Ordinanza cautelare 3 giugno 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01878/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01525/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1525 del 2025, proposto da
MI AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Piero Zoppolato, Federico Vaccarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del verbale n. 6 della seduta del 5 marzo 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di Milano, ad opera della commissione n. 3 istituita presso la Corte d’Appello di Napoli, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 14/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 1138;
- della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di Milano, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa LA TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
Rilevato che:
- con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha contestato la mancata ammissione alle prove orali dell’esame d’avvocato – sessione 2024, conseguita alla valutazione negativa della sua prova scritta da parte della sottocommissione;
- con ordinanza n. 595 del 29 maggio 2025, il Tar ha fissato l’udienza pubblica ai sensi dell’arti. 55, co. 10, c.p.a.;
- con ordinanza n. 3460 del 23 settembre 2025, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare proposto dalla ricorrente « Considerato, innanzitutto, che le censure relative all’attribuzione del solo voto numerico non possono ritenersi condivisibili alla luce del costante orientamento del Consiglio di Stato (cfr. ex multis, sez. IV, 11 gennaio 2019, n. 56 e Ad. plen. 20 settembre 20217, n. 7); Ritenuto, tuttavia, che non appaiono, prima facie, irrilevanti i prospettati profili di irragionevole valutazione della stessa prova in relazione al complesso del suo contenuto; Considerato pertanto che la domanda cautelare, anche sotto il profilo del danno, può essere accolta ai soli fini del riesame dell’elaborato da parte di una Commissione operante presso una diversa Corte di Appello, che la Sezione reputa opportuno individuare nella Corte di Appello di Roma; Ritenuto di disporre, a tale fine, che il Ministero della Giustizia trasmetta alla suddetta Commissione l’elaborato, in forma rigidamente anonima e senza alcun riferimento alla presente ordinanza, unitamente ad altri nove elaborati, da inviarsi analogamente in forma anonima, affinché venga rivalutato nel termine di 30 giorni dalla trasmissione degli atti, che dovrà avvenire entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento »;
- ad esito della ricorrezione, il medesimo elaborato è stato valutato positivamente, con conseguente superamento della prova scritta;
- con memoria depositata in data 30 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione, in ragione della ricorrezione, con esito positivo, della prova scritta e dell’avvenuto superamento della successiva prova orale;
- con la medesima memoria parte ricorrente ha insistito per la condanna dell’amministrazione alle spese di lite;
- con memoria del 31 gennaio 2026, la difesa dell’amministrazione ha dato atto delle medesime circostanze di fatto già sopra rappresentate, domandando la compensazione delle spese di causa;
- all’udienza pubblica del 5 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- l’avvenuto superamento della prova scritta ad esito della ricorrezione del medesimo tema comporta la cessazione della materia del contendere, poiché la successiva attività amministrativa di ricorrezione ha portato a un’integrale soddisfazione dell’interesse azionato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824 in relazione all’ottenimento del bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo);
- la liquidazione delle spese di lite – effettuata nella misura indicata in dispositivo – deve seguire il criterio della soccombenza virtuale, in considerazione del fatto che il positivo esito della ricorrezione è prova dell’originaria spettanza del bene della vita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero della Giustizia alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva, Cpa e accessori di legge, nonché al rimborso dell’importo del contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI OS, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
LA TE, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| LA TE | RI OS |
IL SEGRETARIO