CASS
Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2024, n. 9916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9916 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da LI NG TO n. a Caltanissetta il 5/1/1996 avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta in data 9/5/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva a firma dell'Avv. Calogero Montante 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9916 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/02/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato RA LO SA colpevole dei delitti di resistenza a p.u., lesioni aggravate e danneggiamento, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 635, comma 2 n. 1, cod.pen. in relazione all'art. 625 n. 7 cod.pen. Il difensore sostiene che il danneggiamento contestato, che ha avuto ad oggetto piatti e suppellettili contenuti all'interno di un locale pubblico, non può ritenersi intervenuto su beni esposti alla pubblica fede sicché l'imputato doveva essere mandato assolto o, in subordine, i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'azione per difetto di querela. Dopo aver richiamato la ratio dell'aggravante, aggiunge che, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la stessa non può essere ravvisata allorché il titolare del bene sia presente all'azione delittuosa, come nella specie accaduto, alla stregua delle risultanze della denunzia sporta dai proprietari del bar. 3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il primo giudice ha ricostruito i fatti evidenziando, quanto al danneggiamento contestato al capo D), che lo stesso era integrato dalla condotta del ricorrente che, in stato di ubriachezza, dopo essere stato allontanato da un bar, vi aveva fatto ritorno e aveva rotto piatti e bicchieri e danneggiato il rubinetto dell'acqua posto sul bancone. La Corte territoriale disattendeva (pag.4) il gravame difensivo ritenendo che il danneggiamento fosse avvenuto su beni esposti alla pubblica fede. 3.1 La tesi non può trovare concordi. La giurisprudenza di legittimità con orientamento costante e consolidato ha affermato il principio secondo cui deve escludersi la ravvisabilità dell'aggravante ex art. 625 n. 7 cod.pen. allorchè il danneggiamento concerna beni sottoposti alla diretta e continua vigilanza del possessore. Si è, pertanto, esclusa la sussistenza dell'esposizione alla pubblica fede nel caso di danneggiamento della vetrina di un esercizio commerciale al cui interno si trovava il personale addetto (Sez. 2, n. 27050 del 12/04/2023 Rv. 284769 - 01); nel danneggiamento di parti di un'autovettura al cui interno si trovava il proprietario (Sez. 2, n. 5251 del 15/10/2019, Rv 276220-01); nella forzatura della porta d'ingresso di un locale presidiato dal gestore (Sez. 2, n. 51438 del 20/10/2017, Rv. 271332 - 01) e nello sfondamento vetrata di un bar (Sez. 2, n. 37889 del 22/09/2010, Rv. 248875 - 01). Poiché la ragione dell'aggravamento sanzionatorio va ravvisata nella volontà legislativa di apprestare una più intensa tutela alle cose mobili lasciate dal possessore, in modo 2 temporaneo o permanente, senza custodia continua, deve escludersi che nella specie possa ritenersi la fattispecie di cui all'art. 635 cpv n. 1 cod.pen. 3.2 Deve in conseguenza disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo D) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato con eliminazione della pena di dieci giorni di reclusione irrogata a titolo di continuazione e rideterminazione del trattamento sanzionatorio per i residui addebiti nella misura di mesi cinque e giorni ventitré di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo D) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, rideterminando la pena per le residue imputazioni in mesi cinque e giorni ventitrè di reclusione. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 Sentenza a motivazione semplificata
udita la relazione svolta dalla Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva a firma dell'Avv. Calogero Montante 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9916 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/02/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato RA LO SA colpevole dei delitti di resistenza a p.u., lesioni aggravate e danneggiamento, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 635, comma 2 n. 1, cod.pen. in relazione all'art. 625 n. 7 cod.pen. Il difensore sostiene che il danneggiamento contestato, che ha avuto ad oggetto piatti e suppellettili contenuti all'interno di un locale pubblico, non può ritenersi intervenuto su beni esposti alla pubblica fede sicché l'imputato doveva essere mandato assolto o, in subordine, i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'azione per difetto di querela. Dopo aver richiamato la ratio dell'aggravante, aggiunge che, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la stessa non può essere ravvisata allorché il titolare del bene sia presente all'azione delittuosa, come nella specie accaduto, alla stregua delle risultanze della denunzia sporta dai proprietari del bar. 3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il primo giudice ha ricostruito i fatti evidenziando, quanto al danneggiamento contestato al capo D), che lo stesso era integrato dalla condotta del ricorrente che, in stato di ubriachezza, dopo essere stato allontanato da un bar, vi aveva fatto ritorno e aveva rotto piatti e bicchieri e danneggiato il rubinetto dell'acqua posto sul bancone. La Corte territoriale disattendeva (pag.4) il gravame difensivo ritenendo che il danneggiamento fosse avvenuto su beni esposti alla pubblica fede. 3.1 La tesi non può trovare concordi. La giurisprudenza di legittimità con orientamento costante e consolidato ha affermato il principio secondo cui deve escludersi la ravvisabilità dell'aggravante ex art. 625 n. 7 cod.pen. allorchè il danneggiamento concerna beni sottoposti alla diretta e continua vigilanza del possessore. Si è, pertanto, esclusa la sussistenza dell'esposizione alla pubblica fede nel caso di danneggiamento della vetrina di un esercizio commerciale al cui interno si trovava il personale addetto (Sez. 2, n. 27050 del 12/04/2023 Rv. 284769 - 01); nel danneggiamento di parti di un'autovettura al cui interno si trovava il proprietario (Sez. 2, n. 5251 del 15/10/2019, Rv 276220-01); nella forzatura della porta d'ingresso di un locale presidiato dal gestore (Sez. 2, n. 51438 del 20/10/2017, Rv. 271332 - 01) e nello sfondamento vetrata di un bar (Sez. 2, n. 37889 del 22/09/2010, Rv. 248875 - 01). Poiché la ragione dell'aggravamento sanzionatorio va ravvisata nella volontà legislativa di apprestare una più intensa tutela alle cose mobili lasciate dal possessore, in modo 2 temporaneo o permanente, senza custodia continua, deve escludersi che nella specie possa ritenersi la fattispecie di cui all'art. 635 cpv n. 1 cod.pen. 3.2 Deve in conseguenza disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo D) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato con eliminazione della pena di dieci giorni di reclusione irrogata a titolo di continuazione e rideterminazione del trattamento sanzionatorio per i residui addebiti nella misura di mesi cinque e giorni ventitré di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo D) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, rideterminando la pena per le residue imputazioni in mesi cinque e giorni ventitrè di reclusione. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 Sentenza a motivazione semplificata