Art. 23.
In eccezione al precedente articolo, ed in applicazione delle disposizioni di cui all' art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 , transitano nella 2ª categoria, entro i limiti dei posti previsti per la categoria stessa dalla tabella organica delle singole Amministrazioni, i salariati permanenti comuni che, alla data del 1 settembre 1946, esplicassero mansioni di operai qualificati, o - per le maestranze dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - le abbiano disimpegnate anche in precedenza, saltuariamente, secondo le particolari esigenze e disposizioni dell'Amministrazione stessa.
In eccezione al precedente articolo, ed in applicazione delle disposizioni di cui all' art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 , transitano nella 2ª categoria, entro i limiti dei posti previsti per la categoria stessa dalla tabella organica delle singole Amministrazioni, i salariati permanenti comuni che, alla data del 1 settembre 1946, esplicassero mansioni di operai qualificati, o - per le maestranze dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - le abbiano disimpegnate anche in precedenza, saltuariamente, secondo le particolari esigenze e disposizioni dell'Amministrazione stessa.