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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/09/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
-dott. Nicola Saracino – Presidente
-dott. Gianluca Mauro Pellegrini -Consigliere
-dott. Paolo Bonofiglio -Consigliere REL.EST.
a scioglimento della riserva in atti, nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 5827/2021 promosso da
- avv. LANNI ( ) e DOMENICO avv. Parte_1 C.F._1
PIZZILLO ( ) in proprio;
C.F._2
RICORRENTI contro
- ( , residente Controparte_1 C.F._3 nella via Vittorio Vaccarella n. 9, Ponte (BN);
RESISTENTE CONTUMACE ha emesso la seguente
ORDINANZA rilevato che, con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011, gli avv.ti OM PI e
NO LA hanno chiesto di accertare l'attività professionale svolta in favore di nel giudizio n. R.G. 82/2008 (Cda Roma) “e, per Controparte_1
l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 2.293,52 così come determinata con decreto della Corte d'Appello di Roma in favore degli Avv.ti
OM PI e NO LA e/o quella che la Corte adita ritenga più equa
e giusta, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge per il presente procedimento”;
1
considerato che
, nella dichiarata contumacia della convenuta (previa rinnovazione della notifica), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e -giunta alla cognizione dello scrivente relatore- è stata trattenuta in decisione mediante provvedimento ex art. 127 ter cpc del 10/7/2025, con assegnazione del termine per le note conclusive;
rilevato che i ricorrenti hanno documentato il rilascio della procura alle liti in loro favore e l'attività difensiva svolta nel giudizio per l'indennizzo di cui alla legge n.
89/2001, definito con decreto in data 1/2/2010;
considerato che il compenso può essere liquidato in conformità al decreto stesso, nella misura di euro 750,00 per diritti ed euro 900,0 per onorari (secondo la tabella applicabile ratione temporis);
rilevato, pertanto, che è dovuta ex art. 2233 c.c. la somma complessiva di euro
1.650,00 oltre IVA e CPA, nonché euro 200,00 per spese successive (richiesta copie e notifica decreto) e così, complessivamente, euro 2.293,52 (come da domanda);
considerato che tale somma va ripartita pro quota fra i ricorrenti, risultando pari ad euro 1.476,76 ciascuno;
rilevato che, in assenza di richiesta degli interessi, spettano le sole spese legali da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (in base alla natura del giudizio ed all'attività svolta);
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, ogni istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
− condanna al pagamento in favore di OM Controparte_1
PI e NO LA della somma di euro 1.146,76 ciascuno e così, complessivamente, euro 2.293,52;
− condanna alla refusione delle spese in favore Controparte_1 di OM PI e NO LA che, in mancanza di notula, liquida
2 complessivamente in euro 127,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione.
ROMA, 25/9/2025 Il PRESIDENTE
3
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
-dott. Nicola Saracino – Presidente
-dott. Gianluca Mauro Pellegrini -Consigliere
-dott. Paolo Bonofiglio -Consigliere REL.EST.
a scioglimento della riserva in atti, nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 5827/2021 promosso da
- avv. LANNI ( ) e DOMENICO avv. Parte_1 C.F._1
PIZZILLO ( ) in proprio;
C.F._2
RICORRENTI contro
- ( , residente Controparte_1 C.F._3 nella via Vittorio Vaccarella n. 9, Ponte (BN);
RESISTENTE CONTUMACE ha emesso la seguente
ORDINANZA rilevato che, con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011, gli avv.ti OM PI e
NO LA hanno chiesto di accertare l'attività professionale svolta in favore di nel giudizio n. R.G. 82/2008 (Cda Roma) “e, per Controparte_1
l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 2.293,52 così come determinata con decreto della Corte d'Appello di Roma in favore degli Avv.ti
OM PI e NO LA e/o quella che la Corte adita ritenga più equa
e giusta, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge per il presente procedimento”;
1
considerato che
, nella dichiarata contumacia della convenuta (previa rinnovazione della notifica), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e -giunta alla cognizione dello scrivente relatore- è stata trattenuta in decisione mediante provvedimento ex art. 127 ter cpc del 10/7/2025, con assegnazione del termine per le note conclusive;
rilevato che i ricorrenti hanno documentato il rilascio della procura alle liti in loro favore e l'attività difensiva svolta nel giudizio per l'indennizzo di cui alla legge n.
89/2001, definito con decreto in data 1/2/2010;
considerato che il compenso può essere liquidato in conformità al decreto stesso, nella misura di euro 750,00 per diritti ed euro 900,0 per onorari (secondo la tabella applicabile ratione temporis);
rilevato, pertanto, che è dovuta ex art. 2233 c.c. la somma complessiva di euro
1.650,00 oltre IVA e CPA, nonché euro 200,00 per spese successive (richiesta copie e notifica decreto) e così, complessivamente, euro 2.293,52 (come da domanda);
considerato che tale somma va ripartita pro quota fra i ricorrenti, risultando pari ad euro 1.476,76 ciascuno;
rilevato che, in assenza di richiesta degli interessi, spettano le sole spese legali da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (in base alla natura del giudizio ed all'attività svolta);
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, ogni istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
− condanna al pagamento in favore di OM Controparte_1
PI e NO LA della somma di euro 1.146,76 ciascuno e così, complessivamente, euro 2.293,52;
− condanna alla refusione delle spese in favore Controparte_1 di OM PI e NO LA che, in mancanza di notula, liquida
2 complessivamente in euro 127,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione.
ROMA, 25/9/2025 Il PRESIDENTE
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