TAR Milano, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 1605
TAR
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
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TAR
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 85 e 96 del Regolamento Edilizio di Milano

    Il Collegio ritiene che l'art. 85 del RE non configuri un automatismo derogatorio, ma attribuisca all'Amministrazione un potere di valutazione tecnico-discrezionale sul 'sostanziale miglioramento della situazione igienica preesistente'. Nel caso di specie, l'esiguità della superficie è stata ritenuta dall'Amministrazione causa strutturale di inidoneità dell'alloggio, giustificando la non applicazione della deroga. Pertanto, il motivo è infondato.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 10 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria, motivazione sviata e strumentale ed illogicità. Sotto distinto profilo: violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990.

    Le censure sono fondate. La comunicazione di avvio del procedimento era motivata dalla presunta mancanza di documentazione storica, mentre il provvedimento finale si è basato sulla violazione dell'art. 96 RE, senza considerare le osservazioni del ricorrente. Questo contrasta con i principi di partecipazione e contraddittorio (artt. 7, 10 L. 241/1990). L'introduzione di un nuovo motivo ostativo nel provvedimento finale viola l'art. 10-bis L. 241/1990. Inoltre, il provvedimento è stato adottato oltre il termine di 30 giorni, richiedendo una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico e sulla comparazione con l'affidamento del privato, che è mancata. Il comportamento dell'Amministrazione ha leso l'affidamento del ricorrente.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 241/90. Violazione del principio di affidamento. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di collaborazione.

    Le censure sono fondate e meritano accoglimento. Il comportamento dell'Amministrazione, consistente nell'inerzia e nell'adozione tardiva di un provvedimento basato su motivazioni nuove e non contestate, ha ingenerato un legittimo affidamento nel ricorrente, violando i principi di collaborazione, buona fede e correttezza nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 1605
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1605
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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