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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 18/06/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 870/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DRAGOTTA CECILIA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
MANENTI MICOL
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/06/2025, le parti hanno chiesto che il Tribunale si pronunciasse sullo status per poi rimettere la causa in istruttoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/04/2022, ha – tra le altre cose - Parte_1 chiesto la pronuncia separazione personale del matrimonio contratto dalle parti in data 30/06/2001, e trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Serie A, Parte II, atto n. 21, anno 2001).
La parte resistente, nel costituirsi in giudizio, senza opporsi alla pronuncia di separazione personale, ha avanzato a sua volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie.
Nella prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza sullo status.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Poiché la causa non risulta invece adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, deve essere disposta la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Serie A, Parte II, atto n. 21, anno 2001), contratto tra e , in data CP_1 Parte_1
30/06/2001;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
RIMETTE
la causa sul ruolo del giudice istruttore, riservando a quest'ultimo ogni determinazione istruttoria.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
R.G. n. 870/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza sullo status;
rilevato altresì che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio;
2) CONFERMA l'udienza del 17 settembre 2025, ore 09:30, per l'esame della documentazione richiesta.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DRAGOTTA CECILIA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
MANENTI MICOL
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/06/2025, le parti hanno chiesto che il Tribunale si pronunciasse sullo status per poi rimettere la causa in istruttoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/04/2022, ha – tra le altre cose - Parte_1 chiesto la pronuncia separazione personale del matrimonio contratto dalle parti in data 30/06/2001, e trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Serie A, Parte II, atto n. 21, anno 2001).
La parte resistente, nel costituirsi in giudizio, senza opporsi alla pronuncia di separazione personale, ha avanzato a sua volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie.
Nella prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza sullo status.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Poiché la causa non risulta invece adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, deve essere disposta la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Serie A, Parte II, atto n. 21, anno 2001), contratto tra e , in data CP_1 Parte_1
30/06/2001;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
RIMETTE
la causa sul ruolo del giudice istruttore, riservando a quest'ultimo ogni determinazione istruttoria.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
R.G. n. 870/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza sullo status;
rilevato altresì che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio;
2) CONFERMA l'udienza del 17 settembre 2025, ore 09:30, per l'esame della documentazione richiesta.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti