CASS
Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15701 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN DE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/02/2021 della Corte di Appello di Palermo. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UI GIORDANO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. BE AN, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 03 febbraio 2021 con la quale la Corte di appello di Palermo ha respinto l'istanza di riabilitazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale avanzata ai sensi dell'art. 70 d.l.gs. 159/2011. 2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 70 d.l.gs. 159/2011 e la carenza di motivazione in ordine alla permanenza della pericolosità qualificata del AN. La Corte di merito non avrebbe tenuto conto degli elementi indicati nell'istanza idonei a dimostrare l'interruzione da venti anni di ogni suo rapporto con l'ambiente criminale in cui era stato inserito e la volontà riabilitativa manifestata dal ricorrente 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 15701 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 09/12/2022 (trasferimento a Roma fin dal 2002, svolgimento di attività lavorativa, inserimento nel contesto familiare, mancata commissione di ulteriori reati) con conseguente venir meno della pericolosità del AN. Il ricorrente ha, inoltre, evidenziato che i fatti in relazione ai quali è stato condannato per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. risalgono all'anno 2005, che la misura di prevenzione applicata nei suoi confronti è stata dichiarata inefficace in data 15 dicembre 2010 e che la libertà vigilata cui era stato sottoposto è stata revocata in data 23 settembre 2013 per la cessata pericolosità del AN. La Corte territoriale, affermando che la dichiarazione di dissociazione manifestata dal AN nel novembre 20210 non sarebbe idonea dimostrare l'avvenuta rescissione del vincolo con l'associazione di stampo mafioso di appartenenza ed il conseguente venir meno della sua pericolosità qualificata, avrebbe dato un'interpretazione restrittiva e difforme dalla ratio juris dell'art. 70 d.l.gs. 159/2011 con conseguente violazione di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato per motivi aspecifici e non consentiti, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione del provvedimento impugnato. Deve essere preliminarmente ribadito che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in tema di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, mentre non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie indicate dall'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (salvo che si lamenti l'assenza o la mera apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen.). Costituisce, peraltro, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la motivazione inesistente o apparente ricorre esclusivamente quando il provvedimento ometta del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che risulti potenzialmente decisivo in quanto, anche se singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246) o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 2 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; da ultimo Sez. 2, n. 4872 del 17/11/2022, dep. 2023, non massimata). 2. Il ricorso, oltre ad essere non è consentito, è privo della necessaria specificità non confrontandosi con le argomentazioni con le quali la Corte di appello ha confutato le medesime doglianze addotte con l'istanza di riabilitazione. 2.1. Il riferimento alla violazione di legge ed alla carenza/apparenza della motivazione appare chiaramente strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, avendo la Corte di appello chiaramente motivato sulle ragioni in base alle quali ritiene infondate le censure difensive già proposte nella richiesta di riabilitazione. 2.2. Le valutazioni della Corte territoriale, fondate su un'analisi del materiale logico-fattuale corretta e lontana da inammissibili presunzioni, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni che hanno indotto i giudici di appello a respingere l'istanza di riabilitazione. La Corte di merito, con motivazione coerente e priva di illogicità manifeste, ha affermato che gli elementi addotti dalla difesa sono insufficienti a comprovare la buona condotta del AN ed il conseguente venir meno della sua pericolosità qualificata;
i giudici di appello hanno rimarcato l'elevato grado di pericolosità del ricorrente desumibile dal ventennale inserimento nel sodalizio mafioso, la mancanza di «elementi di segno positivo univocamente sintomatici di recupero dell'interessato » (pag. 3 dell'ordinanza impugnata) e l'assoluta genericità della dichiarazione di dissociazione risalente al 2010, dissociazione a cui non risulta esser seguita alcuna concreta manifestazione di comportamenti incompatibili con la pregressa intraneità al clan di appartenenza. Deve essere, inoltre, evidenziato che i provvedimenti della magistratura di sorveglianza prodotti dalla difesa non sono fondati su elementi da cui desumere con certezza la cessazione dei collegamenti con la criminalità organizzata in cui il AN era inserito ma sull'attenuazione della pericolosità del ricorrente in considerazione del corretto comportamento nel periodo di detenzione, dell'adesione all'attività trattamentale e della mancata commissione di ulteriori reati. 2.3. La Corte di appello ha correttamente dato seguito all'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di sottoposizione a misura di prevenzione di soggetto appartenente ad una «mafia storica», l'accertamento dei presupposti per la riabilitazione richiede la prova positiva ed effettiva della sopravvenuta rescissione del vincolo con la associazione a delinquere di stampo mafioso. Mentre lo svolgimento di attività lavorativa o la cura dei familiari sono irrilevanti, perché il mafioso, di regola, è un soggetto ben inserito nella famiglia e 3 nella società (vedi Sez. 6, n. 3494 del 26/09/2019, Ferri, Rv. 278220 - 01; Sez. 5, n. 5530 del 08/01/2019, Fileccia, Rv. 275108 - 01; da ultimo Sez. 5, n. 2741 del 30/09/2021, dep. 2022, Vassallo, non massimata). Appare evidente, inoltre, che il semplice trascorrere del tempo e la mancata commissione di reati non comporta, di per sé, la concessione del beneficio, in quanto il ravvedimento da porre a base della riabilitazione, oltre ad essere processualmente certo e storicamente costante, presuppone necessariamente, oltre alla doverosa astensione da comportamenti moralmente riprovevoli e da condotte oggettivamente sintomatiche di pericolosità, la esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta. Per tale ragione, correttamente, la Corte di appello richiede non la prova negativa dell'assenza di ulteriori contatti con i sodali, ma la prova positiva della avvenuta rescissione del vincolo. 2.4. Nel caso di specie l'ordinanza impugnata non appare affetta da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati;
il percorso argomentativo esposto nel provvedimento, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, non è riconducibile né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente" ed è, perciò, insindacabile in questa sede. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 9 dicembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UI GIORDANO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. BE AN, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 03 febbraio 2021 con la quale la Corte di appello di Palermo ha respinto l'istanza di riabilitazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale avanzata ai sensi dell'art. 70 d.l.gs. 159/2011. 2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 70 d.l.gs. 159/2011 e la carenza di motivazione in ordine alla permanenza della pericolosità qualificata del AN. La Corte di merito non avrebbe tenuto conto degli elementi indicati nell'istanza idonei a dimostrare l'interruzione da venti anni di ogni suo rapporto con l'ambiente criminale in cui era stato inserito e la volontà riabilitativa manifestata dal ricorrente 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 15701 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 09/12/2022 (trasferimento a Roma fin dal 2002, svolgimento di attività lavorativa, inserimento nel contesto familiare, mancata commissione di ulteriori reati) con conseguente venir meno della pericolosità del AN. Il ricorrente ha, inoltre, evidenziato che i fatti in relazione ai quali è stato condannato per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. risalgono all'anno 2005, che la misura di prevenzione applicata nei suoi confronti è stata dichiarata inefficace in data 15 dicembre 2010 e che la libertà vigilata cui era stato sottoposto è stata revocata in data 23 settembre 2013 per la cessata pericolosità del AN. La Corte territoriale, affermando che la dichiarazione di dissociazione manifestata dal AN nel novembre 20210 non sarebbe idonea dimostrare l'avvenuta rescissione del vincolo con l'associazione di stampo mafioso di appartenenza ed il conseguente venir meno della sua pericolosità qualificata, avrebbe dato un'interpretazione restrittiva e difforme dalla ratio juris dell'art. 70 d.l.gs. 159/2011 con conseguente violazione di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato per motivi aspecifici e non consentiti, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione del provvedimento impugnato. Deve essere preliminarmente ribadito che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in tema di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, mentre non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie indicate dall'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (salvo che si lamenti l'assenza o la mera apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen.). Costituisce, peraltro, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la motivazione inesistente o apparente ricorre esclusivamente quando il provvedimento ometta del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che risulti potenzialmente decisivo in quanto, anche se singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246) o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 2 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; da ultimo Sez. 2, n. 4872 del 17/11/2022, dep. 2023, non massimata). 2. Il ricorso, oltre ad essere non è consentito, è privo della necessaria specificità non confrontandosi con le argomentazioni con le quali la Corte di appello ha confutato le medesime doglianze addotte con l'istanza di riabilitazione. 2.1. Il riferimento alla violazione di legge ed alla carenza/apparenza della motivazione appare chiaramente strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, avendo la Corte di appello chiaramente motivato sulle ragioni in base alle quali ritiene infondate le censure difensive già proposte nella richiesta di riabilitazione. 2.2. Le valutazioni della Corte territoriale, fondate su un'analisi del materiale logico-fattuale corretta e lontana da inammissibili presunzioni, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni che hanno indotto i giudici di appello a respingere l'istanza di riabilitazione. La Corte di merito, con motivazione coerente e priva di illogicità manifeste, ha affermato che gli elementi addotti dalla difesa sono insufficienti a comprovare la buona condotta del AN ed il conseguente venir meno della sua pericolosità qualificata;
i giudici di appello hanno rimarcato l'elevato grado di pericolosità del ricorrente desumibile dal ventennale inserimento nel sodalizio mafioso, la mancanza di «elementi di segno positivo univocamente sintomatici di recupero dell'interessato » (pag. 3 dell'ordinanza impugnata) e l'assoluta genericità della dichiarazione di dissociazione risalente al 2010, dissociazione a cui non risulta esser seguita alcuna concreta manifestazione di comportamenti incompatibili con la pregressa intraneità al clan di appartenenza. Deve essere, inoltre, evidenziato che i provvedimenti della magistratura di sorveglianza prodotti dalla difesa non sono fondati su elementi da cui desumere con certezza la cessazione dei collegamenti con la criminalità organizzata in cui il AN era inserito ma sull'attenuazione della pericolosità del ricorrente in considerazione del corretto comportamento nel periodo di detenzione, dell'adesione all'attività trattamentale e della mancata commissione di ulteriori reati. 2.3. La Corte di appello ha correttamente dato seguito all'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di sottoposizione a misura di prevenzione di soggetto appartenente ad una «mafia storica», l'accertamento dei presupposti per la riabilitazione richiede la prova positiva ed effettiva della sopravvenuta rescissione del vincolo con la associazione a delinquere di stampo mafioso. Mentre lo svolgimento di attività lavorativa o la cura dei familiari sono irrilevanti, perché il mafioso, di regola, è un soggetto ben inserito nella famiglia e 3 nella società (vedi Sez. 6, n. 3494 del 26/09/2019, Ferri, Rv. 278220 - 01; Sez. 5, n. 5530 del 08/01/2019, Fileccia, Rv. 275108 - 01; da ultimo Sez. 5, n. 2741 del 30/09/2021, dep. 2022, Vassallo, non massimata). Appare evidente, inoltre, che il semplice trascorrere del tempo e la mancata commissione di reati non comporta, di per sé, la concessione del beneficio, in quanto il ravvedimento da porre a base della riabilitazione, oltre ad essere processualmente certo e storicamente costante, presuppone necessariamente, oltre alla doverosa astensione da comportamenti moralmente riprovevoli e da condotte oggettivamente sintomatiche di pericolosità, la esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta. Per tale ragione, correttamente, la Corte di appello richiede non la prova negativa dell'assenza di ulteriori contatti con i sodali, ma la prova positiva della avvenuta rescissione del vincolo. 2.4. Nel caso di specie l'ordinanza impugnata non appare affetta da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati;
il percorso argomentativo esposto nel provvedimento, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, non è riconducibile né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente" ed è, perciò, insindacabile in questa sede. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 9 dicembre 2022.