Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 92
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza del diritto alla riscossione

    Il giudice ha ritenuto che la notifica dell'avviso di liquidazione presupposto alla cartella fosse avvenuta nei termini e che, non essendo stato impugnato tale avviso, la pretesa dell'amministrazione è divenuta intangibile.

  • Rigettato
    Errato calcolo della somma dovuta

    Il giudice ha ritenuto che, dato l'avvenuta notifica dell'avviso di liquidazione e la sua mancata impugnazione, la pretesa dell'amministrazione è incontestabile e il calcolo corretto.

  • Rigettato
    Irregolarità della notifica dell'avviso di liquidazione

    Il giudice ha ritenuto che la notifica fosse stata effettuata presso l'indirizzo del destinatario secondo le regole postali e che la comunicazione di avvenuta notifica fosse stata regolarmente inviata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 92
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 92
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo