OV, avesse contribuito ad agevolare la condotta estorsiva, diretta a costringere Di FO acedere in affitto per il pascolo i suoi terreni a TI DO per l’importo complessivo di 1000 euro. In tema di misure cautelari personali, la valutazione di gravità indiziaria, anche nelle ipotesi di compartecipazione nel reato, che pure può estrinsecarsi nelle forme più varie e differenziate, presuppone necessariamente l'addebito, in concreto, di una specifica e determinata condotta riferita alla singola persona indagata, nonchè il concorso di elementi che lo suffraghino. (Sez. 1, n. 14684 del 28/02/2014, Siragusa, Rv. 259603 - 01) Dopo avere esposto il tenore del compendio indiziario a carico del LL OV,il Tribunale è pervenuto alla conclusione che l’indagato ha condiviso la decisione estorsiva del congiunto, valorizzando una conversazione intercorsa tra i due germani, nel corso della quale l'odierno ricorrente invitava OV a esporre falsamente al TI DO, beneficiario dell’estorsione, che la decisione della persona offesa era frutto di un accordo anche con lui e non solo con il suo interlocutore, a tutela della propria immagine. La circostanza che AN NA nei rapporti interni con il LL dimostri di accettarela decisione di quest’ultimo, non è sufficiente a renderlo partecipe della condotta estorsiva, in quanto l’avere condiviso la decisione del LL nei dialoghi con lui non è idonea ad integrare il concorso, se non si risolve in un rafforzamento dell’intento dell’autore, che nel caso in esame non sembra ricorrere, ose non si esplicita all’esterno, dando luogo ad uncontributo materiale agevolativo del reato o ad una qualche forma di pressione nei confronti della persona offesa. Di contro, il Tribunale afferma a pag. 7 che, dopo l’intervento del LL OV,AN NA si disinteressava dell'assegnazione del fondo conteso, per il quale aveva in corso una trattativa con il Di FO, limitandosi a rappresentare al LL di voler essere riconosciuto come 2 partecipe della decisione, per non sfigurare agli occhi del TI DO;
questo passaggio della motivazionesembra porsi in contraddizione logica con la ricostruzione di un suo fattivo coinvolgimentonella condotta estorsiva in danno del Di FO, che non trova esplicita conferma in altri elementi concreti. Deve inoltre convenirsi con il ricorrente che la motivazione del provvedimento impugnato omette di valutare il portato dichiarativo della persona offesa Di FO, assunta in sede di indagini difensive, le cui sommarie informazioni risultano essere state trasmesse nella data dell’udienza di riesame e sono depositate in atti. L'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, le quali devono essere attentamente considerate dal giudice cui sono rivolte. (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 - 03) Nel caso di specie la mancata valutazione di un elemento di prova dedotto dalla difesa integra un travisamento per omissione.
2. Per queste ragioni si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Caltanissetta che rinnoverà il giudizio di gravità indiziaria alla stregua dei principi suindicati.La censura relativa all’aggravante del metodo mafioso risulta assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così è deciso, 04/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA IE BO AN ET 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale CRISTINA MARZAGALLI che ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni dell’avv. Orazio Spalletta che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta, Sezione per il riesame, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di AN NA avverso l'ordinanza resa il 30 gennaio 2025 dal GIP del Tribunale di Caltanissetta, con cui è stata disposta nei confronti del predetto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG, nella veste di indagato in ordine ai reati di estorsione pluriaggravata in danno di Di FO e di violenza privata in danno di RD,ha escluso l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod.pen.in relazione a quest’ultimo reato, contestato al capo G dell’incolpazione, e ha confermato la misura cautelare applicata. Si addebita all'indagato di avere partecipato all’estorsione in danno di Di FO AN e di averlo costretto a concedere i terreni di sua proprietà a LL TI DO per il pascolo ad una somma forfettaria di 1.000 euro, con l'aggravante del metodo mafioso, nonché di avere intimato a RD PP di non recarsi con il bestiame nei terreni di proprietà della società che gestisce Sicilia outlet Village pronunziando minacce nei suoi confronti.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il difensore di AN NA, deducendo:
2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva nonché travisamento delle prove in ordine alla condotta estorsiva contestata al capo F in quanto l'ordinanza impugnata non ha fornito adeguata motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria nei confronti del ricorrente , quale partecipe dell’estorsione contestata anche al LL OV e, per superare le censure difensive, fa ampio rinvio alla motivazione dell'ordinanza di custodia cautelare, senza considerare cheda tale provvedimento emergono circostanze e fatti diversi da quelli posti a base della decisione impugnata. Secondo l'assunto difensivo la condotta estorsiva in danno della persona offesa Di FO sarebbe stata realizzata esclusivamente dal LL dell'odierno ricorrente, OV NA, che ha imposto la sua volontà anche al congiunto, come emergerebbedall’ordinanza cautelaree dal tenore della intercettazione, posta a fondamento del provvedimento impugnato;
nel corso di questa Penale Sent. Sez. 2 Num. 22060 Anno 2025 Presidente: ET AN Relatore: BO IA IE Data Udienza: 04/06/2025 conversazione con il LL OV, l'odierno ricorrente gli chiede di fingere di avere concordato con lui la decisione di imporre l’affitto in favore del TI DO,al fine di evitargli una brutta figura con quest’ultimo; tale richiesta dimostra la sua estraneità al reato. Osserva inoltre il ricorrente che non è stato AN NA a individuare il beneficiario del contratto di affitto e ad imporre il prezzo da corrispondere, in quanto dalle informazioni e dalle indagini difensive emerge che il prezzo è stato fissato da Di FO e risultava dettato dalla esigenza di chiudere la trattativa sul pascolo. Rileva inoltre che è stato del tutto omesso e travisato l’esame delle dichiarazioni rese dal Di FO e oggetto delle indagini difensive, il cui contenuto peraltro coincide con quanto riferito dalla persona offesa nella denunzia, e da cui non emerge alcun riferimento al coinvolgimento di AN NA nella condotta illecita.
2.2 Motivazione apparente dell’ordinanza in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 codice penale in relazione alla condotta estorsiva contestata al capo F, per essersi avvalsi della forza intimidatrice esercitata sul territorio da OV NA, in quanto nessuna effettiva motivazione è stata resa sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è fondato e rende superfluo l’esame del secondo. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato si concentra nel ricostruire la vicenda estorsiva e il ruolo rivestito da OV NA, esponente di spicco del sodalizio mafioso operante sul territorio, senza tuttavia approfondire il contributo reso dall’odierno indagato nella vicenda per cui è giudizio. In particolare non chiarisce e non indica le circostanze da cui ha desunto che AN NA avesse concorso nel coartare la volontà della persona offesa e che, in accordo con il LL OV, avesse contribuito ad agevolare la condotta estorsiva, diretta a costringere Di FO acedere in affitto per il pascolo i suoi terreni a TI DO per l’importo complessivo di 1000 euro. In tema di misure cautelari personali, la valutazione di gravità indiziaria, anche nelle ipotesi di compartecipazione nel reato, che pure può estrinsecarsi nelle forme più varie e differenziate, presuppone necessariamente l'addebito, in concreto, di una specifica e determinata condotta riferita alla singola persona indagata, nonchè il concorso di elementi che lo suffraghino. (Sez. 1, n. 14684 del 28/02/2014, Siragusa, Rv. 259603 - 01) Dopo avere esposto il tenore del compendio indiziario a carico del LL OV,il Tribunale è pervenuto alla conclusione che l’indagato ha condiviso la decisione estorsiva del congiunto, valorizzando una conversazione intercorsa tra i due germani, nel corso della quale l'odierno ricorrente invitava OV a esporre falsamente al TI DO, beneficiario dell’estorsione, che la decisione della persona offesa era frutto di un accordo anche con lui e non solo con il suo interlocutore, a tutela della propria immagine. La circostanza che AN NA nei rapporti interni con il LL dimostri di accettarela decisione di quest’ultimo, non è sufficiente a renderlo partecipe della condotta estorsiva, in quanto l’avere condiviso la decisione del LL nei dialoghi con lui non è idonea ad integrare il concorso, se non si risolve in un rafforzamento dell’intento dell’autore, che nel caso in esame non sembra ricorrere, ose non si esplicita all’esterno, dando luogo ad uncontributo materiale agevolativo del reato o ad una qualche forma di pressione nei confronti della persona offesa. Di contro, il Tribunale afferma a pag. 7 che, dopo l’intervento del LL OV,AN NA si disinteressava dell'assegnazione del fondo conteso, per il quale aveva in corso una trattativa con il Di FO, limitandosi a rappresentare al LL di voler essere riconosciuto come 2 partecipe della decisione, per non sfigurare agli occhi del TI DO;
questo passaggio della motivazionesembra porsi in contraddizione logica con la ricostruzione di un suo fattivo coinvolgimentonella condotta estorsiva in danno del Di FO, che non trova esplicita conferma in altri elementi concreti. Deve inoltre convenirsi con il ricorrente che la motivazione del provvedimento impugnato omette di valutare il portato dichiarativo della persona offesa Di FO, assunta in sede di indagini difensive, le cui sommarie informazioni risultano essere state trasmesse nella data dell’udienza di riesame e sono depositate in atti. L'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, le quali devono essere attentamente considerate dal giudice cui sono rivolte. (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 - 03) Nel caso di specie la mancata valutazione di un elemento di prova dedotto dalla difesa integra un travisamento per omissione.
2. Per queste ragioni si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Caltanissetta che rinnoverà il giudizio di gravità indiziaria alla stregua dei principi suindicati.La censura relativa all’aggravante del metodo mafioso risulta assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così è deciso, 04/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA IE BO AN ET 3