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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/11/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 635/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IM, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al rgn 635/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (Cod.Fisc. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] (Cod.Fisc. ), nato a
[...] C.F._2 Parte_3
IM (FO) il 14.8.1970 (Cod.fisc. ), nata a [...] il C.F._3 Parte_4
14.8.1970 (Cod.fisc. ), nata a [...] il [...] C.F._4 Parte_5
(Cod.fisc. ), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Caterina Zamagni (Cod. Fisc. C.F._5
) e AS CC (Cod.Fisc. ), del Foro di IM, ed C.F._6 C.F._7 elettivamente domiciliati come in indirizzo telematico, giusta procura in atti;
Attrice
CONTRO
EREDI E/O AVENTI CAUSA DI NT (FU ) Per_1 Per_2
Convenuti contumaci
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale del 19 settembre 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Avente ad oggetto: Usucapione immobiliare.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I Sigg.ri e si sono rivolti al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Tribunale di IM per ottenere in contraddittorio con i convenuti, l'accertamento della intervenuta usucapione del diritto di proprietà, pro quota, del terreno sito in Gemmano (RN), distinto al Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 12, part. 75 e sulla porzione di fabbricato urbano di via Milano 4 su di essa edificato. Gli stessi hanno allegato di essere eredi, per quote distinte (i per 1/4 ciascuno ed i per 1/6 Pt_1 Pt_3
ciascuno), del de cuius sig. deceduto in data 3.04.2019, producendo la relativa Persona_3 dichiarazione di successione (doc.2), che documenta la presenza nell'asse ereditario della piena proprietà dell'intero fabbricato urbano sito in Gemmano (RN) in Via Milano 4, acquistato dal el 1966, censito Per_3
al Catasto Fabbricati del predetto comune al foglio 12, particella 73, e composto da due unità immobiliari
(una ad uso residenziale ed una ad uso commerciale) con relativa corte pertinenziale.
I ricorrenti hanno tuttavia evidenziato l'erronea identificazione catastale, urbanistica e notarile dell'intero immobile de quo in quanto associato alla sola particella 73 e non anche alla particella 75, su cui anche insiste, che è censita al Catasto Terreni del Comune di Gemmano al foglio 12, classe 3, qualità , superficie Per_4 mq.55 e che risulta ancora intestata all'originario proprietario sig. fu ), nato Persona_5 Per_2 il 06/02/1875 (doc.4).
Gli stessi difatti hanno precisato e documentato (cfr. doc.3) che il fabbricato in questione risulta costruito su un lotto di terreno di circa 195 mq., di cui mq.140 si sviluppano sulla particella n.73 -regolarmente intestata al loro dante causa prima e volturata poi a nome loro a seguito della successione mortis causa (doc.2)- e mq.55 sulla particella n.75 oggetto della domanda di usucapione de quo, che costituisce un unicum inscindibile con la porzione eretta sulla particella 73.
In punto di diritto hanno dedotto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 1158 cc. per il riconoscimento a loro favore dell'acquisto di tutti i beni indicati in citazione per maturata usucapione, avendoli utilmente posseduti per il tempo richiesto dalla legge, sommando al proprio possesso quello del loro dante causa iure sucessionis, sig. Persona_3
Nessuno dei convenuti, nonostante ritualmente citati per pubblici proclami ex art. 150 cpc, si è costituito.
Da ultimo, gli attori hanno dato atto di aver soddisfatto la condizione di procedibilità ex art. 5 del Decreto legislativo, 04/03/2010 n. 28 avendo esperito il tentativo di mediazione in data 12/09/2024 innanzi all'organismo preposto con esito negativo per mancata partecipazione delle controparti convocate.
Sotto il profilo della dinamica processuale, alla prima udienza del 6.11.2024 il Giudice, acquisita la documentazione depositata dai ricorrenti, si è riservato sull'ammissione delle prove orali che ha successivamente ammesso ed assunte all'udienza del 24.3.2025.
Terminata l'istruttoria orale, ed acquisita l'ulteriore documentazione tecnica di aggiornamento catastale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.09.2025 sulla base delle conclusioni precisate in atti.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di tutti i convenuti che, regolarmente citati per pubblici, non si sono costituiti.
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Dapprima occorre procedere alla esatta identificazione dei beni oggetto di usucapione che, all'esito della relazione tecnica del EO. con relativi allegati (doc.3) e dei documenti di aggiornamento di Persona_6
tipo mappale (docc.da 12 a 15) e di variazione catastale di cui alla nota del 5.8.25, si evince che la particella 75 intestata al sig. fu ) è stata soppressa dando luogo, al Catasto Terreni del Persona_5 Per_2
Comune di Gemmano, all'ente urbano, foglio 12, particella 1120, della superficie di ca 55; il tutto corrispondente al Catasto Fabbricati alle seguenti porzioni di fabbricato urbano erette sul terreno di cui sopra:
- Foglio 12, particella 1120, sub.1, categoria C1, classe 3, consistenza 31 mq, superficie catastale mq.38,
Rendita Euro 601,98;
- Foglio 12, particella 1120, sub.2, categoria A2, classe 3, consistenza 1,5 vani, superficie catastale mq.4,
Rendita Euro 131,70;
- Foglio 12, particella 1120, sub.3, categoria A/2, classe 3, consistenza 3,0 vani, superficie catastale mq.34, Rendita Euro 263,39.
Così identificati i beni oggetto della domanda, occorre preliminarmente ricordare come sia onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare, non solo il corpus -dimostrando di essere nella disponibilità del bene- ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass. sez. n. 23849/2018, Cass. Civ. sez.II n. 4931/2022).
Ebbene, dagli atti e dalle prove orali assunte è emerso in capo ai ricorrenti, e prima ancora al loro dante causa iure sucessionis, un comportamento possessorio pieno, pacifico, esclusivo, continuo ed ininterrotto per oltre un ventennio, accompagnato dalla volontà di possedere uti dominus.
Il teste EO. , conoscente dei ricorrenti e del sig. il quale ha dichiarato di Testimone_1 Testimone_2
aver lavorato- sentito sui capitoli da nn.1 a 4 del ricorso, ha riconosciuto lo stato dei luoghi rammostrati nella documentazione esibitagli, confermando che il fabbricato nella sua effettiva consistenza, sin da quando è stato acquistato dal sig. nel 1966, ha sempre ricompreso all'interno della propria Persona_3
recinzione l'area corrispondente alla particella 75 del foglio 12. Inoltre ha dichiarato che l'immobile in questione, negli anni, è stato oggetto da parte del sig. di lavori di sopraelevazione prima e Per_3 ristrutturazione dopo, per adibire una parte dell'immobile di via Milano a locale pizzeria. In particolare, sui capitoli 3 e 4 precisa che: “Si, è vero, mio padre ha predisposto e firmato la pianta catastale che mi si mostra, datata 1995. Conosco l'immobile che è stato venduto da mio zio che mi ha riferito dei lavori di Testimone_3
sopraelevazione”…”Si, è vero, sono stato il primo ad andare nel nuovo locale dopo i lavori”.
Le circostanze di cui ai capitoli da 1 a 4 del ricorso sono state confermate anche dal teste , Testimone_4
conoscente dei ricorrenti e conoscitore dei luoghi di causa in quanto abitante di Gemmano, il quale ha ulteriormente dichiarato sul capitolo 3:“Sì, lo ricordo, prima era una terrazza che è stata chiusa e trasformata in abitazione”, mentre sul capitolo 4 precisa: “Si, è vero, prima ricorso che vi era una bottega di alimentari.
ADR: la bottega veniva gestita da poi fu data in affitto”. Per_3
Infine anche la testimonianza resa dalla sig.ra , nipote acquisita del sig. Testimone_5 Persona_3
- che ha dichiarato di conoscere e frequentare sin dal 1977- ha avvalorato le medesime circostanze. Le prove raccolte, documentali e orali, consentono dunque di ritenere che gli odierni ricorrenti hanno utilmente posseduto uti dominus i beni indicati nell'atto introduttivo per il tempo necessario ex art. 1158 CC., sommando al proprio possesso quello del loro dante causa iure sucessionis, sig. il quale, Persona_3 già al momento dell'apertura della successione, avvenuta in data 3.04.2019, aveva maturato i requisiti per usucapire tali beni, avendoli posseduti e avendone disposto in maniera piena ed esclusiva, ininterrotta e pacifica, senza l'opposizione di nessuno, per oltre un ventennio.
Alla luce di quanto precede deve pertanto ritenersi provato l'esercizio del potere di fatto sulla cosa che impone l'accoglimento della domanda.
Le spese vengono interamente compensate, stante la contumacia dei convenuti e tenuto conto della natura della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale di IM, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe:
• Accoglie la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
- il sig. nato a [...] il [...] (cod. fisc. , e il sig. Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), per la quota Parte_2 C.F._2 di 1/4 ciascuno, nonché i sigg.ri nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_3
), nata a [...] il [...] (cod. fisc. C.F._3 Parte_4
) e nata a [...] il [...] (cod. fisc. C.F._4 Parte_5
), per la quota di 1/6 ciascuno, hanno acquistato per intervenuta usucapione C.F._5 ventennale ex art. 1158 CC. il diritto di piena proprietà sul terreno sito in Gemmano (RN), distinto al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 12 con la particella 1120 (ente urbano), già particella 75, e sulle porzioni del fabbricato urbano sito a Gemmano (RN), erette sul terreno di cui sopra, distinte al
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 12 con la particella 1120 e i subalterni 1 (cat. C/1, mq
31, via Milano n. 5), 2 (cat. A/2, vani 1,5, via Milano n. 3) e 3 (cat. A/2, vani 3, via Mura n. 4), come da atti catastali di aggiornamento della precedente particella 75, pratiche n.RN0069811 del 22.7.2024
e n. RN0064474 del 30-31.7.2025 - Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di IM - Ufficio
Provinciale - Territorio, Servizi Catastali, depositati nel fascicolo telematico.
• Compensa le spese di lite.
IM lì 11.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IM, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al rgn 635/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (Cod.Fisc. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] (Cod.Fisc. ), nato a
[...] C.F._2 Parte_3
IM (FO) il 14.8.1970 (Cod.fisc. ), nata a [...] il C.F._3 Parte_4
14.8.1970 (Cod.fisc. ), nata a [...] il [...] C.F._4 Parte_5
(Cod.fisc. ), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Caterina Zamagni (Cod. Fisc. C.F._5
) e AS CC (Cod.Fisc. ), del Foro di IM, ed C.F._6 C.F._7 elettivamente domiciliati come in indirizzo telematico, giusta procura in atti;
Attrice
CONTRO
EREDI E/O AVENTI CAUSA DI NT (FU ) Per_1 Per_2
Convenuti contumaci
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale del 19 settembre 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Avente ad oggetto: Usucapione immobiliare.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I Sigg.ri e si sono rivolti al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Tribunale di IM per ottenere in contraddittorio con i convenuti, l'accertamento della intervenuta usucapione del diritto di proprietà, pro quota, del terreno sito in Gemmano (RN), distinto al Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 12, part. 75 e sulla porzione di fabbricato urbano di via Milano 4 su di essa edificato. Gli stessi hanno allegato di essere eredi, per quote distinte (i per 1/4 ciascuno ed i per 1/6 Pt_1 Pt_3
ciascuno), del de cuius sig. deceduto in data 3.04.2019, producendo la relativa Persona_3 dichiarazione di successione (doc.2), che documenta la presenza nell'asse ereditario della piena proprietà dell'intero fabbricato urbano sito in Gemmano (RN) in Via Milano 4, acquistato dal el 1966, censito Per_3
al Catasto Fabbricati del predetto comune al foglio 12, particella 73, e composto da due unità immobiliari
(una ad uso residenziale ed una ad uso commerciale) con relativa corte pertinenziale.
I ricorrenti hanno tuttavia evidenziato l'erronea identificazione catastale, urbanistica e notarile dell'intero immobile de quo in quanto associato alla sola particella 73 e non anche alla particella 75, su cui anche insiste, che è censita al Catasto Terreni del Comune di Gemmano al foglio 12, classe 3, qualità , superficie Per_4 mq.55 e che risulta ancora intestata all'originario proprietario sig. fu ), nato Persona_5 Per_2 il 06/02/1875 (doc.4).
Gli stessi difatti hanno precisato e documentato (cfr. doc.3) che il fabbricato in questione risulta costruito su un lotto di terreno di circa 195 mq., di cui mq.140 si sviluppano sulla particella n.73 -regolarmente intestata al loro dante causa prima e volturata poi a nome loro a seguito della successione mortis causa (doc.2)- e mq.55 sulla particella n.75 oggetto della domanda di usucapione de quo, che costituisce un unicum inscindibile con la porzione eretta sulla particella 73.
In punto di diritto hanno dedotto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 1158 cc. per il riconoscimento a loro favore dell'acquisto di tutti i beni indicati in citazione per maturata usucapione, avendoli utilmente posseduti per il tempo richiesto dalla legge, sommando al proprio possesso quello del loro dante causa iure sucessionis, sig. Persona_3
Nessuno dei convenuti, nonostante ritualmente citati per pubblici proclami ex art. 150 cpc, si è costituito.
Da ultimo, gli attori hanno dato atto di aver soddisfatto la condizione di procedibilità ex art. 5 del Decreto legislativo, 04/03/2010 n. 28 avendo esperito il tentativo di mediazione in data 12/09/2024 innanzi all'organismo preposto con esito negativo per mancata partecipazione delle controparti convocate.
Sotto il profilo della dinamica processuale, alla prima udienza del 6.11.2024 il Giudice, acquisita la documentazione depositata dai ricorrenti, si è riservato sull'ammissione delle prove orali che ha successivamente ammesso ed assunte all'udienza del 24.3.2025.
Terminata l'istruttoria orale, ed acquisita l'ulteriore documentazione tecnica di aggiornamento catastale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.09.2025 sulla base delle conclusioni precisate in atti.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di tutti i convenuti che, regolarmente citati per pubblici, non si sono costituiti.
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Dapprima occorre procedere alla esatta identificazione dei beni oggetto di usucapione che, all'esito della relazione tecnica del EO. con relativi allegati (doc.3) e dei documenti di aggiornamento di Persona_6
tipo mappale (docc.da 12 a 15) e di variazione catastale di cui alla nota del 5.8.25, si evince che la particella 75 intestata al sig. fu ) è stata soppressa dando luogo, al Catasto Terreni del Persona_5 Per_2
Comune di Gemmano, all'ente urbano, foglio 12, particella 1120, della superficie di ca 55; il tutto corrispondente al Catasto Fabbricati alle seguenti porzioni di fabbricato urbano erette sul terreno di cui sopra:
- Foglio 12, particella 1120, sub.1, categoria C1, classe 3, consistenza 31 mq, superficie catastale mq.38,
Rendita Euro 601,98;
- Foglio 12, particella 1120, sub.2, categoria A2, classe 3, consistenza 1,5 vani, superficie catastale mq.4,
Rendita Euro 131,70;
- Foglio 12, particella 1120, sub.3, categoria A/2, classe 3, consistenza 3,0 vani, superficie catastale mq.34, Rendita Euro 263,39.
Così identificati i beni oggetto della domanda, occorre preliminarmente ricordare come sia onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare, non solo il corpus -dimostrando di essere nella disponibilità del bene- ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass. sez. n. 23849/2018, Cass. Civ. sez.II n. 4931/2022).
Ebbene, dagli atti e dalle prove orali assunte è emerso in capo ai ricorrenti, e prima ancora al loro dante causa iure sucessionis, un comportamento possessorio pieno, pacifico, esclusivo, continuo ed ininterrotto per oltre un ventennio, accompagnato dalla volontà di possedere uti dominus.
Il teste EO. , conoscente dei ricorrenti e del sig. il quale ha dichiarato di Testimone_1 Testimone_2
aver lavorato- sentito sui capitoli da nn.1 a 4 del ricorso, ha riconosciuto lo stato dei luoghi rammostrati nella documentazione esibitagli, confermando che il fabbricato nella sua effettiva consistenza, sin da quando è stato acquistato dal sig. nel 1966, ha sempre ricompreso all'interno della propria Persona_3
recinzione l'area corrispondente alla particella 75 del foglio 12. Inoltre ha dichiarato che l'immobile in questione, negli anni, è stato oggetto da parte del sig. di lavori di sopraelevazione prima e Per_3 ristrutturazione dopo, per adibire una parte dell'immobile di via Milano a locale pizzeria. In particolare, sui capitoli 3 e 4 precisa che: “Si, è vero, mio padre ha predisposto e firmato la pianta catastale che mi si mostra, datata 1995. Conosco l'immobile che è stato venduto da mio zio che mi ha riferito dei lavori di Testimone_3
sopraelevazione”…”Si, è vero, sono stato il primo ad andare nel nuovo locale dopo i lavori”.
Le circostanze di cui ai capitoli da 1 a 4 del ricorso sono state confermate anche dal teste , Testimone_4
conoscente dei ricorrenti e conoscitore dei luoghi di causa in quanto abitante di Gemmano, il quale ha ulteriormente dichiarato sul capitolo 3:“Sì, lo ricordo, prima era una terrazza che è stata chiusa e trasformata in abitazione”, mentre sul capitolo 4 precisa: “Si, è vero, prima ricorso che vi era una bottega di alimentari.
ADR: la bottega veniva gestita da poi fu data in affitto”. Per_3
Infine anche la testimonianza resa dalla sig.ra , nipote acquisita del sig. Testimone_5 Persona_3
- che ha dichiarato di conoscere e frequentare sin dal 1977- ha avvalorato le medesime circostanze. Le prove raccolte, documentali e orali, consentono dunque di ritenere che gli odierni ricorrenti hanno utilmente posseduto uti dominus i beni indicati nell'atto introduttivo per il tempo necessario ex art. 1158 CC., sommando al proprio possesso quello del loro dante causa iure sucessionis, sig. il quale, Persona_3 già al momento dell'apertura della successione, avvenuta in data 3.04.2019, aveva maturato i requisiti per usucapire tali beni, avendoli posseduti e avendone disposto in maniera piena ed esclusiva, ininterrotta e pacifica, senza l'opposizione di nessuno, per oltre un ventennio.
Alla luce di quanto precede deve pertanto ritenersi provato l'esercizio del potere di fatto sulla cosa che impone l'accoglimento della domanda.
Le spese vengono interamente compensate, stante la contumacia dei convenuti e tenuto conto della natura della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale di IM, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe:
• Accoglie la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
- il sig. nato a [...] il [...] (cod. fisc. , e il sig. Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), per la quota Parte_2 C.F._2 di 1/4 ciascuno, nonché i sigg.ri nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_3
), nata a [...] il [...] (cod. fisc. C.F._3 Parte_4
) e nata a [...] il [...] (cod. fisc. C.F._4 Parte_5
), per la quota di 1/6 ciascuno, hanno acquistato per intervenuta usucapione C.F._5 ventennale ex art. 1158 CC. il diritto di piena proprietà sul terreno sito in Gemmano (RN), distinto al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 12 con la particella 1120 (ente urbano), già particella 75, e sulle porzioni del fabbricato urbano sito a Gemmano (RN), erette sul terreno di cui sopra, distinte al
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 12 con la particella 1120 e i subalterni 1 (cat. C/1, mq
31, via Milano n. 5), 2 (cat. A/2, vani 1,5, via Milano n. 3) e 3 (cat. A/2, vani 3, via Mura n. 4), come da atti catastali di aggiornamento della precedente particella 75, pratiche n.RN0069811 del 22.7.2024
e n. RN0064474 del 30-31.7.2025 - Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di IM - Ufficio
Provinciale - Territorio, Servizi Catastali, depositati nel fascicolo telematico.
• Compensa le spese di lite.
IM lì 11.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi