Articolo 29 della Legge 15 novembre 1973, n. 734
Articolo 28Articolo 30
Versione
25 novembre 1973
Art. 29.
Ai segretari comunali, esclusi i fruenti di trattamento dirigenziale, ed agli incaricati delle funzioni di segretario comunale, l'assegno perequativo pensionabile e' attribuito nella stessa misura prevista per gli impiegati della carriera direttiva, di ruolo e non di ruolo, dello Stato, di corrispondente parametro di stipendio.
Nel caso in cui la misura della media mensile dell'indennita' di alloggio e della quota dei diritti di segreteria percepiti dai singoli interessati nell'anno 1972 ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 , risulti superiore a quella dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza e' conservata come assegno ad personam, da riassorbire ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge.
Restano salvi i compensi mensili previsti dall' art. 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604 , e dal penultimo comma dell' art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1972, n. 749 .
Entrata in vigore il 25 novembre 1973
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente