Ordinanza cautelare 21 ottobre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00629/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00978/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 978 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Danilo Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Comune di NO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;Associazione dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di AM NT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Annarita Marasco, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per l’annullamento
- delle note del 09/07/2025 prot. -OMISSIS- e 17/07/2025 prot. -OMISSIS- a firma del responsabile AA.GG del Comune di NO;
- di ogni altro atto, provvedimento o regolamento presupposto, consequenziale o comunque connesso con cui si è proceduto o si debba procedere alla presa in carico e alla valutazione della compartecipazione al costo del servizio goduto dal sig. -OMISSIS-, ivi compreso il Regolamento Unico per l’accesso alle prestazioni sociali e alla compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni riferito al Piano Sociale di Zona “Tutti i colori del Sole” approvato dall’Ambito sociale e territoriale di AM NT, nonché gli atti e provvedimenti, non noti che li abbiano modificati o aggiornati e comunque, i provvedimenti del Comune di NO che li hanno recepiti e che, comunque, hanno stabilito i criteri di compartecipazione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 25.11.2025, per l’annullamento:
- delle note del 09/07/2025 prot. -OMISSIS-, e 17/07/2025 prot. -OMISSIS- a firma del responsabile AA.GG del Comune di NO e di ogni altro atto, provvedimento o regolamento presupposto, consequenziale o comunque connesso con cui si è proceduto o si debba procedere alla presa in carico e alla valutazione della compartecipazione al costo del servizio goduto dal sig. -OMISSIS-, ivi compreso il Regolamento Unico per l’accesso alle prestazioni sociali e alla compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni riferito al Piano Sociale di Zona “Tutti i colori del Sole” approvato dall’Ambito sociale e territoriale di AM NT, nonché gli atti e provvedimenti, non noti che li abbiano modificati o aggiornati e comunque, i provvedimenti del Comune di NO che li hanno recepiti e che, comunque, hanno stabilito i criteri di compartecipazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di NO e dell’Associazione dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di AM NT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2026 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. Con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato e depositato in data 17.9.2025, -OMISSIS-, invalido civile al 100% poiché affetto da gravissime patologie neuropsichiatriche congenite, ha dedotto:
- che, a seguito di valutazione da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto Socio-Sanitario del Comune di AM NT, veniva redatto un Progetto Assistenziale Individualizzato dell’odierno ricorrente, accertante la necessità di un inserimento residenziale del medesimo in una struttura ad alta intensità assistenziale per disabili gravi;
- che lo stesso veniva, pertanto, ricoverato presso la R.S.A. “San Domenico” di Cavallino;
- che tuttavia il Comune di NO, con nota prot. n. -OMISSIS- del 9.7.2025, esprimeva il proprio diniego alla richiesta di compartecipazione al pagamento della retta della predetta struttura, adducendo la presenza di diversi redditi di cui poteva disporre il ricorrente (quali indennità di invalidità e di accompagnamento) e ipotizzando, in ogni caso, il possibile coinvolgimento nel pagamento delle spese da parte di taluni familiari del richiedente (in particolare, la sorella e il fratello);
- che la medesima conclusione veniva ribadita dall’Ente comunale anche con la successiva nota n. -OMISSIS- del 17.7.2025, richiamando la disciplina del “ Regolamento Unico per l’accesso alle prestazioni sociali e per la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni ”, stabilito dal Piano Sociale di Zona 2022/2024 “ Tutti i colori del sole ” dell’Ambito Territoriale Sociale di AM NT (d’ora in avanti, per brevità, anche solo “Regolamento Unico d’Ambito”).
Con il presente giudizio la parte ha dunque impugnato le due note citate, in uno con il Regolamento Unico appena richiamato (in particolare, l’art. 22), contestandone la legittimità alla luce dei motivi di doglianza così compendiati:
I. “ Violazione di legge: art. 6,14, L. 328/2000; artt. 2,3,4,6, D.P.C.M. 159/2013; art. 2-sexies del D.L. 42/2016; Violazione degli artt. 2, 3, 32 , 38, 53 e 117 Cost., art. 3 Convenzione di New York 13.12.2016 sui diritti delle persone con disabilità. Eccesso di potere: sviamento difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento dei presupposti, violazione del principio di proporzionalità ”;
II. “ Illegittimità del Regolamento Unico per l’accesso alle prestazioni sociali e per la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni dell’Ambito Territoriale di AM NT ”.
In sintesi, con il primo di tali motivi, la parte censura che il Comune di NO, considerando ai fini della valutazione economica del ricorrente la pensione d’invalidità civile e l’indennità di accompagnamento dallo stesso percepiti e ipotizzando, inoltre, il coinvolgimento dei familiari di questi nel pagamento della retta della R.S.A. in virtù dell’art. 433 c.c., avrebbe illegittimamente introdotto criteri diversi rispetto ai valori ricavabili dall’ISEE, in palese contrasto con il D.P.C.M. n. 159/2013 e con l’art. 2- sexies del D.l. n. 42/2016, violando altresì le ulteriori disposizioni epigrafate.
Lamenta, ancora, che l’Ente comunale avrebbe illegittimamente subordinato la propria compartecipazione economica alle spese di degenza a taluni presupposti (“ emergenza ” e “ urgenza ”) non previsti dalla medesima normativa.
Con il secondo motivo, il ricorrente prospetta poi l’illegittimità dell’art. 22 del Regolamento Unico applicato dall’Amministrazione, poiché in asserito contrasto con la medesima normativa primaria e super-primaria invocata.
Sulla base delle predette censure, -OMISSIS- ha formulato al Tribunale le seguenti richieste: “ 1. Annullare il provvedimento comunale prot. n. -OMISSIS- del 09.07.2025 e l’ulteriore provvedimento o del 17.07.2025, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non noto; 2. Annullare il Regolamento Unico per l’accesso alle prestazioni sociali e alla compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni riferito al Piano Sociale di Zona “Tutti i colori del Sole” approvato dall’Ambito sociale e territoriale di AM NT, richiamato dal Comune di NO. 3. Accertare l’obbligo del Comune di NO di compartecipare integralmente alla quota sociale della retta RSA, in considerazione dell’ISEE ristretto sanitario pari a zero del ricorrente e della sua condizione di disabilità gravissima; 4. Ordinare al Comune di NO di provvedere alla compartecipazione per l’intero periodo di permanenza in RSA, con decorrenza dalla data di ricovero; 5. Condannare il Comune di NO al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal ritardo nell’erogazione delle prestazioni dovute ”.
2. Si è costituto nel presente giudizio il Comune di NO in data 8.10.2025.
2.1. Con successiva memoria del 16.10.2025, l’Amministrazione, oltre a contestare nel merito le censure di ricorso, ne ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità, avendo la controparte impugnato un errato Regolamento d’Ambito - non applicabile ratione temporis alla vicenda di causa, in quanto da riferire a un periodo precedente (2018/2020) - e non avendo, inoltre, proposto gravame avverso il R.R. Puglia n. 4/2007 (come modificato dal R.R. 11/2015), recante i medesimi principi poi confluiti nel Regolamento Unico applicato dall’Ente alla vicenda di causa.
3. Si è altresì costituita in giudizio in data 8.10.2025 l’Associazione dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di AM TI (d’ora in avanti, “A.T.S. AM”), sviluppando le proprie difese con memoria del 17.10.2025, parimenti eccependo l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso azionato, non avendo la parte impugnato la corretta disciplina regolamentare indicata negli atti in gravame, ma una vigente per diverso e antecedente arco temporale.
4. All’esito della camera di consiglio del 20.10.2025, il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sull’istanza cautelare proposta dal ricorrente, con ordinanza n. 483 del 21.10.2025 ha fissato udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
5. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato in data 25.11.2025, -OMISSIS- ha esteso l’impugnativa di giudizio anche al Regolamento Unico 2022/2024 - regolante ratione temporis la vicenda di causa, in quanto prorogato anche per il 2025 - approvato con delibera del Consiglio comunale del Comune di AM NT n. 8 del 12.4.2023, proponendo le ulteriori censure come di seguito compendiate:
I. “ Vizi autonomi del regolamento d’ambito rispetto al regolamento regionale - Eccesso di potere regolamentare - Violazione della gerarchia delle fonti - Violazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ”;
II. “ Violazione della disciplina ISEE e dei livelli essenziali delle prestazioni - Violazione degli artt. 2, 3, 32, 38 Cost. - Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, sproporzione - Violazione dei principi consolidati del Consiglio di Stato ”;
III. “ Violazione dell’art. 117, comma 2, lett. m) Cost. - Violazione dei LEA - Violazione del principio di legalità - Eccesso di potere regolamentare - Violazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza amministrativa ”;
IV. “ Violazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità - Violazione del principio di non discriminazione - Violazione dell’art. 2-sexies del D.L. 42/2016 – Violazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ”;
V. “ Violazione dell’art. 6, comma 4, L. 328/2000 - Travisamento dei presupposti normativi - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Violazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza ”;
VI. “ Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità - Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta - Violazione dell’art. 3 Cost. - Violazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ”.
Con tali doglianze - ad eccezione del primo motivo, con cui il ricorrente replica essenzialmente alle eccezioni delle controparti in merito alla necessità di impugnare le disposizioni del R.R. n. 4/2007, come modificato dal R.R. n. 11/2015 - la parte si duole, in sostanza, dell’illegittimità dell’art. 16 del Regolamento Unico applicato dall’Amministrazione comunale.
Secondo ricostruzione attorea, infatti, tale disposizione presenterebbe molteplici violazioni della normativa statale e regionale, in quanto: i. subordinerebbe l’intervento comunale nella compartecipazione delle spese di degenza del soggetto bisognoso a “ situazioni straordinarie e di emergenza ” in assenza di qualsivoglia base normativa, con conseguente violazione del principio di legalità e del canone di ragionevolezza (II, V e VI motivo aggiunto); ii. trasformerebbe, di fatto, un obbligo di integrazione economica a carico del Comune di residenza del soggetto in una mera facoltà discrezionale per tale Ente, in violazione dell’art. 6, comma 4, della L. n. 328/2000 (I e II motivo aggiunto); iii. introdurrebbe criteri ulteriori e aggiuntivi rispetto all’ISEE per l’accesso del richiedente alle prestazioni sociali, violando così anche la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni (III motivo aggiunto); iv. equiparerebbe illegittimamente le indennità e i trattamenti risarcitori o compensativi percepiti dai soggetti portatori di disabilità a reddito disponibile, in palese contrasto con quanto stabilito dall’art. 2- sexies del D.l. n. 42/2016 (IV motivo).
In virtù delle predette censure, -OMISSIS- ha dunque formulato le seguenti richieste: “ 1. Dichiarare ammissibili i presenti motivi aggiunti per la sussistenza della connessione sostanziale con il ricorso principale e per la conoscenza sopravvenuta non imputabile del regolamento vigente; 2. In via subordinata, concedere la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. per le ragioni sopra esposte; 3. Respingere l’eccezione della mancata impugnazione del regolamento regionale per le ragioni giuridiche dedotte nel primo motivo aggiunto; 4. Annullare il Regolamento Unico per l’accesso alle prestazioni sociali 2022-2024 dell’Ambito Territoriale di AM NT, in particolare l’art. 16, per i vizi autonomi denunciati;
5. Confermare l’annullamento già richiesto nel ricorso principale del regolamento previgente 2018-2020, in quanto entrambi viziati da illegittimità; 6. Accertare l’illegittimità della subordinazione dell’intervento comunale a situazioni di emergenza, urgenza e progetto condiviso, in contrasto con la normativa statale e regionale; 7. Accertare che l’obbligo di compartecipazione comunale sorge automaticamente in presenza di ISEE pari a zero e ricovero stabile, senza possibilità di subordinazione a criteri aggiuntivi; 8. Accertare e dichiarare che le indennità di invalidità civile e di accompagnamento percepite dal ricorrente non possono essere considerate ai fini della compartecipazione, in applicazione dell’art. 2 sexies del D.L. 42/2016; 9. Ordinare l’applicazione della disciplina ISEE senza criteri aggiuntivi o restrittivi, con conseguente obbligo di compartecipazione integrale da parte del Comune di NO; 10. Ordinare al Comune di NO di provvedere alla compartecipazione per l’intero periodo di permanenza in RSA, con decorrenza dalla data di ricovero (08/08/2025); 11. Dichiarare l’illegittimità del comportamento contraddittorio tenuto dal Comune di NO con i provvedimenti del 9/7/2025 e 17/7/2025; 12. Condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal ritardo nell’erogazione delle prestazioni dovute; 13. Condannare le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali e degli onorari di difesa del ricorso principale e dei motivi aggiunti, oltre accessori di legge.
IN VIA SUBORDINATA E ALTERNATIVA: 14. Ogni altro provvedimento che il TAR adito ritenga opportuno nell’interesse della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali del ricorrente. ”.
6. In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
6.1. Per quanto di maggiore interesse, con memoria depositata in data 5.2.2026, l’A.T.S. AM, contestando l’ammissibilità anche dei motivi aggiunti articolati dal ricorrente per omessa impugnazione del R.R. n. 4/2007, ne ha altresì eccepito la tardività, avendo la parte gravato il Regolamento Unico una volta già spirato il termine decadenziale stabilito dall’art. 41, comma 2, c.p.a.
La medesima A.T.S. AM ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità della domanda risarcitoria formulata da -OMISSIS- nei suoi riguardi, in quanto avanzata solo in sede di motivi aggiunti, contestando comunque, rispetto a tale pretesa attorea, il proprio difetto di legittimazione passiva.
7. All’esito dell’udienza pubblica del 9.3.2026, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
8. Occorre, anzitutto, premettere che la vicenda fattuale da cui origina l’odierno contenzioso prende le mosse da un’istanza/diffida del 1.7.2025, con cui l’amministratore di sostengo dell’odierno ricorrente, per il tramite del suo difensore, ha chiesto al Comune di NO, tra l’altro, di “ Disporre l’immediato inserimento del Sig. -OMISSIS- presso una struttura residenziale sociosanitaria specialistica, idonea a garantire il livello di assistenza e le prestazioni terapeutiche necessarie, come individuate dalla documentazione sanitaria in atti ”, nonché di “ Assicurare l’integrale presa in carico della retta di degenza da parte dell’ASL di Lecce e del Comune di NO, ciascuno per quanto di rispettiva competenza istituzionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in considerazione della condizione di accertata indigenza del beneficiario e nel rispetto della normativa vigente in materia ” (cfr. doc. 1m, fascicolo di parte ricorrente).
Il Comune di NO ha fatto seguito a detta richiesta con la nota di riscontro n. -OMISSIS- del 9.7.2025, negando di doversi far carico delle spese del ricovero del richiedente, in quanto questi percepiva taluni “ redditi mensili ” (indicati dall’Amministrazione in € 735,05 per indennità di invalidità ed € 542,02 per indennità di accompagnamento), disponendo altresì di ulteriori importi ricevuti a titolo di arretrati per i medesimi titoli (rispettivamente € 2.332,47 ed € 1605,54), e che, in ogni caso, a copertura di eventuali residue spese, potevano intervenire in ausilio del degente la sorella e il fratello dello stesso (cfr. doc. 1n, ibidem ).
Seguiva dunque un’ulteriore missiva del ricorrente del 10.7.2025, recante una “ Richiesta urgente di presa in carico della retta di degenza del Sig. -OMISSIS- ” (doc. 1o, ibidem ), cui il Comune rispondeva con nota prot. n. -OMISSIS- del 17.7.2025, confermando la propria valutazione in virtù della disciplina delineata dall’art. 5 del R.R. n. 11/2015 e dall’art. 16 del Regolamento Unico, non ravvisando alcun obbligo del Comune per la presa in carico integrale della quota, non riscontrandosi neppure “ i presupposti dell’emergenza, dell’urgenza e del progetto condiviso, requisiti previsti dal Regolamento d’Ambito per l’integrazione della retta da parte del Comune ” (doc. 1q, ibidem ).
9. Orbene, con il presente giudizio parte ricorrente contesta la legittimità del diniego opposto dal Comune di NO all’istanza presentata, chiedendo in questa sede, in uno con la caducazione delle due note comunali espressive di tale rifiuto (n. -OMISSIS- del 9.7.2025 e n. -OMISSIS- del 17.7.2025) e con l’annullamento della disciplina normativa secondaria recata dal Regolamento Unico invocato dall’Amministrazione, l’accertamento dell’obbligo di quest’ultima di compartecipare integralmente alla quota sociale della retta della R.S.A. ospitante il ricorrente, con relativa condanna dell’Ente a sostenerne le spese dalla data dell’avvenuto ricovero e per tutto il periodo di permanenza.
-OMISSIS- ha chiesto, altresì, al Tribunale la condanna del Comune di NO al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal “ ritardo nell’erogazione delle prestazioni dovute ” (cfr. domanda n. 5 del ricorso introduttivo), estendendo poi la medesima pretesa anche nei confronti dell’A.T.S. AM (domanda n. 12 del ricorso per motivi aggiunti).
10. Prima di procedere a un vaglio nel merito delle censure articolate da parte ricorrente, è necessario analizzare le eccezioni di rito sollevate dalle Amministrazioni resistenti, seguendo l’ordine stabilito dal combinato disposto degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c.
11. Anzitutto, sia il Comune di NO, sia l’A.T.S. AM hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti, avendo il ricorrente omesso di impugnare il R.R. Puglia n. 4/2007 (nella versione modificata dal successivo R.R. Puglia n. 11/2015), lo stesso recando una disciplina normativa sostanzialmente recepita dal Regolamento Unico in gravame.
11.1. L’eccezione è infondata.
11.2. Si osserva infatti che, secondo l’orientamento interpretativo oramai prevalente, cui questo Tribunale ritiene di dover aderire, al giudice amministrativo è consentito operare, anche d’ufficio - quindi anche prescindendo da una puntuale impugnativa della parte - la disapplicazione di una disposizione contenuta in un regolamento che si ponga in diretto contrasto con discipline sovraordinate, essendo tale potere coerente sia con il principio dello iura novit curia , sia con quello di gerarchia delle fonti previsto dall’art. 4 delle disposizioni sulla legge in generale, consentendo così di accordare prevalenza alla normativa di rango superiore (cfr. Cons. Stato, VI, n. 1169/2009).
È stato invero osservato che, quando una norma regolamentare non sia immediatamente e di per sé lesiva della posizione giuridica del privato, è sufficiente per quest’ultimo impugnare il provvedimento che di tale norma faccia applicazione, senza accompagnarvi necessariamente l’impugnazione dell’atto normativo presupposto in ipotesi illegittimo (cfr., ex multis , C.G.A.R.S. nn. 495/2022 e 1064/2021; Cons. Stato, V, n. 1430/2014; Id., IV, n. 1345/2013).
11.3. Nel caso di specie, è di tutta evidenza che la disciplina secondaria del R.R. Puglia n. 4/2007, ancorché richiamata all’interno della nota comunale n. -OMISSIS- del 17.7.2025, non si caratterizza per alcuna portata immediatamente lesiva in riferimento alla sfera giuridica dell’odierno ricorrente, tale attitudine pregiudizievole essendosi manifestata e attualizzata unicamente a seguito dell’adozione degli atti di diniego da parte del Comune di NO, che di tale disciplina hanno fatto applicazione.
Il che esclude, pertanto, la sussistenza di qualsivoglia rilevanza, su un piano dell’ammissibilità, dell’omessa impugnazione di tale regolamento rispetto ai ricorsi azionati dal ricorrente in questa sede, potendo soccorrere in proposito l’eventuale potere di disapplicazione ad opera di questo giudicante.
12. Analoghe argomentazioni possono essere svolte anche al fine di superare l’eccezione di tardività sollevata con riguardo all’impugnativa del Regolamento Unico d’Ambito 2022-2024 effettuata con motivi aggiunti, atteso che non osta a un sindacato di tale atto normativo il superamento del termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a., ben potendo lo stesso essere incidentalmente fatto oggetto di vaglio - ed eventualmente disapplicato - dal Tribunale in virtù dei medesimi principi appena richiamati.
13. Fermo quanto precede, vanno tuttavia dichiarate inammissibili le censure attoree (II motivo del ricorso originario), in uno con la correlata domanda caducatoria (cfr. punto n. 5 delle conclusioni avanzate nel ricorso per motivi aggiunti), formulate da parte attrice con riguardo all’art. 22 del Regolamento Unico d’Ambito 2018-2020.
Essendo, infatti, pacifico che tale fonte regolamentare non trova applicazione rispetto all’odierna fattispecie di giudizio, in quanto già non più vigente al momento della proposizione dell’istanza di partecipazione formulata dal ricorrente al Comune di NO, va dunque esclusa la sussistenza di qualsivoglia interesse della parte a un’impugnativa, a una contestazione e ad una caducazione con riferimento a tale atto.
14. Ciò premesso in rito, nel merito il ricorso azionato da -OMISSIS- è in parte fondato e merita, pertanto, parziale accoglimento alla luce delle argomentazioni che seguono.
15. Ai fini di una migliore comprensione delle ragioni che verranno esposte, appare utile anzitutto ricostruire l’articolato quadro normativo che viene in rilievo rispetto alla complessiva materia oggetto del contendere.
15.1. Occorre partire dalla legge n. 328/2000, recante la “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ”, la quale, in base al combinato disposto degli artt. 25, comma 8, 8, comma 3, lett. l), e 18, comma 3, lett. g), riserva al Governo il compito di predisporre un piano nazionale dei servizi sociali in cui indicare i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti per l’ISEE, mentre spetta alle Regioni la definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati dal Piano nazionale servizi.
La medesima legge n. 328 stabilisce in particolare, all’art. 6, comma 4, che “ Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica ”, nonché, all’art. 25, che, “ Ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 ”, recante le “ Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate [...]”.
Detto decreto legislativo a sua volta rinvia, per le modalità attuative, a un successivo d.P.C.M., ossia il n. 159/2013, titolato “ Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ”, il cui art. 2, comma 1, per quanto di maggiore interesse, dispone che:
- “ L’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ” (primo periodo);
- “ La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni ” (secondo periodo);
- “ In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari […]” (terzo periodo).
La disposizione appena richiamata risulta, dunque, chiara nello stabilire che lo strumento dell’ISEE, oltre che per valutare l’accesso di un soggetto alle prestazioni sociali agevolate, va applicato anche ai fini della determinazione della quota di compartecipazione al costo delle medesime da parte dell’interessato, tra tali prestazioni rientrando, per quanto di interesse in questa sede, anche quelle di natura sociosanitaria ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. f) e 6 del medesimo d.P.C.M. (vale a dire quelle “ prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti […] di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio ”).
15.2. A fianco della citata normativa statale si colloca, poi, la disciplina regionale e comunale.
15.3. In particolare, quanto alla prima, si osserva che l’art. 3, comma 5, della L.R. Puglia n. 19/2006 si limita a demanda a un successivo regolamento regionale la definizione dei “ criteri di partecipazione e/o compartecipazione al costo delle prestazioni da parte dei cittadini utenti ”.
A tale disposizione è stata data attuazione mediante la disciplina del R.R. n. 4/2007, richiamata anche dal Comune di NO nei provvedimenti gravati.
In particolare, l’art. 6 di tale Regolamento, nella versione come da ultima modificata dall’art. 5, comma 1, del R.R. n. 11/2015, nello stabilire i “ Requisiti di accesso ai servizi e criteri per la compartecipazione degli utenti” , dispone, per quanto di interesse, che: “ Ai fini del calcolo dell’ISEE valgono le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 ” (comma 1); “ I Comuni, associati in ambito territoriale, con proprio regolamento unico di Ambito, definiscono i requisiti per l’accesso ai servizi sociali, socio assistenziali e sociosanitari e i criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni ” (comma 2); “ Per i servizi residenziali a ciclo continuativo i Comuni provvedono ad integrare le rette di ricovero nei casi in cui il beneficiario non riesca a far fronte al pagamento, e comunque nel rispetto degli equilibri di bilancio ” (comma 4), pur precisando che “ La compartecipazione (dell’ente) al costo dei servizi residenziali (a ciclo continuativo) per utenti non autosufficienti è determinata al netto delle indennità percepite dal richiedente, che concorrono, in via prioritaria, al pagamento della retta di ricovero ” (comma 5); infine, “ I Comuni associati in Ambito territoriale possono prevedere ulteriori agevolazioni per i propri residenti e introdurre ulteriori requisiti per l’accesso a specifiche tipologie di servizi e prestazioni, come previsto dall’art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 159/2013 ” (comma 8).
15.4. Viene, infine, in rilievo la disciplina contenuta nel Regolamento Unico dell’A.T.S. AM, approvato con delibera del Consiglio Comunale di AM NT n. 8/2023.
In particolare, nel caso di specie, la disposizione applicata dall’Amministrazione è l’art. 16, recante “ Requisiti di accesso ai servizi e criteri per la compartecipazione degli utenti ”.
Tale norma, dopo aver ribadito in generale la rilevanza fondamentale dell’ISEE – prevedendo che “ La quota di compartecipazione a carico dell’utente è definita sulla base del valore ISEE di ciascun utente ” e che “ la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di partecipazione, viene individuata nel valore minimo ISEE di € 2.000,00 ” – stabilisce altresì, nella specifica parte riguardante i casi di “ Inserimento disabili, anziani, adulti in difficoltà ”, quanto segue: “ In situazioni straordinarie e di emergenza può essere prevista la concessione di contributi quale compartecipazione all’onere di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali di disabili, di anziani, ovvero di adulti in situazione di gravissima marginalità sociale ” (primo periodo); “ Il contributo è assegnato qualora le quote di retta che è possibile calcolare per l’utente e per i familiari tenuti all’assistenza (art. 433 Codice Civile), non sono sufficienti a coprire il costo totale del ricovero; in tal caso viene assegnato un contributo pari alla differenza fra tale costo totale del ricovero e la somma delle quote calcolate per l’utente e per i familiari ” (secondo periodo); “ Qualora l’utente sia in possesso di patrimonio mobiliare, è chiamato ad utilizzarlo per il pagamento delle rette mensili; tale utilizzo ha luogo sino a che l’utente non resta titolare di patrimonio mobiliare residuo pari a euro 3.000,00, che si ritiene opportuno lasciare nella sua disponibilità ” (terzo periodo); “ La proposta di contribuzione economica all’inserimento ovvero al mantenimento in struttura residenziale e semiresidenziale, deve essere redatta dall’assistente sociale responsabile del caso, sulla base di un progetto condiviso e quando sia accertato che l’ingresso in struttura rappresenti l’unica alternativa possibile per la tutela dell’anziano, del disabile e dell’adulto in situazione di gravissima marginalità sociale ” (quarto periodo).
16. Così ricostruito il quadro normativo complessivo riguardante l’odierna fattispecie di giudizio, ritiene il Tribunale che le censure formulate da parte ricorrente, che possono essere vagliate congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione, meritino condivisione nei termini che seguono.
17. Va rammentato che l’Amministrazione comunale ha giustificato il proprio rifiuto a farsi carico della propria quota compartecipativa alla retta di degenza di -OMISSIS- essenzialmente sulla base di tre argomenti così sintetizzabili: a) la percezione, da parte dell’istante, di taluni emolumenti derivanti da invalidità civile e indennità da accompagnamento, idonei a consentire al richiedente di sostenere le spese in questione; b) il residuale possibile intervento, in ogni caso, del fratello e della sorella del ricorrente rispetto al pagamento delle restanti spese; c) l’assenza, infine, dei presupposti “ dell’emergenza, dell’urgenza e del progetto condiviso ” in relazione alla situazione della parte, in quanto “ la necessità di istituzionalizzazione non nasce dal verificarsi di un evento straordinario e imprevedibile ”.
18. La prima motivazione addotta dal Comune trova evidentemente il proprio humus normativo nell’art. 6, comma 5, del R.R. n. 4/2007, mentre i restanti argomenti traggono invece origine dalla disciplina delineata dall’art. 16 del Regolamento d’Ambito (in particolare, primo, secondo e quarto periodo).
19. Orbene, quanto al primo aspetto, va rilevato che la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che l’ISEE rappresenta il livello massimo di compartecipazione dell’assistito ai costi delle prestazioni agevolate (cfr. Cons. Stato, III, nn. 2979/2022 e 1505/2020) ovvero la soglia dell’eventuale sopportazione della spesa da parte del beneficiario della prestazione assistenziale (Id., n. 3072/2023), soglia che spetta allo Stato determinare, venendo in rilievo la garanzia di assicurare l’uniformità delle prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (cfr. Corte Cost., n. 91/2020).
L’ISEE va, infatti, considerato “ l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva ” (in tali termini si vedano, tra le molte, Cons. Stato, III, nn. 6371/2018, 5684/2019, 264/2020, 7850/2020, 2520/2021), atteso che, vertendosi in tema di livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., la competenza attuativa degli enti consente unicamente di “ampliare” e meglio “modulare”, ma mai “restringere”, le misure di tutela (così T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 628/2022).
19.2. Del resto, sebbene l’art. 2, comma 1, del d.P.C.M. n. 159/2013 faccia espressamente salve le “ competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie ”, ciò non potrebbe comunque implicare che alle Regioni venga consentito valorizzare, ai fini della valutazione della capacità contributiva di un soggetto richiedente una data prestazione agevolata, elementi economici espressamente esclusi a tal fine dal medesimo d.P.C.M., l’art. 4, comma 2, lett. f), di tale decreto prevedendo infatti testualmente di non computare, ai fini della quantificazione dei redditi del soggetto, “ i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF, ai sensi dell’articolo 2-sexies, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 ” (ai sensi dell’art. 2- sexies del d.l. n. 42/2016 , convertito in legge n. 89/2016, ai fini ISEE, “ sono esclusi dal reddito disponibile di cui all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF ”).
19.3. In tale direzione si è anche orientata la stessa giurisprudenza amministrativa, chiarendo che la quota di compartecipazione gravante sul Comune non può essere commisurata in funzione di parametri ulteriori rispetto a quelli individuati dall’ISEE e, in particolare, in ragione della percezione, da parte del richiedente, di una pensione di invalidità civile ovvero dell’indennità di accompagnamento (cfr. in tal senso T.A.R. Lazio, Roma, II- bis , n. 4916/2023, che richiama Consiglio di Stato, III, n. 7850/2020; si veda anche T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 628/2022).
19.4. Emerge dunque, in parte qua , l’illegittimità delle note di diniego adottate dal Comune di NO nn. -OMISSIS- del 9.7.2025 e -OMISSIS- del 17.7.2025, avendo il Comune indebitamente valorizzato le capacità economiche del degente sulla base di emolumenti non computabili ai sensi della stessa normativa ISEE.
Va peraltro rilevato che l’Amministrazione territoriale resistente ha accolto una specifica lettura della previsione dell’art. 6, comma 5, del R.R. n. 4/2007, la quale, pur obiettivamente prestandosi a una ermeneusi molto amplia in virtù del generico riferimento alle “ indennità percepite dal ricorrente ”, tuttavia, da un punto di vista strettamente testuale, non si pone in diretto contrasto con la disciplina del d.P.C.M. n. 159/2013 - con conseguente non necessità di una sua effettiva disapplicazione - potendo tale norma essere correttamente intrepretata se posta in coerenza con la previsione di cui all’art. 4, comma 2, sopra citata.
20. Meritano condivisione anche le censure attoree riferite all’asserita illegittimità della subordinazione dell’intervento partecipativo comunale solo in presenza di “ situazioni straordinarie e di emergenza ”, in accordo con quanto previsto dall’art. 16, primo periodo, del Regolamento Unico d’Ambito, non trovando tale limitazione alcun espresso fondamento nella disciplina normativa sovraordinata già sopra richiamata.
20.1. Secondo la tesi dell’Amministrazione, a facoltizzare una simile restrizione sarebbe proprio l’art. 2, comma 1, terzo periodo, del d.P.C.M. n. 159/2013, ove viene puntualizzato che “ gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari ”.
20.2. Tale ricostruzione non può, però, essere accolta.
20.3. Come invero già chiarito dal Consiglio di Stato, il potere “integrativo” ex art. 2 citato “ si riferisce all’attività normativa residuale di cui all’art. 117, comma 4, Cost. e, come tale, riguarda le Regioni, e non gli enti locali ”, potendo quest’ultimi introdurre criteri ulteriori di selezione solo in presenza di “ disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari ” e, dunque, all’interno di una regolamentazione già disposta dalla Regione (cfr. Cons. Stato, III, n. 6926/2020, che rimanda anche a Corte cost. n. 91/2020).
Regolamentazione che, nel caso di specie, è tuttavia carente, considerato che la L.R. n. 19/2006 e il R.R. n. 4/2007 nulla dispongono in proposito, quest’ultimo limitandosi unicamente a richiamare quanto già indicato dal d.P.C.M. n. 159/2013, stabilendo che “ I Comuni associati in Ambito territoriale possono prevedere ulteriori agevolazioni per i propri residenti e introdurre ulteriori requisiti per l’accesso a specifiche tipologie di servizi e prestazioni, come previsto dall’art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 159/2013 ” (cfr. art. 6, comma 8).
Va inoltre osservato che, ai sensi del citato art. 2 del d.P.C.M. n. 159/2013, i criteri di selezione ulteriori adottabili dagli enti erogatori sono consentiti all’espresso scopo di “ identificare specifiche platee di beneficiari ”, mentre la disciplina dell’art. 16 del Regolamento Unico che qui rileva, più che tesa ad individuare in chiave soggettiva criteri preferenziali per l’accesso alle prestazioni di determinati beneficiari, appare caratterizzata piuttosto dalla volontà di selezionare sul piano oggettivo l’ammissibilità del contributo dell’Amministrazione al ricorrere esclusivamente di talune situazioni di carattere eccezionale.
20.4. Con conseguente illegittimità, in parte qua , sia della previsione secondaria in questione, sia delle note comunali che della prima fanno applicazione.
21. Discorso similare può essere svolto anche con riguardo alla rilevata presenza di familiari del ricorrente astrattamente tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell’art. 433 c.c., considerato che nessuna norma del d.P.C.M. n. 159 subordina l’intervento integrativo pubblico a tale requisito (in tal senso, si veda anche T.A.R. Lombardia, Milano, III, n. 341/2021) e che, nel caso di specie, il Comune si è limitato a dare conto dell’esistenza di tali soggetti, senza neppure specificarne la condizione patrimoniale al fine di dar prova dell’effettiva esclusione dell’Ente dal dovere di partecipazione alle spese di degenza del ricorrente.
22. Quanto infine alla riscontrata carenza di un “ progetto condiviso ”, è di tutta evidenza che tale adempimento, peraltro gravante sulla stessa Amministrazione, non può costituire di per sé un argomento idoneo a negare l’eventuale compartecipazione del Comune al pagamento del dovuto, pena la frontale violazione della disciplina sovraordinata sopra richiamata, atteso che l’elaborazione di un simile progetto si pone quale conseguenza dell’onere compartecipativo dell’Amministrazione.
23. In virtù di tutte le considerazioni che precedono, previa parziale disapplicazione dell’art. 16 del Regolamento Unico d’Ambito nei termini meglio sopra indicati, vanno annullate le note in gravame adottate dal Comune di NO nn. -OMISSIS- del 9.7.2025 e -OMISSIS- del 17.7.2025.
24. In ragione della caducazione dei predetti atti, l’Amministrazione comunale sarà tenuta a rideterminarsi - anche sulla base dei principi ricavabili dalla presente pronuncia - sull’istanza formulata da -OMISSIS- in data 1.7.2025, con conseguente impossibilità per questo Tribunale di vagliare le ulteriori pretese attoree relative all’asserito obbligo di compartecipazione gravante sul Comune di NO (cfr. domande di cui ai punti nn. 3 e 4 del ricorso introduttivo, nonché ai nn. 9 e 10 dei motivi aggiunti), in relazione alle quali, una volta integralmente conformato a monte l’ agere pubblicistico dell’Ente, si radicherebbe comunque la giurisdizione del giudice ordinario (cfr., di recente, T.A.R. Puglia, Bari, n. 1161/2024, che richiama anche Cons. Stato, III, n. 1130/2024).
25. Analoga conclusione va, altresì, estesa alla domanda risarcitoria avanzata in questa sede da parte ricorrente, la stessa postulando evidentemente il previo riconoscimento dell’obbligo di compartecipazione del Comune al pagamento della retta de qua .
26. Tenuto conto degli esiti del giudizio, nonché della presenza di orientamenti interpretativi difformi con riguardo alle questioni sottese alla materia in contesa, le spese di lite del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
27. Sussistendo le condizioni per il beneficio di legge, va infine confermata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, adottata dalla competente Commissione istituita presso questo Tribunale (decreto n. -OMISSIS-).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo accoglie nei termini meglio precisati in motivazione.
Per l’effetto, accertata la parziale illegittimità dell’art. 16 del Regolamento Unico per l’accesso alle prestazioni sociali e per la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni dell’Ambito Territoriale Sociale di AM NT 2022/2024, annulla le note in gravame del Comune di NO nn. -OMISSIS- del 9.7.2025 e -OMISSIS- del 17.7.2025.
Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
ET NC, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
Paolo Fusaro, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Paolo Fusaro | ET NC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.