Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1463
TAR
Sentenza 3 maggio 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 71, comma 1 del Codice delle Comunicazioni del 2003 e 4 della delibera 252/16/CONS

    La Corte ha ritenuto che la denominazione 'trasparenza tariffaria' fosse espressamente richiesta dalla delibera e non fosse un mero formalismo, ma avesse la finalità di rendere le informazioni immediatamente accessibili. Ha altresì escluso la sussistenza di un legittimo affidamento e ha confermato che la grafica poco chiara era stata oggetto di contestazione.

  • Accolto
    Assenza di informazioni sui costi di attivazione e disattivazione/recesso per offerte in bundle

    La Corte ha accolto il motivo, ritenendo che nel caso di costi fissi e omnicomprensivi, la 'modalità di calcolo' coincida con la dichiarazione della natura forfettaria del costo, e che gli 'elementi' cui si riferisce la norma siano quelli rilevanti per l'utente, non i costi interni dell'impresa. Pertanto, l'informazione fornita da ST è stata ritenuta conforme alla finalità di trasparenza.

  • Rigettato
    Omesso inserimento delle informazioni per offerte a PMI

    La Corte ha rigettato il motivo, confermando la qualifica dei contratti con PMI come contratti per adesione sulla base della standardizzazione, della predisposizione unilaterale e della sottoscrizione di moduli che richiamano gli artt. 1341 e 1342 c.c. Ha inoltre sottolineato la finalità teleologica della normativa di riequilibrare le asimmetrie informative ed economiche.

  • Rigettato
    Violazione del principio di leale cooperazione in relazione alla consultazione pubblica sui costi di recesso

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che l'avvio di una consultazione pubblica non rendesse non punibile la condotta illecita preesistente. Ha inoltre evidenziato che l'esito della consultazione ha portato a obblighi informativi più stringenti.

  • Rigettato
    Mancato accoglimento degli impegni proposti e quantificazione della sanzione

    La Corte ha rigettato il motivo, confermando la legittimità del rigetto degli impegni in quanto la condotta illecita non era stata integralmente rimossa (in particolare per le offerte PMI) e la proposta era carente di una struttura di vigilanza indipendente. Ha altresì ritenuto la sanzione proporzionata e conforme ai parametri normativi, escludendo la lamentata disparità di trattamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1463
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1463
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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