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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7104/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230022007102501 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1) rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (C.F.: CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate e ad Agenzia delle Entrate Riscossione – ricorso teso ad ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 03420230022007102501, notificata in data 11.10.2024, con la quale le era stato fatto precetto di versamento della somma di euro 535,87 per mancata registrazione del decreto ingiuntivo n. 1812/2016 emesso dal Tribunale Civile di Cosenza.
A fondamento del ricorso, la Ricorrente_1 ha posto due motivi:
l'intervenuta decadenza del diritto alla riscossione ex artt. 76 e segg. D.P.R n 131/86 (tre anni);
l'errato calcolo della somma dovuta.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Cosenza, denunciando l'infondatezza del ricorso sulla scorta della intervenuta notifica del presupposto avviso di liquidazione n.
2016/001/DI/000001812/0/001 in data 06/02/2023: ha allegato la ricevuta A/R e l'attestazione del sito di
Poste Italiane.
Sulla scorta di tanto, l'Amministrazione Finanziaria ha messo in rilievo la incontestabilità della pretesa e la correttezza, in ogni caso, del calcolo dell'importo dovuto.
Parte ricorrente ha depositato memoria: in essa ha messo in rilievo che l'avviso di liquidazione era stato notificato con raccomandata consegnata a “persona di famiglia”, senza indicazione della sua identità e con firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento.
Ha in ogni caso eccepito che la notifica avvenuta nell'anno 2023 sarebbe stata effettuata a termine quinquennale “spirato abbondantemente”.
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare, deve essere osservato che l'intervenuta notifica dell'atto di liquidazione presupposto alla cartella oggi impugnata vale ad escludere in radice la possibilità di valutazione del merito della pretesa.
Si è a cospetto di imposizione divenuta intangibile in ragione della mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione.
Né dotata di pregio si profila l'eccezione in punto di presunta irregolarità della notifica, posto che essa è stata incontestabilmente effettuata presso l'indirizzo del destinatario secondo le regole proprie delle norme dettate in tema di consegna dei plichi postali. Risulta altresì essere stata spedita comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata n 663041012723.
Sulla scorta di quanto precede, tenuto conto della mancata allegazione di vizi propria della cartella, perde valore il ricorso, passibile di rigetto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. VIII, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate
Riscossione e Agenzia delle Entrate, che liquida per ciascuna di esse in euro 120 per compensi professionali.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7104/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230022007102501 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1) rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (C.F.: CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate e ad Agenzia delle Entrate Riscossione – ricorso teso ad ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 03420230022007102501, notificata in data 11.10.2024, con la quale le era stato fatto precetto di versamento della somma di euro 535,87 per mancata registrazione del decreto ingiuntivo n. 1812/2016 emesso dal Tribunale Civile di Cosenza.
A fondamento del ricorso, la Ricorrente_1 ha posto due motivi:
l'intervenuta decadenza del diritto alla riscossione ex artt. 76 e segg. D.P.R n 131/86 (tre anni);
l'errato calcolo della somma dovuta.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Cosenza, denunciando l'infondatezza del ricorso sulla scorta della intervenuta notifica del presupposto avviso di liquidazione n.
2016/001/DI/000001812/0/001 in data 06/02/2023: ha allegato la ricevuta A/R e l'attestazione del sito di
Poste Italiane.
Sulla scorta di tanto, l'Amministrazione Finanziaria ha messo in rilievo la incontestabilità della pretesa e la correttezza, in ogni caso, del calcolo dell'importo dovuto.
Parte ricorrente ha depositato memoria: in essa ha messo in rilievo che l'avviso di liquidazione era stato notificato con raccomandata consegnata a “persona di famiglia”, senza indicazione della sua identità e con firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento.
Ha in ogni caso eccepito che la notifica avvenuta nell'anno 2023 sarebbe stata effettuata a termine quinquennale “spirato abbondantemente”.
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare, deve essere osservato che l'intervenuta notifica dell'atto di liquidazione presupposto alla cartella oggi impugnata vale ad escludere in radice la possibilità di valutazione del merito della pretesa.
Si è a cospetto di imposizione divenuta intangibile in ragione della mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione.
Né dotata di pregio si profila l'eccezione in punto di presunta irregolarità della notifica, posto che essa è stata incontestabilmente effettuata presso l'indirizzo del destinatario secondo le regole proprie delle norme dettate in tema di consegna dei plichi postali. Risulta altresì essere stata spedita comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata n 663041012723.
Sulla scorta di quanto precede, tenuto conto della mancata allegazione di vizi propria della cartella, perde valore il ricorso, passibile di rigetto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. VIII, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate
Riscossione e Agenzia delle Entrate, che liquida per ciascuna di esse in euro 120 per compensi professionali.