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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 85/2024 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 9.7.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 85 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter
c.p.c. e vertente tra (29.10.1949 – c.f.: - domiciliata come Parte_1 C.F._1
in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. Giovanna Nadia Nucera del
Foro di Reggio Calabria) e l in persona Controparte_1
del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da è infondato e va pertanto respinto per i motivi di seguito Parte_1
esposti.
A mezzo dello stesso la predetta ricorrente ha chiesto accogliersi, previo annullamento del provvedimento di revoca della pensione di reversibilità cat. SO n. 20054781 per gli anni 2018-
2019 stanti le ragioni addotte dall' per come successivamente esplicate, accertarsi e CP_1 dichiararsi l'irripetibilità dei relativi ratei asseritamente corrisposti in suo favore sine titulo e per
1 l'effetto condannarsi l'istituto previdenziale alla restituzione di quanto già trattenuto per tali ragioni in misura pari ad € 10.590,45, con aggiornamento della propria posizione.
Ai fini dell'accoglimento di tale domanda, la stessa ha dedotto nell'atto introduttivo: Pt_1
- di aver registrato delle trattenute sulla pensione cat. SO n. 20054781, della quale gode;
- di aver quindi inoltrato in data 11.12.2023 a mezzo pec istanza di accesso agli atti al fine di meglio comprendere le ragioni sottese a tale determinazione dell' CP_1
- che quest'ultimo, in data 12.12.2023, in formale riscontro alla precitata istanza le ha comunicato che “la pensione di reversibilità SO è regolarmente in pagamento;
come da allegato la sospensione e il succedaneo indebito ha avuto luogo nel 2021, revoca da RED 2018 e 2019 – con conguaglio a debito, perché l'interessata non ha ottemperato all'invio dei modelli RED per gli anni 2018 e 2019 ex DL 207/2008 art. 35 co. 10 bis”;
- che tale revoca deve considerarsi però del tutto illegittima atteso che, nel caso di specie, non risultavano mai notificati dall'istituto i provvedimenti relativi alla richiesta della comunicazione dei dati reddituali e alla successiva sospensione della prestazione;
- che tale omessa notifica non le ha consentito quindi di regolarizzare la propria posizione.
Di qui, la proposizione del ricorso oggetto di valutazione nella corrente sede.
L' si è costituita in giudizio in primo luogo eccependo l'inammissibilità dell'azione CP_1
giudiziaria per intervenuta decadenza e l'improcedibilità, ove non fosse stato esperito il procedimento amministrativo.
Nel merito ha concluso per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva preliminarmente che l'indebito oggetto di causa è stato rilevato dall' quale conseguenza CP_1
della sospensione e della successiva revoca della pensione categoria SO n. 20054781 per gli anni 2018 e 2019.
Tali determinazioni sono state assunte sulla base dell'omessa presentazione delle dichiarazioni reddituali (modelli RED) per il biennio in questione.
Solo a seguito della successiva acquisizione di tali dati l' verificato il superamento delle CP_1
soglie di reddito, nel 2021 ha difatti disposto la sospensione della prestazione per tali annualità, provvedendo poi alla sua revoca.
Orbene, nella corrente sede la ricorrente non ha contestato né la mancata trasmissione dei dati reddituali 2018/2019, cui era ex lege onerata (L.122/2010), né il dedotto superamento delle
2 soglie di reddito legittimanti il godimento della pensione categoria SO n. 20054781 con riferimento a tale lasso temporale.
A detta della stessa, infatti, l'invocata irripetibilità discenderebbe in buona sostanza solo dal fatto che ella non avrebbe mai ricevuto le richieste di trasmissione del modello RED né, tantomeno, le missive del 20.10.2021/30.3.2023 con le quali l' le avrebbe comunicato che, stante la CP_1
mancata trasmissione dei redditi rispettivamente relativi agli anni 2017-2018, aveva proceduto alla revoca della prestazione collegata al reddito e al ricalcolo della rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo e all'incumulabilità ex art. 1 co. 41 L.335/1995 per le pensioni di reversibilità, contestandole al contempo l'indebito oggetto di causa.
Sempre a detta dell'interessata, infatti, tanto la sospensione quanto le richieste di produzione della documentazione reddituale sarebbero state notificate presso un indirizzo sbagliato e, quindi, mai giuridicamente entrate nella sfera di sua conoscenza/conoscibilità.
2.1. L'assunto è in effetti documentalmente comprovato.
L' nel costituirsi in giudizio, non ha fornito prova della regolare notifica delle richieste CP_1
di invio della documentazione reddituale e – soprattutto – del provvedimento di sospensione ex art.35 co.10 bis D.L. 207/2008 conv. in L.14/2009 per come introdotto dall'art. 13 co.6, lett.c),
L.122/2010 presso l'indirizzo di residenza proprio della ricorrente fin dal 2013 (Strada S.
Sperato n.55 Cannavo'-Mosorrofa-Cataforio (RC): cfr. certificato di residenza storico allegato alle note scritte in sostituzione ex art.127 ter c.p.c. del 5.7.2024).
Al contrario, dalla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente in allegato al ricorso, ma comunque proveniente dall'istituto previdenziale quale riscontro alla richiesta di accesso agli atti dell'11.10.2023, emerge come le notifiche in questione siano state effettuate presso un diverso indirizzo (via S.Sperato – II traversa n.5 – Reggio Calabria).
L'interessata è quindi venuta a conoscenza della sospensione e della revoca della prestazione solo a seguito del già citato riscontro alla sua istanza di accesso agli atti.
2.2. Da tale circostanza, però, non può automaticamente discendere – per come invece sostenuto dall'interessata – il venir meno della fondatezza della pretesa restitutoria dell' CP_1
L'oggetto del presente giudizio non è infatti la regolarità del procedimento adottato dall'istituto previdenziale per il recupero di somme dedotte come erogate sine titulo, bensì la sussistenza o meno del diritto alla prestazione di cui si discute in capo al soggetto interessato: il tutto, in omaggio al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui nelle controversie promosse dal pensionato al fine della dichiarazione di irrepetibilità dell'indebito contestatogli “ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla
3 prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”
(Cass., Sez. Un., 18046/2010).
Corollario di questo principio è che, nella fattispecie in esame, anche a fronte della mancata sospensione della prestazione l' non è mai decaduto dal potere-dovere di verificare, una CP_1
volta acquisiti i dati reddituali, la sussistenza sotto tale profilo dei requisiti per l'erogazione della prestazione de qua nel termine – questo sì decadenziale, ma non oggetto di causa – annuale ex art. 13 co. 2 L.412/1991.
Tale verifica ha avuto esito negativo, per ragioni – va ripetuto – non contestate dalla . Pt_1
Del resto, è evidente che la previsione dell'obbligo di sospensione preventiva in fattispecie come quella in esame ex art.35 co.10 bis D.L. 207/2008 conv. in L. 14/2009 (“ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa nota. Qualora entro sessanta giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento”) è strutturalmente funzionale proprio alla possibilità dell'interessato di dimostrare di essere in possesso dei requisiti reddituali contestati nei 60 giorni successivi alla sospensione stessa, ottenendo così il ripristino della prestazione.
Se però, come accade nel caso in esame, la ricorrente non può dimostrare di essere in possesso del requisito reddituale di cui si discute è evidente che l'averle negato tale possibilità di comunicazione dei redditi ai fini del ripristino non le ha di fatto arrecato alcun danno.
Resta quindi fondata nel merito la pretesa restitutoria azionata dall' con conseguente CP_1
reiezione del ricorso.
3. La novità della questione e l'obiettiva assenza di una valida fase prodromica all'accertamento dell'indebito giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell' , in persona del l.r.p.t., disattesa ogni Controparte_1
diversa istanza, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite stanti le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 9.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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