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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1090/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore MARINO GIORGIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6424/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 Indirizzo_1 Difensore_2 Rappresentato da - 95100 CT
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026226843/000 RIT.A.C.IRPEF 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026226843/000 RIT.A.R.IRPEF 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026226843/000 RIT.FONTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026226843/000 RIT.IRPEF 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026226843/000 IRES-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026226843/000 IRES-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026226843/000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026226843/000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026226843/000 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026226843/000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026226843/000 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15.11.2025, depositato il 18.11.2025, presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Catania, la società Ricorrente_1 Srl, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. Rappresentante_1, come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n.
29320259026226843000, notificata in data 17.9.2025, limitatamente alle prime quattro cartelle di pagamento nn. 29320080011588962000, 29320090025920144000,
29320110033842902000, 29320120021479137000, relative a debiti erariali per
IRES-IRAP-IVA Addizionali, annualità dal 2004 al 2008, eccependo l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione del tributo, degli interessi e delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituita in giudizio, ha contestato la tardività della produzione documentale essendo stata depositata il 22.1.2026 e quindi in violazione dell'art 32 del D. legs 546/92.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di impugnazione è fondato.
Il procedimento di formazione della pretesa tributaria è valido se viene rispettata la sequenza ordinata di atti secondo una progressione stabilita dalla legge, con le relative notifiche, destinate a farla conoscere ai destinatari, per rendere possibile a questi ultimi il legittimo esercizio del diritto di difesa. L'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo. Ebbene, l'articolo 32 del
D.Legs. 546/92 prevede un termine entro il quale, a pena di decadenza, le parti possono produrre documenti, ovvero fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione. Nel caso de quo tale termine non è stato osservato in quanto il deposito, degli atti finalizzati a provare l'avvenuta notifica delle cartelle, è avvenuto il 22 gennaio 2026 per cui la produzione documentale è tardiva e, in quanto tale, va dichiarata inammissibile, con l'ulteriore conseguenza che agli atti non vi è prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento.
Il ricorso, pertanto, ritenendo assorbito ogni altro motivo di impugnazione, va accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in €. 3.000,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
PQM
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione ottava, accoglie il ricorso e annulla l'intimazione impugnata limitatamente alle cartelle di pagamento n.
29320080011588962000, n. 29320090025920144000, n. 29320110033842902000, e n.
29320120021479137000 Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 3.000,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania il 3 febbraio 2026
Giudice est Presidente
NZ CA IO LL
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore MARINO GIORGIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6424/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 Indirizzo_1 Difensore_2 Rappresentato da - 95100 CT
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026226843/000 RIT.A.C.IRPEF 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026226843/000 RIT.A.R.IRPEF 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026226843/000 RIT.FONTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026226843/000 RIT.IRPEF 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026226843/000 IRES-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026226843/000 IRES-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026226843/000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026226843/000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026226843/000 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026226843/000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026226843/000 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15.11.2025, depositato il 18.11.2025, presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Catania, la società Ricorrente_1 Srl, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. Rappresentante_1, come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n.
29320259026226843000, notificata in data 17.9.2025, limitatamente alle prime quattro cartelle di pagamento nn. 29320080011588962000, 29320090025920144000,
29320110033842902000, 29320120021479137000, relative a debiti erariali per
IRES-IRAP-IVA Addizionali, annualità dal 2004 al 2008, eccependo l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione del tributo, degli interessi e delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituita in giudizio, ha contestato la tardività della produzione documentale essendo stata depositata il 22.1.2026 e quindi in violazione dell'art 32 del D. legs 546/92.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di impugnazione è fondato.
Il procedimento di formazione della pretesa tributaria è valido se viene rispettata la sequenza ordinata di atti secondo una progressione stabilita dalla legge, con le relative notifiche, destinate a farla conoscere ai destinatari, per rendere possibile a questi ultimi il legittimo esercizio del diritto di difesa. L'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo. Ebbene, l'articolo 32 del
D.Legs. 546/92 prevede un termine entro il quale, a pena di decadenza, le parti possono produrre documenti, ovvero fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione. Nel caso de quo tale termine non è stato osservato in quanto il deposito, degli atti finalizzati a provare l'avvenuta notifica delle cartelle, è avvenuto il 22 gennaio 2026 per cui la produzione documentale è tardiva e, in quanto tale, va dichiarata inammissibile, con l'ulteriore conseguenza che agli atti non vi è prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento.
Il ricorso, pertanto, ritenendo assorbito ogni altro motivo di impugnazione, va accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in €. 3.000,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
PQM
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione ottava, accoglie il ricorso e annulla l'intimazione impugnata limitatamente alle cartelle di pagamento n.
29320080011588962000, n. 29320090025920144000, n. 29320110033842902000, e n.
29320120021479137000 Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 3.000,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania il 3 febbraio 2026
Giudice est Presidente
NZ CA IO LL