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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/10/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice HE Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9014/2015 R.G.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Michele Di Lella, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti; attore – convenuto in via riconvenzionale
CONTRO
(C.F. ), in proprio, nonché rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Filomena Draicchio, giusta mandato in atti;
convenuta – attrice in via riconvenzionale
CONCLUSIONI
Le parti, ottemperando al decreto del 23.4.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta, pre- cisando le proprie conclusioni che qui si intendono integralmente riportate;
la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 26.6.2025, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1
l'avv. , chiedendo che sia condannata a risarcire il danno cagionatogli per negli- Controparte_1
1 gente adempimento del mandato difensivo espletato nell'ambito del giudizio n. 26/c/2008 R.G. del
Tribunale di Lucera, sezione distaccata di OD GA.
L'attore ha riferito di avere instaurato un giudizio, introdotto con atto di citazione del
21.4.1984, nei confronti dei propri fratelli , , e Controparte_2 Persona_1 Persona_2 [...]
per ottenere il rilascio di un fondo rustico concesso in comodato d'uso; che il Tribunale di Lu- Per_3 cera ha dichiarato la nullità del comodato e condannato i convenuti alla restituzione del terreno, di- sponendo la prosecuzione del giudizio per l'esame della domanda riconvenzionale dei comodatari avente a oggetto il pagamento dell'indennità ex art. 1150 c.c.; che la sentenza n. 357/2001 R.G. del
Tribunale di Lucera, che ha condannato il al pagamento della menzionata indennità, è Parte_1 stata impugnata innanzi alla Corte di Appello di Bari, che ha confermato il provvedimento di primo grado e condannato l'attore al pagamento degli importi dovuti a titolo di rivalutazione monetaria e interessi sulla somma già riconosciuta in favore dei comodatari a titolo di indennità; di avere confe- rito mandato all'avv. per l'esecuzione del rilascio del fondo, ma che la professio- Controparte_1 nista ha negligentemente intimato la restituzione dell'appezzamento di terreno prima che fosse pa- gata l'indennità per le migliorie;
che i fratelli si sono opposti al rilascio del fondo introducendo il giudizio n. 26/c/2008 R.G., nell'ambito del quale il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia temporanea dell'atto di precetto, riconoscendo il diritto dei comodatari alla ritenzione del fondo fino al paga- mento dell'indennità, ai sensi dell'art. 1152 c.c., con condanna del alla rifusione delle Parte_1 spese di lite per € 3.948,75, oltre accessori;
di avere provveduto al pagamento di quanto dovuto, versando € 6.500 all'avv. Rosario Follieri, a mezzo di assegno circolare.
Il Del Giudice ha, quindi, rassegnato le proprie conclusioni chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno quantificato in € 6.500, oltre rivalutazione monetaria e interessi a decorrere dall'esborso e fino al soddisfo;
ha inoltre chiesto il rigetto della domanda riconvenzio- nale di controparte in quanto nulla e, comunque, non provata;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.2.2016, si è costituita in giudizio CP_1
contestando le deduzioni di controparte in quanto infondate in fatto e diritto.
[...]
La convenuta ha preliminarmente riferito che la domanda dell'attore è stata oggetto di pre- cedente pronuncia di incompetenza per valore del Giudice di Pace di OD GA, sicché il
[...] avrebbe dovuto riassumere il giudizio nei modi e nei termini previsti dalla legge;
nel meri- Pt_1 to, ha riferito di avere adempiuto diligentemente il proprio mandato, avendo informato il Del Giudi- ce circa il fatto che “prima di procedere nel rilascio del fondo avrebbe dovuto pagare le migliorie determinate dal giudice di appello”; che, nonostante ciò, il cliente ha chiesto che si procedesse co-
2 munque con l'esecuzione, ribadendo in più occasioni che avrebbe pagato successivamente e, co- munque, di non temere un esito negativo del giudizio, “tanto lui non aveva beni intestati e pertanto non gli potevano fare niente”; infine, di avere chiesto all'attore, in data 31.3.2010, il pagamento de- gli onorari relativi all'attività svolta nei procedimenti civili n. 26/c/08 R.G., 151/s/08 R.G., 795/08
R.G., 45/c/02 R.G. e per il proc. penale n. 1251/08 R.G., ma che questi non ha provveduto a versare gli importi dovuti.
La professionista ha, quindi, concluso chiedendo di accertare e dichiarare la propria irre- sponsabilità e, per, l'effetto, di rigettare le richieste di controparte, infondate nell'an e nel quantum, anche per mancanza di prova degli elementi costitutivi del diritto al risarcimento;
in via riconven- zionale, ha chiesto il pagamento degli onorari dovuti per i menzionati procedimenti per complessivi
€ 11.028,53; in subordine, per il caso di accoglimento delle richieste dell'attore, ha chiesto di accer- tare ex art. 35 c.p.c. la compensazione dei crediti;
il tutto con vittoria di spese di lite.
II.- Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed istruita la causa mediante l'escussione di due testimoni la cui audizione è stata richiesta da parte convenuta ( e Testimone_1 Tes_2
), la causa è stata rinviata su richiesta delle parti per tentare la composizione bonaria della lite;
[...] preso atto del fallimento delle trattative, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.6.2025, svoltasi in modalità cartolare e, all'esito del deposito di note di trattazio- ne scritta, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
III.- Preliminarmente, si dà atto che la scrivente è subentrata ai precedenti titolari del ruolo in data 18.11.2020.
Nel merito, la domanda di risarcimento formulata da nei confronti di Parte_1
è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni. Controparte_1
In premessa, è opportuno soffermarsi sulle condizioni necessarie ai fini del riconoscimento della responsabilità professionale e sui relativi criteri di riparto dell'onus probandi.
In linea generale, il combinato disposto degli artt. 1218 e 1176 c.c. traccia un regime di re- sponsabilità contrattuale nel quale la risarcibilità è circoscritta al danno cagionato da un inadempi- mento quantomeno colposo del debitore;
la colpa del debitore – che, lo si anticipa, è presunta in via relativa – deve essere valutata avuto riguardo al grado di diligenza esigibile in relazione alla natura della prestazione oggetto del contratto e, comunque, alla luce del principio di buona fede oggettiva, che, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazio- ne della prestazione contrattuale nella misura in cui impone il compimento di quanto necessario o utile alla salvaguardia degli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio.
3 In particolare, con riguardo al grado di diligenza richiesto al debitore professionista, la
[...]
ha da tempo chiarito che “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività Pt_2 professionale, la diligenza non è solo quella del buon padre di famiglia, come richiesto dall'art.
1176, comma I, ma è quella specifica del debitore qualificato, come indicato dall'art. 1176, comma
II, la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costitui- scono la conoscenza della professione […] Il richiamo alla diligenza ha, in questi casi, la funzione di ricondurre la responsabilità alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise. In altre parole, sta a significare l'applicazione di regole tecniche all'esecuzione dell'obbligo, e quindi diventa un criterio generale ed oggettivo, non soggettivo. Ciò comporta […] che la diligenza assume nella fattispecie un duplice significato: parametro d'imputazione del man- cato adempimento e criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione” (Cass. civ. n.
589/1999).
Ne deriva che, anche l'avvocato, in quanto professionista, è tenuto ad eseguire il contratto di prestazione d'opera secondo i canoni della diligenza qualificata;
ciò, tuttavia, non equivale a dire che egli assume l'obbligo di garantire l'esito favorevole del giudizio, considerata l'alea e le difficol- tà tecniche connaturate all'attività forense;
difatti, nonostante si affermi che “l'avvocato, nella pre- stazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., a usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata”, si ritiene, al contempo, che “la responsabilità risarcito- ria dell'avvocato non può, tuttavia, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pre- giudizio” (Cass. civ. n. 15526/2025; v. altresì Cass. civ. n. 2836/2002).
Dal punto di vista causale, dunque, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può essere affermata per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professio- nale, occorrendo verificare, in primo luogo se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile o meno alla condotta del legale e, in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
inoltre, occorre verificare, in caso di condotta omissiva, se il cliente avrebbe potuto conseguire il riconoscimento delle proprie ragioni qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta do- vuta, difettando altrimenti la prova del necessario nesso tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone.
Sul piano probatorio, le considerazioni fin qui svolte si traducono nel seguente riparto dell'onus probandi: il cliente che alleghi di avere subito un danno derivante dall'inesatto adempi-
4 mento del mandato professionale del suo avvocato è tenuto a provare la difettosa o inadeguata pre- stazione professionale, l'esistenza del danno (e, cioè, della lesione patrimoniale che deve essere spe- cificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti), nonché il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno patito (eventualmente anche in termini di perdita di chance); per converso, sull'avvocato incombe l'onere di negare gli elementi costitutivi del diritto al risarcimento del danno oppure di smentire la presunzione di colpa fornendo la prova liberatoria dell'esistenza di un impe- dimento giuridicamente rilevante, in quanto non prevedibile o evitabile neanche con il grado di dili- genza esigibile in relazione alla natura della prestazione oggetto del contratto (ad es., caso fortuito, forza maggiore, illecito del terzo, comportamento scorretto del creditore o factum principis).
Chiariti i principi cardine che governano il giudizio di responsabilità professionale dell'av- vocato, occorre applicarli alla vicenda per cui è causa. CP_
L'odierno attore ha, in particolare, lamentato che l'avvocato avrebbe intimato, con atto di precetto, il rilascio del fondo senza tenere conto dell'accertato diritto dei comodatari a conseguire prima il pagamento dell'indennità per le migliorie apportate al bene, così cagionando la soccom- benza nel giudizio di opposizione a precetto e il conseguente danno per gli esborsi corrisposti alla controparte a titoli di spese di lite;
tutto ciò, a fronte del chiaro disposto normativo dell'art. 1152
c.c., secondo cui “il possessore di buona fede può ritenere la cosa finché non gli siano corrisposte le indennità dovute”, in ossequio al quale, secondo la tesi del la convenuta avrebbe Parte_1 dovuto astenersi dall'intimare il rilascio con precetto o, quantomeno, chiedere di essere autorizzata al deposito cauzionale di una somma nelle more del giudizio. CP_ Dal canto suo, la si è difesa deducendo di avere adempiuto diligentemente al proprio mandato, addebitando l'esito negativo del giudizio di opposizione all'insistenza del cliente che, pur reso edotto della necessità di pagare in via anticipata l'indennità per le migliorie al fine di ottenere il rilascio, ha comunque insistito affinché si procedesse, assumendosi il rischio dell'esito dell'azione. CP_ All'esito dell'istruttoria, risulta documentalmente accertato che l'avv. abbia dato corso all'esecuzione per il rilascio del fondo rustico senza che fosse prima intercorso il versamento dell'indennità dovuta ai comodatari per le migliorie del fondo e che ciò abbia materialmente con- dotto alla soccombenza del per accertamento del diritto di ritenzione del fondo dei co- Parte_1 modatari ex art. 1152 nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto;
la conseguente condanna dell'intimante alla rifusione delle spese di lite, peraltro, era ampiamente pronosticabile non solo alla luce del tenore letterale della norma, ma anche della consolidata giurisprudenza in tema di diritto di ritenzione ex art. 1152 c.c. (cfr., ad es., Cass. civ. 10386/1998 e Cass. civ. n. 8775/2003); risulta al-
5 tresì accertato, dato il deposito della copia di un assegno circolare, che l'attore ha versato, in favore del difensore di controparte, avv. Rosario Follieri, la somma di € 6.500. CP_ Tali fatti, a ben vedere, non sono stati neppure contestati dalla che, piuttosto, ha inteso dimostrare la propria irresponsabilità provando di avere operato diligentemente e che l'esito del giudizio è da addebitarsi alla condotta del proprio assistito;
a tal fine, ha chiesto e ottenuto l'ammissione della testimonianza di e , articolando capitoli di pro- Testimone_1 Testimone_3 va, invero precisi e puntuali, tesi a provare che il fosse stato avvertito della necessità di Parte_1 pagare anticipatamente l'indennità per le migliorie apportate dai comodatari al fondo.
I testi, escussi all'udienza del 7.8.2018, hanno confermato di avere assistito in prima persona CP_ alla conversazione intercorsa tra il e la durante la quale, a fronte degli avvertimen- Parte_1 ti della professionista, il cliente aveva insistito affinché si procedesse con l'esecuzione: in particola- re, il teste, , ha dichiarato di avere sentito le due parti, nel 2007 (e dunque in un pe- Testimone_1 riodo di tempo compatibile con la successiva introduzione del giudizio di opposizione a precetto), CP_ discutere “di un terreno che doveva essere rilasciato”, nonché di avere sentito che l'avv. “ag- giungeva di pagare il dovuto”; anche il teste ha dichiarato di avere assistito alla Testimone_3 conversazione avvenuta nella tipografia del coniuge dell'avvocato, riferendola allo stesso arco cro- nologico, “vertente su terreni e migliorie”, durante la quale il Del Giudice rispondeva alle sollecita- zioni della professionista dicendo che “bisogna andare avanti”. CP_ A fronte di tali testimonianze, dunque, non può non ritenersi che l'avv. abbia agito dili- gentemente nel corso del proprio mandato, assolvendo all'obbligo di informare il cliente in merito alle strategie difensive da adottare e al probabile esito della lite, ricevendo, a fronte di tali avverti- menti, indicazioni di insistere comunque per il rilascio del fondo.
Di talché, deve ritenersi che la convenuta abbia assolto all'onere di fornire la prova liberato- ria di cui al combinato disposto degli artt. 1218 e 1176 c.c. e che, per l'effetto, vada rigettata la do- manda risarcitoria dell'attore in quanto infondata. CP_ In relazione alla domanda riconvenzionale spiegata dall'avv. e volta ad ottenere la con- danna della controparte alla liquidazione dei compensi per l'attività professionale prestata, in favore del , nei giudizi civili davanti al Tribunale di Lucera – sez. distaccata di OD GA Parte_1
n. 26/C/2008 R.G. davanti (azione esecutiva per rilascio immobile), n. 151/S/2008 R.G. (denuncia di nuova opera) e successivo giudizio di reclamo n. 795/2009 R.G. e n. 45/c/2002 (causa civile
Coop Uria/Del Giudice Pasquale) e nel procedimento penale n. 1241/2008 R.G. presso il Tribunale di Lucera, per complessivi € 11.028,53, come da notule allegate, deve osservarsi quanto segue.
6 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le controversie rela- tive alla liquidazione dei compensi di avvocato in materia civile (cfr. Cass. n. 6817/2021, Cass.
SS.UU. n. 4485/2018) rientrano fra quelle da trattare in composizione collegiale, in base alla riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 50 bis, comma 2, c.p.c., come peraltro confermato dall'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, per i procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso (Cass. civ. SS.UU. n. 12609/2012). In forza dell'art. 50 quater c.p.c., l'inosservanza della regola sulla composizione collegiale del Tribunale è causa di nul- lità del provvedimento adottato (Cass. civ. n. 4967/2004).
Le predette controversie soggette al rito speciale di cui all'art. 1 4 del D.Lgs. n. 150 del
2011, devono, quindi, essere trattate e decise dal Tribunale in composizione collegiale, salva la de- lega al singolo Giudice per l'espletamento degli incombenti istruttori, sicché, ove la decisione sia deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla di- scussione della causa, si configura la violazione dell'art. 276 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza (Cass. civ. n. 3028/2025; Cass. civ. n. 13856/2022, ed in senso conforme Cass. civ. n.
24754/2019; Cass. civ. n. 1276/2024; Cass. civ. n. 25882/2023).
Ne consegue che la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la richiesta di liquidazione dei compensi per l'attività professionale espletata nei giudizi civili innanzi citati non può essere scrutinata da questo Tribunale monocratico, ma deve essere trattata e decisa davanti al Tribunale in composizione collegiale.
È necessario, pertanto, separare la causa relativa alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna alla liquidazione dei compensi per prestazioni giudiziali civili e adottare, con separata ordinanza, i provvedimenti necessari per la creazione di un autonomo fascicolo a cura della cancellaria e con la collaborazione dei Difensori costituiti, da assegnare al Tribunale in composizio- ne collegiale.
A nulla osta il fatto che il presente giudizio sia stato introdotto con citazione, atteso che – non essendo stata disposta, entro la prima udienza di comparizione delle parti, la separazione delle cause con contestuale mutamento del rito in relazione alla domanda riconvenzionale, il rito applica- to si è consolidato anche se erroneo e non ne è più possibile la conversione né su eccezione di parte né su rilievo officioso del giudice (cfr. Cass. civ. n. 23783/2024).
A ciò deve aggiungersi che le regole sul rito processuale non hanno copertura costituzionale e, quindi, la loro violazione non cagiona automaticamente alcuna nullità e non può esser dedotta quale motivo di impugnazione, a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'eserci-
7 zio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudi- zio processuale alla parte (Cass. S.U. 758/2022; Cass. S.U. 36596/2021).
Resta, pertanto, da scrutinare la domanda riconvenzionale in relazione alla richiesta di com- pensi per l'attività professionale espletata nel procedimento penale n. 1241/2008 R.G.N.R. presso il
Tribunale di Lucera – Ufficio del GdP di OD GA, da proporsi con rito ordinario e rientrante nelle attribuzioni del Tribunale in composizione monocratica.
Ciò posto, preme evidenziare che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di
Cassazione, l'onere di provare lo svolgimento dell'attività professionale per la quale si richiede il pagamento del compenso incombe sullo stesso professionista (cfr. Cass. civ. n. 15930/2018).
Tanto precisato, non può essere accolta la richiesta di liquidazione delle spettanze relative al predetto procedimento penale, non avendo la professionista fornito la prova certa dell'effettività del- la prestazione professionale. CP_ Ed, invero, dalla documentazione allegata in atti, l'unico atto a firma dell'avv. è la me- moria di costituzione di parte civile del 7.5.2009 nel procedimento penale portante il n. 1241/08
R.G., mod. 21/bis, pendente davanti al Giudice di Pace di OD GA a carico di Parte_3
[...]
Tuttavia, non solo non vi è prova che tale atto sia stato effettivamente depositato nell'ambito del procedimento penale sopra citato, ma peraltro non è stato prodotto nemmeno lo storico del fa- scicolo e/o un verbale del procedimento da cui potersi evincere che la predetta costituzione di parte CP_ civile via sia stata e che l'avv. abbia svolto una qualche forma di prestazione professionale.
Argomento decisivo a sostegno del rigetto della domanda è il fatto che non è stato depositato nemmeno il verbale relativo all'udienza dibattimentale del 7.5.2009, in vista della quale il CP_3 dice si sarebbe costituito parte civile (pag. 1 all. I comparsa di costituzione e risposta) e nel corso della quale l'attore avrebbe dovuto essere sentito come testimone (cfr. atto di citazione di testimoni per il dibattimento davanti al GdP del 2.3.2009 a firma del P.M. De . Per_4
Né tale carenza probatoria risulta in qualche modo attenuata dalla produzione in giudizio CP_ della procura speciale rilasciata in favore dell'avv. e sottoscritta dall'attore, in calce alla memo- ria di costituzione di parte civile o dal verbale depositato agli atti con cui il (nella veste, Parte_1 peraltro, di persona sottoposta ad indagini e non di persona offesa) ha provveduto a nominare, quale CP_ suo difensore di fiducia, l'avv. poiché la mera sottoscrizione della procura o la nomina del di- fensore di fiducia non sono certo idonei – da sé soli – a fondare un diritto di credito, in mancanza di prova sull'esecuzione delle prestazioni professionali conseguenti alla sottoscrizione del mandato o al conferimento dell'incarico.
8 In mancanza, quindi, di qualsivoglia prova in merito all'avvenuto espletamento di una qual- che prestazione professionale posta in essere dalla professionista convenuta (difetto di prova eccepi- to anche dall'attore – pag. 2 memoria ex art. 183, 6 co., n. 3, c.p.c. di parte attrice), non può che far- si luogo al rigetto della domanda in parte qua.
IV.- Stante la reciproca soccombenza (rigetto della domanda principale e rigetto della do- manda riconvenzionale relativa alla liquidazione dei compensi per prestazioni giudiziali penali), si stima equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ancorché parzial- mente, sulla domanda principale e sulla sola domanda riconvenzionale avente ad oggetto la liquida- zione dei compensi per prestazioni giudiziali penali, così provvede:
1. RIGETTA la domanda attorea di risarcimento dai danni da responsabilità professionale, formu- lata da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale spiegata da contro Controparte_1 [...]
, avente ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali maturati CP_4 nell'ambito del procedimento penale n. 1241/2008 R.G.N.R. davanti al Giudice di Pace di OD
GA;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
4. PROVVEDE, con separata ordinanza, alla separazione della causa relativa alla residua doman- da riconvenzionale proposta dalla convenuta.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Foggia, 27 Ottobre 2025
Il Giudice – HE Valeriani
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