Sentenza 3 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01463/2026REG.PROV.COLL.
N. 06885/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6885 del 2024, proposto da
ST S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisabetta Pistis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Telecom Italia S.p.A., Associazione Indipendente dei Consumatori - Altroconsumo, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 08809/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. AN EN TA e uditi per le parti gli avvocati Fabio Elefante, per delega dell'avvocato Elisabetta Pistis, e l’Avvocato dello Stato Davide Di Giorgio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia trae origine dal procedimento sanzionatorio avviato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito “Autorità”) nei confronti di ST S.p.A. (di seguito “ST”), a seguito di verifiche svolte nel 2018 sul sito internet della società in relazione al rispetto degli obblighi di trasparenza informativa previsti dall’art. 71 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dall’art. 4 della delibera n. 252/16/CONS (di seguito “Delibera”).
2. All’esito dell’istruttoria, l’Autorità ha rilevato che nella home page del sito non era presente un collegamento diretto a una pagina specificamente denominata “trasparenza tariffaria”, ma solo un link denominato “privacy e trasparenza” che rinviava a una sezione più ampia e articolata. In tale contesto informativo le notizie relative alle offerte risultavano distribuite in più parti del sito e non sempre complete o immediatamente accessibili secondo le modalità richieste dalla normativa. In particolare, non erano riportate con adeguata evidenza tutte le informazioni prescritte in ordine alle condizioni economiche e contrattuali delle offerte, con carenze riguardanti l’indicazione dei costi di attivazione e di disattivazione/recesso, privi della descrizione delle modalità di calcolo, nonché l’omessa pubblicazione di alcune offerte di rete fissa destinate alle piccole e medie imprese nella sezione dedicata alla clientela business.
3. A seguito della contestazione, la società ha presentato difese e una proposta di impegni ai sensi del regolamento sulle procedure sanzionatorie. Tali impegni sono stati rigettati dall’Autorità, ritenendo non cessata integralmente la condotta contestata e rilevando, inoltre, la mancata previsione di una struttura indipendente deputata alla vigilanza sulla loro attuazione.
4. Con successiva delibera è stata quindi irrogata alla società una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 87.000.
5. ST ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Lazio deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili, sostenendo, in sintesi, che le informazioni richieste fossero comunque presenti sul sito, che le contestazioni avessero natura meramente formale, che talune offerte rivolte alle piccole e medie imprese (PMI) non rientrassero nell’ambito di applicazione della disciplina e che il rigetto degli impegni e la quantificazione della sanzione fossero illegittimi e sproporzionati.
6. Il TAR Lazio ha respinto integralmente il ricorso.
6.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto che le violazioni accertate dall’Autorità non avessero carattere meramente formale, ma sostanziale, poiché la mancanza di una pagina chiaramente denominata “trasparenza tariffaria”, unitamente alla frammentazione e incompletezza delle informazioni pubblicate, non assicurava agli utenti una conoscenza piena, chiara e comparabile delle condizioni economiche e contrattuali delle offerte, frustrando la finalità della disciplina di settore.
6.2. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che l’obbligo informativo imposto dalla Delibera riguardi specificamente sia la denominazione della pagina sia il contenuto delle informazioni da pubblicare, comprensive dell’indicazione dei costi di attivazione e di recesso accompagnati da una sintetica descrizione delle modalità di calcolo. È stata altresì condivisa la tesi dell’Autorità secondo cui anche le offerte destinate alle piccole e medie imprese rientrano nell’ambito applicativo della normativa, trattandosi comunque di contratti predisposti unilateralmente dall’operatore.
6.3. Quanto agli impegni presentati dalla società, il TAR ha ritenuto legittimo il loro rigetto, rilevando che la condotta non era stata integralmente rimossa e che la proposta risultava carente dei requisiti richiesti dal regolamento, in particolare con riferimento alla previsione di una struttura indipendente di vigilanza. Parimenti infondate sono state giudicate le censure relative alla misura della sanzione, ritenuta determinata sulla base dei criteri legali, tenendo conto della gravità e durata della violazione e del comportamento successivo dell’operatore.
6.4. Il ricorso, pertanto, è stato respinto, con conferma del provvedimento impugnato e condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite.
7. ST ha proposto appello avverso la detta sentenza, affidato a cinque motivi che di seguito si esaminano.
8. Si è costituta in resistenza l’Autorità.
9. All’udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo mezzo ( Error in iudicando. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto il primo motivo di ricorso – Violazione e falsa applicazione degli artt. 71, comma 1 del Codice delle Comunicazioni del 2003 e 4 della delibera 252/16/CONS. Travisamento dei presupposti giuridici e di fatto. Illogicità. Irragionevolezza. Difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dei principi di buon andamento, leale cooperazione e legittimo affidamento ), l’appellante deduce che la sentenza è errata laddove ha rigettato il primo motivo del ricorso originario.
Ad avviso della società:
- ai sensi dell’art. 4 della Delibera nessun onere di nomenclatura era previsto per il link e, pertanto, nulla avrebbe dovuto essere contestato a ST per aver utilizzato per il link in homepage la denominazione “trasparenza e privacy”, invece che “trasparenza tariffaria”;
- la contestazione anzidetta è meramente formale e il diritto garantito agli utenti di ottenere informazioni chiare, complete e trasparenti non è frustrato dal fatto che l’odierna ricorrente abbia optato per una nomenclatura differente della pagina o del link;
- l’art. 4, comma 3, della Delibera prevede l’onere per gli operatori di inviare all’Autorità il link e lo schema grafico delle offerte e ST ha sempre adempiuto a tale onere ricevendo la contestazione solamente a due anni di distanza, con conseguente violazione del proprio affidamento;
- ST non avrebbe dovuto essere sanzionata per aver utilizzato una grafica poco chiara, in quanto tale contestazione non figura espressamente nell’atto di contestazione degli addebiti e, dunque, non avrebbe potuto essere posta a fondamento del provvedimento sanzionatorio.
Il motivo è infondato.
L’art. 4 della Delibera, al comma 1, prevede che ≪Gli operatori pubblicano sul proprio sito web, con apposito collegamento dalla home page, una pagina denominata “trasparenza tariffaria” contenente l’elenco delle offerte vigenti utilizzate dalla propria clientela, specificando se sono sottoscrivibili o meno…≫.
La delibera, pertanto, prevede puntualmente la denominazione (“trasparenza tariffaria”) della pagina che gli operatori devono pubblicare sul proprio sito web tramite apposito collegamento dalla home page.
Nel caso di specie, il primo giudice ha correttamente evidenziato, e il punto non è oggetto di contestazione, che nella home page del sito web istituzionale della società non era presente il collegamento (link) alla pagina denominata “trasparenza tariffaria” ed era presente, invece, un collegamento denominato “privacy e trasparenza” che rimandava ad una pagina a sua volta denominata “Trasparenza, gestione contrattuale e privacy”.
Pertanto, ST non ha adempiuto agli obblighi espressamente previsti dalla delibera.
L’obbligo relativo all’utilizzo della dicitura “trasparenza tariffaria” non è meramente formale, ma risponde alla ratio di rendere immediatamente evidente e accessibile, per i consumatori e le microimprese, le informazioni ivi previste attraverso l’utilizzo di una denominazione chiara e uniforme per tutti gli operatori del settore.
È altresì infondata la censura relativa al difetto di iniziale contestazione circa la grafica utilizzata, perché nell’atto di contestazione, a pagina 4, si faceva espresso riferimento all’assenza, nelle pagine web oggetto di esame, del “dettaglio” e “dell’evidenza grafica” normativamente previste.
Né ST può aver maturato alcun affidamento tutelabile, essendosi in presenza di un precetto chiaro e dettagliato e rivolto ad un operatore professionale di grandi dimensioni.
2. Con il secondo mezzo ( Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 71, co. 1 del Codice delle Comunicazioni del 2003 e 4 della delibera 252/16/CONS. Travisamento dei presupposti giuridici e di fatto. Illogicità. Irragionevolezza. Difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 689/81 ), l’appellante contesta la sentenza laddove ha rigettato le censure rivolte alla parte del provvedimento che addebita a ST l’assenza di alcune informazioni, in particolare per le offerte in bundle SKY-ST, in ordine ai costi di attivazione e disattivazione/recesso.
Ad avviso dell’appellante:
- per le offerte in bundle “Sky&ST” non era possibile indicare le “le modalità di calcolo” degli elementi che compongono il costo di attivazione del servizio, perché l’importo previsto relativamente ai propri costi interni è un importo forfettario che include indistintamente tutti i costi relativi alla gestione amministrativa e alla realizzazione tecnica dell’attivazione del servizio;
- qualora si imponesse a ST di precisare i costi degli elementi che compongono tali offerte, perderebbe di significato l’intera struttura del costo forfettario omnicomprensivo e si richiederebbe alla ricorrente un impegno inutile che nemmeno sarebbe capace di restituire alla platea dei consumatori un’informazione precisa e fedele;
- l’art. 4 della Delibera va interpretato secondo ragionevolezza e nessuno degli operatori sul mercato specificava nella sezione trasparenza le puntuali modalità di calcolo dei costi di recesso e che anche Wind, TI e OD sono state sanzionate dall’Autorità al riguardo;
- il TAR non ha spiegato perché e in che modo ST, rispetto ad un’offerta dall’importo forfettario, avrebbe potuto rispettare le prescrizioni della Delibera.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), della Delibera, l’operatore è tenuto a pubblicare sul proprio sito web l’indicazione dell’eventuale costo di attivazione e di disattivazione/recesso, corredandolo di una sintetica descrizione “delle modalità di calcolo e degli elementi che lo compongono”.
Nel caso di specie, il provvedimento sanzionatorio ha rilevato che, con riferimento al costo di attivazione pari a euro 93,60 per l’offerta su rete fissa “Sky&ST”, ST si sarebbe limitata ad indicare che tale importo era dovuto per la “gestione amministrativa e realizzazione tecnica dell’attivazione del servizio richiesto”, senza fornire una sintetica descrizione delle modalità di calcolo, come richiesto dalla disposizione citata. Analoga contestazione è stata mossa con riguardo al costo di disattivazione/recesso, quantificato in euro 56,00, anch’esso indicato in misura fissa e senza specificazione delle modalità di calcolo degli elementi che lo comporrebbero.
Occorre tuttavia considerare la ratio della previsione normativa, che è quella di garantire la trasparenza nei confronti del consumatore, rendendolo pienamente edotto dei costi connessi all’attivazione e alla cessazione del servizio. La disposizione mira ad evitare che l’operatore possa dissimulare l’effettiva entità degli oneri mediante una frammentazione in più voci e/o mediante criteri di calcolo poco chiari o di difficile comprensione.
Nel caso in esame, per contro, è pacifico che i costi in questione fossero determinati in misura fissa e omnicomprensiva, ed espressamente qualificati come tali sul sito internet dell’operatore. L’utente era pertanto posto immediatamente a conoscenza dell’importo finale dovuto, senza necessità di ulteriori calcoli o di applicazione di parametri variabili.
In una simile ipotesi, la “modalità di calcolo” coincide con la dichiarazione della natura forfettaria e omnicomprensiva del costo, non essendo previsti meccanismi di determinazione progressiva o elementi suscettibili di incidere sulla quantificazione finale.
Parimenti, non sussistono “elementi” che compongo il costo da indicare, giacché l’importo è unico e non scomposto in componenti autonome rilevanti ai fini del pagamento da parte dell’utente.
Una lettura sistematica e teleologica dell’art. 4, comma 1, lett. c), cit. impone infatti di ritenere che gli “elementi” cui la norma fa riferimento siano quelli che il consumatore deve considerare per determinare l’importo effettivamente dovuto, e non già i costi interni dell’impresa che hanno condotto alla fissazione dell’importo forfettario. Diversamente opinando, la disposizione finirebbe per imporre la disclosure dei costi interni aziendali, estranei alla funzione di tutela del consumatore e non richiesti dal dato normativo.
Ne consegue che, con riferimento ai profili esaminati nel motivo che qui si esamina, l’informazione resa da ST deve ritenersi conforme alla finalità di trasparenza perseguita dalla disposizione.
La doglianza di ST, pertanto, è fondata e gli effetti di tale accoglimento verranno precisati infra ai punti 5 e 6.
3. Il terzo mezzo ( Error in iudicando. Errata e insufficiente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha considerato infondate le censure di cui al terzo motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione degli artt. 71, co. 1 del Codice delle Comunicazioni del 2003, nonché 1, 2, e 4 della delibera 252/16/CONS. Travisamento dei presupposti giuridici e di fatto. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. Illogicità. Irragionevolezza. Difetto di motivazione e di istruttoria ), attiene alla sanzione comminata per l’omesso inserimento nel sito web delle informazioni prescritte dall’art. 4, comma 1, della Delibera relative alle offerte da rete fissa dedicate alle piccole e medie imprese (PMI). Sul punto, ST contesta la sentenza di prime cure reiterando la propria argomentazione secondo la quale non si sarebbe in presenza di contratti per adesione e, pertanto, si sarebbe al di fuori del perimetro di applicazione della citata delibera.
Il motivo è infondato.
La questione giuridica ruota attorno alla riconducibilità o meno dei contratti de quibus , conclusi da ST con le PMI, al genus dei contratti per adesione.
Il codice civile, primo fra i codici moderni, dedica una disciplina specifica alla standardizzazione dei contratti, prendendo atto della realtà economica della “contrattazione di massa”, che connota le economie moderne, nelle quali la conclusione degli affari avviene sovente in forma standardizzata, senza possibilità di trattative individuali e con conseguente spersonalizzazione delle relazioni giuridiche.
Nella Relazione al codice civile tali contratti sono definiti anche “per adesione”, evidenziandone la modalità di conclusione e ponendo in luce come, da un lato, “va sacrificato il bisogno di una libertà di trattativa, che imporrebbe intralci spesso insuperabili” e, dall’altro, debbano essere previsti rimedi – rappresentati dalla disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. – contro gli “abusi nel caso in cui gli schemi prestabiliti contengono clausole che mettono il cliente alla mercé dell’imprenditore” (Relazione del Guardasigilli al Codice civile, n. 612).
In particolare, l’art. 1341 c.c. disciplina le “condizioni generali di contratto”, ossia le clausole contrattuali caratterizzate dalla concomitante presenza dei requisiti della generalità – intesa come predisposizione destinata a regolare una pluralità di rapporti – e della unilaterale predisposizione da parte di uno dei contraenti (o, eventualmente, di terzi, ad es. associazioni di categoria, ecc).
L’art. 1342 c.c. regola, invece, la conclusione del contratto mediante la sottoscrizione di moduli o formulari “predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali”, che costituisce una delle modalità tipiche attraverso cui operano le condizioni generali.
Possono pertanto qualificarsi come contratti “per adesione” quelli il cui contenuto è predisposto unilateralmente, in via standardizzata, da una delle parti (o da terzi) e sottoposto alla mera accettazione dell’altra, alla quale non è riconosciuta la possibilità di concorrere in maniera effettiva alla determinazione del regolamento negoziale.
Nel caso di specie, ST indicava sul proprio sito web che “il contratto sarà negoziato con il cliente sia per quanto riguarda le condizioni economiche dell'offerta, attraverso l'elaborazione di un’offerta commerciale ad hoc personalizzata, sia per quanto riguarda il contenuto stesso del contratto, tramite la progettazione ad hoc dell'impianto da parte di un tecnico sulla base delle esigenze del cliente”. Tuttavia, più avanti si precisava che “la procedura di contrattualizzazione prevede sempre il contatto da parte di un consulente ST … al fine di negoziarne il contenuto e le condizioni (in termini di maggiori o minori servizi/opzioni richiesti)”.
La contrattazione, pertanto, non riguarda in modo specifico le caratteristiche tecniche e il prezzo dei servizi, ma attiene precipuamente alla individuazione quantitativa di “servizi” e “opzioni”, che vengono selezionati nell’ambito di quelli generalmente offerti da ST alle condizioni, tecniche ed economiche, da quest’ultima stabilite.
Ciò è confermato anche dall’esempio di contratto concluso con una PMI depositato dalla stessa ST (allegato n. 20 depositato in primo grado), dove è indicato come ciascun servizio inserito nel contratto abbia un prezzo di listino che viene applicato al cliente.
Altresì, il detto contratto depositato in giudizio, redatto su modulo standard predisposto da ST, fa espresso rinvio alle condizioni generali di contratto di ST e viene prevista la specifica sottoscrizione per accettazione del cliente con espresso richiamo agli artt. 1341 e 1342 c.c.
Tali contratti, pertanto, sono contratti per adesione, così come del resto sono stati qualificati dalla stessa ST negli anzidetti moduli contrattuali.
Occorre, difatti, considerare che, anche laddove vi è stata una qualche trattativa tra le parti, il contratto continua ad essere “per adesione” laddove gli aspetti essenziali circa le condizioni economiche o giuridiche vengono disciplinati unilateralmente e in via standardizzata da una delle parti. Difatti, nonostante l’art. 1341 c.c. utilizzi il plurale (“condizioni generali”), è pacifica l’opinione per cui anche una singola clausola, in presenza dei presupposti ivi previsti, deve soggiacere alla relativa disciplina. Anche l’art. 1342 c.c. prevede espressamente il caso delle “clausole aggiunte al modulo o al formulario”, a conferma della circostanza che la trattativa individuale su singole clausole può convivere con l’assenza di trattative circa le restanti clausole.
Del resto, è evenienza rara che operatori economici di grandi dimensioni di volta in volta scendano a trattativa con le PMI (o i consumatori), anche considerato che ai sensi dell'art. 2211 c.c. i commessi dell'imprenditore non hanno il potere di modificare le condizioni generali di contratto, salvo che siano muniti di speciale autorizzazione scritta.
Infine, l’applicabilità del Regolamento ai contratti de quibus discende anche da considerazioni di ordine teleologico.
Difatti, anche i contratti conclusi dagli operatori di telefonica con le PMI si inseriscono in un quadro di asimmetria informativa ed economica che reclama l’applicazione di regole procedurali e di trasparenza informativa volte e riequilibrare dette asimmetrie e tutelare il contraente debole e, per tale via, garantire sul piano macroeconomico il corretto funzionamento concorrenziale del mercato.
Il terzo mezzo, pertanto, è infondato.
4. Con il quarto motivo ( Error in iudicando. Errata e insufficiente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il quarto motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione del principio di leale cooperazione. Illogicità. Irragionevolezza. Difetto di motivazione e di istruttoria ), l’appellante reitera la doglianza, rigettata dal primo giudice, con cui sostiene che sia illogico, irragionevole e in contrasto con il principio di leale cooperazione comminare la sanzione per la violazione di un obbligo informativo, in riferimento ai costi di disattivazione/recesso, dal momento che nel medesimo contesto temporale l’Autorità aveva avviato una consultazione pubblica volta alla formazione di linee guida in materia di costi di recesso.
La censura è infondata.
Il primo giudice ha correttamente evidenziato che la circostanza che successivamente alla violazione fosse stata avviata una consultazione pubblica per l’adozione di linee guida non poteva essere idonea a rendere non punibile la condotta.
Peraltro, la stessa ST mette in luce come l’esito della consultazione pubblica sia stato quello di intensificare gli obblighi informativi a carico degli operatori e, quindi, non si comprende perché, nelle more dell’adozione di tali più stringenti previsioni, si sarebbe dovuto ritenere che ST fosse esentata dal rispetto dei (meno intensi) obblighi all’epoca vigenti.
Il quarto motivo, quindi, è infondato.
5. Con il quinto mezzo ( Error in iudicando. Errata e insufficiente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha considerato infondate le censure di cui al quinto e al sesto motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 14, 17 e 18 del Regolamento di cui alla delibera 410/14/CONS, come modificato dalla delibera 581/15/CONS e s.m.i. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di leale cooperazione. Violazione del legittimo affidamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 11 della l. n. 689/81. Violazione dell’articolo 98 del d.lgs. 259/2003. Violazione e falsa applicazione della delibera 581/15/CONS. Disparità di trattamento. Illogicità. Irragionevolezza ), ST censura il capo della sentenza con cui sono stati rigettati il quinto e il sesto motivo del ricorso originario relativi al mancato accoglimento degli impegni proposti in sede procedimentale e alla quantificazione della sanzione.
I due profili possono essere esaminati partitamente.
Quanto al primo aspetto, l’appellante deduce che, diversamente da quanto sostenuto dal Tar, la condotta illecita era tempestivamente cessata e, quanto agli obblighi informativi verso le PMI, non vi era alcuna condotta illecita alla quale porre termine per le ragioni esposte con il terzo motivo di appello. Né si potrebbe assegnare una valenza dirimente alla circostanza che ST non aveva indicato una struttura indipendente con funzione di vigilanza perché sarebbe stato sufficiente per l’Autorità chiedere a ST di integrare la proposta di impegni sul punto.
La doglianza è infondata.
L’art. 14 del regolamento in materia di impegni (Delibera 410/14/CONS) prevede che la relativa proposta definitiva è inammissibile se, “per la sua genericità, si manifesti carente di serietà o [che] appaia presentata per finalità dilatorie ovvero carente dei contenuti di cui al comma 5 dell’art. 13”, ovvero quando, “anche in relazione alle particolarità della fattispecie oggetto di contestazione, gli impegni assunti appaiano manifestamente inidonei a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anti-competitive dell’illecito attraverso idonee e stabili misure”.
Nel caso in esame, la proposta di impegni è stata respinta per un triplice ordine di ragioni, ovvero: i) per avere la ricorrente cessato in ritardo la condotta illecita, e cioè, a detta dell’Autorità, oltre i 30 giorni dalla contestazione; ii) per non aver cessato la condotta contestata con riferimento all’indicazione delle informazioni prescritte dall’art. 4, comma 1, relative alle offerte di rete fissa dedicate alle piccole e medie imprese; iii) per non aver indicato una struttura indipendente con funzione di vigilanza.
Come correttamente osservato dal Tar, ST con gli impegni proposti nulla ha previsto in ordine alle omissioni informative riguardanti i contratti da concludersi con le PMI per il quale correttamente l’Autorità, in ragione di quanto si è detto supra con riguardo al terzo motivo, ha contestato la violazione del quadro regolamentare applicabile.
Pertanto, tale circostanza è di per sé sufficiente, in via assorbente, a giustificare il rigetto degli impegni proposti.
Sulla quantificazione della sanzione, ST contesta l’entità della sanzione irrogata deducendo al riguardo che:
- la valutazione come di “media entità” della violazione non è condivisibile;
- non vi è stata alcuna omissione dell’indicazione dei costi di attivazione o recesso e ST ha esclusivamente omesso, solo in un primo momento, l’indicazione di calcolo dei costi stessi;
- per ciò che riguarda, invece, i profili di non conformità delle informative delle offerte riservate alle PMI, la delibera 252/16/CONS non era applicabile per le ragioni esposte con il terzo mezzo;
- il TAR non ha neanche considerato la disparità di trattamento in cui è incorsa l’Autorità nel determinare la sanzione: l’Autorità ha irrogato la stessa identica sanzione, alla luce di presupposti analoghi, anche a OD e TI seppure i bilanci di tali imprese riportano fatturati ben più elevati.
Le doglianze sono infondate.
Ai sensi dell’art. 98, comma 16, del Cod. cons., per le violazioni de quibus la cornice edittale va da euro 58.000,00 a euro 1.160.000,00 e, pertanto, nel caso di specie l’Autorità ha quantificato la sanzione pecuniaria in misura prossima a quella minima edittale normativamente prevista.
Nella motivazione del provvedimento l’Autorità ha adeguatamente motivato in ordine alla parametrazione della sanzione, anche tenendo conto delle misure rimediali adottate e considerando la “media entità” e la “breve durata” della violazione.
Tale motivazione risulta corretta e la sanzione irrogata è proporzionata e conforme ai parametri normativi.
Deve sul punto osservarsi, difatti, come la condotta illecita, per le ragioni già esposte, sia sussistente, anche con riguardo alle informazioni da fornire alle PMI e, quindi, viene meno uno dei profili maggiormente valorizzato dall’appellante per domandare la riduzione della sanzione.
Per quanto attiene alla mancata indicazione dei costi di attivazione o recesso, per le ragioni esposte supra in ordine al secondo motivo, non è ravvisabile una violazione della Delibera da parte di ST. Tuttavia, il Collegio, anche nell’esercizio della propria giurisdizione di merito sul punto, ritiene che tale circostanza non comporti una riduzione della sanzione applicata, posto che rimangono ferme le ulteriori condotte illecite addebitate a ST le quali da sole, giustificano, anche alla luce del principio di proporzionalità, la sanzione pecuniaria irrogata.
Altresì, la quantificazione della sanzione già prossima al minimo edittale e il fatto che “le condizioni economiche dell’agente” rappresentano solo uno dei vari parametri di quantificazione della sanzione ex art. 11 L. n. 689/1981 escludono che vi sia stata la lamentata disparità di trattamento con gli altri operatori del settore.
Alla luce di quanto esposto, il quinto motivo è infondato.
6. In conclusione, il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo sono infondati. Il secondo motivo è, invece, fondato e l’accoglimento di tale mezzo è valevole ai fini degli effetti conformativi della presente pronuncia rendendo lecita per il futuro la misura di trasparenza sul prezzo onnicomprensivo ma, per le ragioni esposte, non comporta alcuna rideterminazione quantitativa della sanzione irrogata.
L’appello, pertanto, deve essere respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata, con diversa motivazione per quanto attiene ai profili di cui al secondo motivo di appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla spese nei confronti delle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi indicati in motivazione.
Condanna l’appellante a rifondere all’Autorità appellata le spese di lite del presente grado quantificate in euro 5.000 (cinquemila), oltre accessori di legge ove dovuti. Nulla spese nei confronti delle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR NT, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
AN EN TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EN TA | AR NT |
IL SEGRETARIO