Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1090
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione relativo all'omessa notifica delle cartelle di pagamento, poiché la produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate volta a provare tale notifica è stata ritenuta tardiva e quindi inammissibile. Di conseguenza, non vi è prova dell'avvenuta notifica delle cartelle.

  • Altro
    Prescrizione del tributo

    Il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del motivo relativo all'omessa notifica delle cartelle di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1090
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1090
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo