CASS
Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/05/2024, n. 22006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22006 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RB RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/07/2023 della CORTE di CASSAZIONE ROMA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla requisitoria in atti;
sentito il difensore, Avv. MARCO FENO del foro di Torino, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 06/07/2023 la Corte di Cassazione, settima sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di LD ER avverso la sentenza del 21/10/2022 della Corte di Appello di Torino. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione lo ER, tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, eccependo con un unico motivo l'errore percettivo influente sul processo formativo della decisione, in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e al rigetto da parte della corte territoriale della richiesta di rinnovazione istruttoria (l'atto di Penale Sent. Sez. 2 Num. 22006 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 17/05/2024 transazione tra le parti era sopravvenuto dopo - e non prima, come erroneamente ritenuto in sentenza - la testimonianza della parte civile, quando quest'ultima era ancora portatrice di interessi economici, circostanza che non poteva, quindi, essere ritenuta sintomatica di attendibilità); anche per il profilo sanzionatorio, l'errore aveva influito sulla dosimetria della pena, trascurandosi la rilevanza della transazione;
infine, l'istanza difensiva di rinnovazione istruttoria non poteva considerarsi generica ed esplorativa, essendo ancorata a puntuali profili probatori. Con memoria di replica alla requisitoria scritta del P.G. la difesa del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, evidenziando la natura percettiva dell'errore denunziato, escludendo profili valutativi. 3. Il ricorso è inammissibile. Ribadito che in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01), nel caso di specie l'impugnazione s'incentra sugli snodi argomentativi della decisione della Corte di Cassazione, tesi ad escludere vizi logici della motivazione della sentenza della Corte di appello, in relazione all'attendibilità della persona offesa, al rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria, al trattamento sanzionatorio. 3.1. La svista sarebbe consistita nella valutazione probatoria di una transazione, indicata peraltro dai giudici di merito come elemento di conferma - e non di esclusivo fondamento - dell'attendibilità della parte civile, e dalla conseguente necessità di approfondimento della posizione di quest'ultima nell'ambito della fattispecie: questioni che all'evidenza pongono in discussione il percorso valutativo del giudice di legittimità, che ha ritenuto immune da vizi logici il ragionamento della corte territoriale che aveva escluso l'esistenza di elementi di giudizio idonei a minare la credibilità della persona offesa, considerando anche a tal fine una transazione intervenuta per definire gli aspetti economici della vicenda. 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/05/2024 Il Consigliere estensore Il Presi ente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla requisitoria in atti;
sentito il difensore, Avv. MARCO FENO del foro di Torino, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 06/07/2023 la Corte di Cassazione, settima sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di LD ER avverso la sentenza del 21/10/2022 della Corte di Appello di Torino. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione lo ER, tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, eccependo con un unico motivo l'errore percettivo influente sul processo formativo della decisione, in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e al rigetto da parte della corte territoriale della richiesta di rinnovazione istruttoria (l'atto di Penale Sent. Sez. 2 Num. 22006 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 17/05/2024 transazione tra le parti era sopravvenuto dopo - e non prima, come erroneamente ritenuto in sentenza - la testimonianza della parte civile, quando quest'ultima era ancora portatrice di interessi economici, circostanza che non poteva, quindi, essere ritenuta sintomatica di attendibilità); anche per il profilo sanzionatorio, l'errore aveva influito sulla dosimetria della pena, trascurandosi la rilevanza della transazione;
infine, l'istanza difensiva di rinnovazione istruttoria non poteva considerarsi generica ed esplorativa, essendo ancorata a puntuali profili probatori. Con memoria di replica alla requisitoria scritta del P.G. la difesa del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, evidenziando la natura percettiva dell'errore denunziato, escludendo profili valutativi. 3. Il ricorso è inammissibile. Ribadito che in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01), nel caso di specie l'impugnazione s'incentra sugli snodi argomentativi della decisione della Corte di Cassazione, tesi ad escludere vizi logici della motivazione della sentenza della Corte di appello, in relazione all'attendibilità della persona offesa, al rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria, al trattamento sanzionatorio. 3.1. La svista sarebbe consistita nella valutazione probatoria di una transazione, indicata peraltro dai giudici di merito come elemento di conferma - e non di esclusivo fondamento - dell'attendibilità della parte civile, e dalla conseguente necessità di approfondimento della posizione di quest'ultima nell'ambito della fattispecie: questioni che all'evidenza pongono in discussione il percorso valutativo del giudice di legittimità, che ha ritenuto immune da vizi logici il ragionamento della corte territoriale che aveva escluso l'esistenza di elementi di giudizio idonei a minare la credibilità della persona offesa, considerando anche a tal fine una transazione intervenuta per definire gli aspetti economici della vicenda. 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/05/2024 Il Consigliere estensore Il Presi ente