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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 41191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41191 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AP IM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Mario Pasquale Fortunato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 41191 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 11/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 novembre 2024 la Corte d'appello di Napoli, pronunciandosi a seguito dell'annullamento con rinvio disposto con la sentenza n. 42001 del 10 luglio 2019 sulla impugnazione proposta da IM AP nei confronti della sentenza del 26 ottobre 2018 della medesima Corte d'appello, di conferma della sentenza del 4 ottobre 2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso AP era stato condannato alla pena di dieci anni di reclusione e 30.000,00 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per avere, in concorso con OD CO, illecitamente detenuto e trasportato su un autoarticolato, occultata nella cabina di guida, sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di 14 chilogrammi), ha rideterminato la pena in otto anni di reclusione e 30.000,00 euro di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Anche avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato Mario Pasquale Fortunato, che lo ha affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta un vizio della motivazione nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, sottolineando che la sentenza rescindente aveva demandato al giudice del rinvio il compito di chiarire gli aspetti dai quali desumere sia la consapevolezza dell'imputato in ordine alla presenza della sostanza stupefacente a bordo dell'autoarticolato, sia la sua partecipazione al reato contestato, ma tali chiarimenti non erano stati forniti neppure dal giudice del rinvio, che aveva ribadito l'affermazione di responsabilità del ricorrente sulla base di una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria rispetto agli elementi di prova acquisiti, in particolare agli interrogatori resi all'udienza di convalida e ai verbali di perquisizione e sequestro. In particolare, sarebbero illogiche le affermazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata in ordine alla non veridicità di quanto dichiarato dal ricorrente a proposito del fatto di essere dipendente della Nuova Floricoltura Meridionale e alla presenza nella cabina dell'autoarticolato nel quale era stata occultata la sostanza stupefacente di un unico materasso utilizzato per il riposo, in quanto il ricorrente aveva dichiarato di essere dipendente della Flogistic, proprietaria del veicolo, e ciò era stato confermato anche dal coimputato CO;
in ogni caso tale dato sarebbe irrilevante rispetto alla prova della consapevolezza della sostanza stupefacente, con la conseguente illogicità della sua sottolineatura da parte della Corte d'appello; l'esistenza di un unico materasso utilizzato per il riposo non emergeva dai verbali di perquisizione e sequestro del 24 marzo 2017, né dall'interrogatorio reso il 27 marzo 2017 dal ricorrente in sede di convalida 2 dell'arresto, né dalla descrizione delle caratteristiche tecniche e di arredamento dell'autoarticolato fornite dal costruttore, con la conseguente illogicità della relativa affermazione da parte della Corte distrettuale, in quanto fondata sul travisamento dei dati probatori. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il travisamento delle prove in relazione alla ritenuta unicità del materasso adibito a letto, nonostante la presenza di due brande o materassi all'interno della cabina di guida dell'autoarticolato condotto dal ricorrente, in quanto nel verbale di perquisizione e sequestro non vi è alcuna descrizione della cabina di guida, né si attesta l'esistenza di un solo letto o di un solo materasso, ma vi si indica solamente il rinvenimento di 5 panetti di cocaina occultati all'interno di un materasso di colore nero adibito a letto degli autisti (oltre che di 2 panetti posti nel vano sopra il letto e di altri 5 nel vano in prossimità del frigo, per complessivi 12 panetti); la Corte distrettuale avrebbe, inoltre, omesso di considerare quanto dichiarato sul punto dal ricorrente, a proposito della esistenza di due brande nella cabina, delle quali il coimputato CO utilizzava quella inferiore (all'interno del cui materasso erano stati rinvenuti 5 panetti di cocaina) e il ricorrente quella superiore, come risultante dalle caratteristiche del veicolo indicate dal costruttore Volvo e dai dati di immatricolazione dello stesso. Il travisamento di tale dato probatorio aveva determinato nella Corte d'appello il fallace ragionamento in ordine alla consapevolezza del ricorrente circa la presenza della sostanza stupefacente all'interno dell'autoarticolato. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 110 cod. pen., 192, 533, 546 e 627, comma 3, cod. proc. pen., a causa della totale assenza di individuazione di elementi dimostrativi, oltre ogni ragionevole dubbio, del concorso del ricorrente nella condotta di detenzione della sostanza stupefacente, indicati nella sentenza impugnata nella presunta smentita del rapporto di dipendenza con l'impresa proprietaria dell'autoarticolato e nella, altrettanto presunta, unicità del materasso nella disponibilità degli autisti, disattendendo la richiesta di chiarimenti formulata nella sentenza rescindente. 2.4. Infine, con il quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90, nonché 59 e 110 cod. pen., con riferimento alla ritenuta consapevolezza da parte del ricorrente di partecipare al trasporto di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, fondata esclusivamente sul dato della consistenza oggettiva della sostanza sequestrata al coimputato e sulla supposizione della ricezione della informazione del quantitativo di sostanza trasportata, benché smentita dal coimputato CO, che aveva dichiarato che il ricorrente era all'oscuro del trasporto della sostanza stupefacente. Si contesta anche la configurabilità della circostanza aggravante della ingente quantità in quanto desunta solamente dal dato ponderale e non dalla conoscenza del quantitativo di principio attivo. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova premettere, per poter adeguatamente esaminare i motivi di ricorso, suscettibili di esame unitario per la loro intima connessione e la sovrapponibilità delle censure con essi formulate, tutte relative alla valutazione degli elementi di prova e alla adeguatezza e logicità della relativa motivazione, anche in relazione a quanto richiesto con la sentenza di annullamento con rinvio, che con tale sentenza, ossia la sentenza n. 42001 del 10 luglio 2019 (posto che la successiva sentenza, n. 34600 del 4 giugno 2021, ha riguardato, per IM AP, solo aspetti processuali e ha determinato l'annullamento senza rinvio della seconda sentenza della Corte d'appello di Napoli del 23 giugno 2020 con la trasmissione degli atti per il giudizio), la Quarta Sezione, nell'esaminare la posizione dell'attuale ricorrente, si .è così espressa "la Corte di appello fornisce una risposta insufficiente e contraddittoria ai motivi di gravame riguardanti il profilo della responsabilità del ricorrente, affermando genericamente di condividere la ricostruzione offerta dal primo Giudice e sostenendo la illogicità e la inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente, volte a giustificare la sua estraneità ai fatti. Il ragionamento spiegato, tuttavia, presenta elementi distonici e scarsamente convincenti sul piano logico che dovranno essere chiariti in sede di rinvio. Si legge, in motivazione, che l'AP ha sostenuto di essere all'oscuro della presenza dello stupefacente sul camion. Secondo quanto riferito, la droga avrebbe potuto essere stata occultata dal CO durante gli intervalli di tempo nei quali il ricorrente si era allontanato dal camion. La versione fornita dall'AP viene sostanzialmente confermata dal coimputato. La Corte di merito ritiene inverosimile tale prospettazione, affermando che dal controllo effettuato attraverso la scheda tachigrafica, questi allontanamenti non hanno mai superato le tre ore. Tale arco temporale, sostiene la Corte, sarebbe incompatibile con le "lungaggini di un'operazione di carico ed occultamento di 14 kg. di cocaina all'interno di un autoarticolato". La difesa obietta, condivisibilmente, che la spiegazione non soddisfa i criteri della logica e non tiene conto delle risultanze processuali. Dalle dichiarazioni del CO era emerso che tutto lo stupefacente ricevuto era contenuto in un unico borsone e che il collocamento dei panetti all'interno dell'autoarticolato, era avvenuto senza alcuna attività di smontaggio di parti del veicolo. Pertanto, afferma la difesa, per il compimento di tale operazione erano sufficienti anche pochi minuti. In realtà la Corte di merito confonde i tempi di sosta del veicolo con i tempi di allontanamento dell'AP e, comunque, offre una risposta incongrua al difensore, nella parte in cui sostiene che un intervallo di tre ore era da reputarsi insufficiente per occultare dodici panetti di cocaina. La sentenza impugnata dovrà quindi essere annullata 4 limitatamente alla posizione di AP IM con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. In sede di rinvio la Corte dovrà chiarire gli aspetti dai quali si desume la eventuale consapevolezza dell'AP circa la esistenza dello stupefacente a bordo dell'autoarticolato e gli elementi dai quali si ricava la sua partecipazione nel reato che gli viene addebitato. Le ragioni dell'annullamento hanno valore assorbente rispetto alle ulteriori deduzioni difensive" (pag. 6 della citata sentenza n. 42001 del 10 luglio 2019). 3. Tanto premesso, va, anzitutto, rammentato che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione, con cui si deduca la violazione di disposizioni di legge processuale, in particolare dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04), cosicché risultano inammissibili le censure sollevate dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso mediante le quali è stata denunciata la violazione di disposizioni di legge processuale con riferimento alla prova della partecipazione del ricorrente alla condotta contestata. 4. Nel merito le censure del ricorrente, in ordine alla illogicità della motivazione circa la sua consapevolezza della presenza della sostanza stupefacente occultata nella cabina di guida dell'autoarticolato che egli stesso conduceva dall'Olanda all'Italia (per trasportare un carico di fiori e bulbi), nonché a proposito della piena partecipazione al trasporto di tale sostanza, sono inammissibili, in quanto la Corte d'appello ha giustificato la conferma della affermazione di responsabilità con considerazioni non manifestazioni illogiche, che sono state censurate prospettando una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella concorde dei giudice di merito, sulla base di una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, che non è consentita, per giurisprudenza consolidata, nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata;
Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata;
Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata;
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). 5 La Corte distrettuale, nel disattendere le censure del ricorrente, ha sottolineato il nervosismo manifestato da entrambi gli imputati in occasione del controllo di polizia;
l'esistenza di un unico materasso adibito a letto (circostanza, questa, non incompatibile con l'esistenza nella cabina di guida di due brande, trattandosi di fatti diversi e non necessariamente correlati); la inverosimiglianza dell'affidamento di un trasporto lungo (dall'Olanda all'Italia) e rischioso (per la rilevanza e il valore del carico di cocaina trasportato) a un soggetto non pienamente consapevole;
l'occultamento della sostanza stupefacente oltre che nell'unico materasso anche nel vano sopra il letto e in quello prossimo al frigorifero (ossia in parti della cabina facilmente accessibili e di uso comune); l'inverosimiglianza dell'occultamento della droga all'insaputa del ricorrente, al momento del carico dei fiori e dei bulbi (anche in considerazione della circostanza che entrambi gli imputati erano incaricati del trasporto, avevano le medesime mansioni e responsabilità e quindi "ben sarebbe potuto accadere che l'AP rientrasse all'improvviso in cabina per chiedere al CO di aiutarlo nelle operazioni di carico o per qualsiasi altro motivo, scoprendo l'attività criminosa dell'altro", pag. della sentenza impugnata); la configurabilità della circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 (già riconosciuta nella sua dimensione oggettiva a carico del coimputato ed estensibile sul piano soggettivo al ricorrente in considerazione della sua piena consapevolezza del trasporto di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina). Si tratta di considerazioni non manifestamente illogiche, essendo state applicate le regole della logica (a proposito della inverosimiglianza dell'occultamento della droga all'insaputa del ricorrente, anche in considerazione delle dimensioni della cabina di guida, della condivisione della stessa tra i due autisti per molte ore e dell'occultamento della cocaina in punti della cabina di uso comune e promiscuo e facilmente accessibili), le massime di comune esperienza (riguardo l'inverosimiglianza dell'affidamento di un carico di tale rilevanza a un soggetto inconsapevole) e i criteri legali (circa la configurabilità e l'estensibilità della circostanza aggravante), in modo da fornire giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214567; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369), che il ricorrente ha censurato proponendo una diversa lettura delle medesime risultanze (che non sono state travisate quanto all'esistenza di un solo materasso, che non è incompatibile con la presenza di due brande nella cabina), da contrappore a quella dei giudici di merito, che, però, è concorde, conforme nei criteri di valutazione delle prove, e non manifestamente illogica, come tale non suscettibile di rivisitazioni sul piano dell'apprezzamento delle prove e delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità. 6 5. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11/12/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Mario Pasquale Fortunato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 41191 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 11/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 novembre 2024 la Corte d'appello di Napoli, pronunciandosi a seguito dell'annullamento con rinvio disposto con la sentenza n. 42001 del 10 luglio 2019 sulla impugnazione proposta da IM AP nei confronti della sentenza del 26 ottobre 2018 della medesima Corte d'appello, di conferma della sentenza del 4 ottobre 2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso AP era stato condannato alla pena di dieci anni di reclusione e 30.000,00 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per avere, in concorso con OD CO, illecitamente detenuto e trasportato su un autoarticolato, occultata nella cabina di guida, sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di 14 chilogrammi), ha rideterminato la pena in otto anni di reclusione e 30.000,00 euro di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Anche avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato Mario Pasquale Fortunato, che lo ha affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta un vizio della motivazione nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, sottolineando che la sentenza rescindente aveva demandato al giudice del rinvio il compito di chiarire gli aspetti dai quali desumere sia la consapevolezza dell'imputato in ordine alla presenza della sostanza stupefacente a bordo dell'autoarticolato, sia la sua partecipazione al reato contestato, ma tali chiarimenti non erano stati forniti neppure dal giudice del rinvio, che aveva ribadito l'affermazione di responsabilità del ricorrente sulla base di una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria rispetto agli elementi di prova acquisiti, in particolare agli interrogatori resi all'udienza di convalida e ai verbali di perquisizione e sequestro. In particolare, sarebbero illogiche le affermazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata in ordine alla non veridicità di quanto dichiarato dal ricorrente a proposito del fatto di essere dipendente della Nuova Floricoltura Meridionale e alla presenza nella cabina dell'autoarticolato nel quale era stata occultata la sostanza stupefacente di un unico materasso utilizzato per il riposo, in quanto il ricorrente aveva dichiarato di essere dipendente della Flogistic, proprietaria del veicolo, e ciò era stato confermato anche dal coimputato CO;
in ogni caso tale dato sarebbe irrilevante rispetto alla prova della consapevolezza della sostanza stupefacente, con la conseguente illogicità della sua sottolineatura da parte della Corte d'appello; l'esistenza di un unico materasso utilizzato per il riposo non emergeva dai verbali di perquisizione e sequestro del 24 marzo 2017, né dall'interrogatorio reso il 27 marzo 2017 dal ricorrente in sede di convalida 2 dell'arresto, né dalla descrizione delle caratteristiche tecniche e di arredamento dell'autoarticolato fornite dal costruttore, con la conseguente illogicità della relativa affermazione da parte della Corte distrettuale, in quanto fondata sul travisamento dei dati probatori. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il travisamento delle prove in relazione alla ritenuta unicità del materasso adibito a letto, nonostante la presenza di due brande o materassi all'interno della cabina di guida dell'autoarticolato condotto dal ricorrente, in quanto nel verbale di perquisizione e sequestro non vi è alcuna descrizione della cabina di guida, né si attesta l'esistenza di un solo letto o di un solo materasso, ma vi si indica solamente il rinvenimento di 5 panetti di cocaina occultati all'interno di un materasso di colore nero adibito a letto degli autisti (oltre che di 2 panetti posti nel vano sopra il letto e di altri 5 nel vano in prossimità del frigo, per complessivi 12 panetti); la Corte distrettuale avrebbe, inoltre, omesso di considerare quanto dichiarato sul punto dal ricorrente, a proposito della esistenza di due brande nella cabina, delle quali il coimputato CO utilizzava quella inferiore (all'interno del cui materasso erano stati rinvenuti 5 panetti di cocaina) e il ricorrente quella superiore, come risultante dalle caratteristiche del veicolo indicate dal costruttore Volvo e dai dati di immatricolazione dello stesso. Il travisamento di tale dato probatorio aveva determinato nella Corte d'appello il fallace ragionamento in ordine alla consapevolezza del ricorrente circa la presenza della sostanza stupefacente all'interno dell'autoarticolato. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 110 cod. pen., 192, 533, 546 e 627, comma 3, cod. proc. pen., a causa della totale assenza di individuazione di elementi dimostrativi, oltre ogni ragionevole dubbio, del concorso del ricorrente nella condotta di detenzione della sostanza stupefacente, indicati nella sentenza impugnata nella presunta smentita del rapporto di dipendenza con l'impresa proprietaria dell'autoarticolato e nella, altrettanto presunta, unicità del materasso nella disponibilità degli autisti, disattendendo la richiesta di chiarimenti formulata nella sentenza rescindente. 2.4. Infine, con il quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90, nonché 59 e 110 cod. pen., con riferimento alla ritenuta consapevolezza da parte del ricorrente di partecipare al trasporto di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, fondata esclusivamente sul dato della consistenza oggettiva della sostanza sequestrata al coimputato e sulla supposizione della ricezione della informazione del quantitativo di sostanza trasportata, benché smentita dal coimputato CO, che aveva dichiarato che il ricorrente era all'oscuro del trasporto della sostanza stupefacente. Si contesta anche la configurabilità della circostanza aggravante della ingente quantità in quanto desunta solamente dal dato ponderale e non dalla conoscenza del quantitativo di principio attivo. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova premettere, per poter adeguatamente esaminare i motivi di ricorso, suscettibili di esame unitario per la loro intima connessione e la sovrapponibilità delle censure con essi formulate, tutte relative alla valutazione degli elementi di prova e alla adeguatezza e logicità della relativa motivazione, anche in relazione a quanto richiesto con la sentenza di annullamento con rinvio, che con tale sentenza, ossia la sentenza n. 42001 del 10 luglio 2019 (posto che la successiva sentenza, n. 34600 del 4 giugno 2021, ha riguardato, per IM AP, solo aspetti processuali e ha determinato l'annullamento senza rinvio della seconda sentenza della Corte d'appello di Napoli del 23 giugno 2020 con la trasmissione degli atti per il giudizio), la Quarta Sezione, nell'esaminare la posizione dell'attuale ricorrente, si .è così espressa "la Corte di appello fornisce una risposta insufficiente e contraddittoria ai motivi di gravame riguardanti il profilo della responsabilità del ricorrente, affermando genericamente di condividere la ricostruzione offerta dal primo Giudice e sostenendo la illogicità e la inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente, volte a giustificare la sua estraneità ai fatti. Il ragionamento spiegato, tuttavia, presenta elementi distonici e scarsamente convincenti sul piano logico che dovranno essere chiariti in sede di rinvio. Si legge, in motivazione, che l'AP ha sostenuto di essere all'oscuro della presenza dello stupefacente sul camion. Secondo quanto riferito, la droga avrebbe potuto essere stata occultata dal CO durante gli intervalli di tempo nei quali il ricorrente si era allontanato dal camion. La versione fornita dall'AP viene sostanzialmente confermata dal coimputato. La Corte di merito ritiene inverosimile tale prospettazione, affermando che dal controllo effettuato attraverso la scheda tachigrafica, questi allontanamenti non hanno mai superato le tre ore. Tale arco temporale, sostiene la Corte, sarebbe incompatibile con le "lungaggini di un'operazione di carico ed occultamento di 14 kg. di cocaina all'interno di un autoarticolato". La difesa obietta, condivisibilmente, che la spiegazione non soddisfa i criteri della logica e non tiene conto delle risultanze processuali. Dalle dichiarazioni del CO era emerso che tutto lo stupefacente ricevuto era contenuto in un unico borsone e che il collocamento dei panetti all'interno dell'autoarticolato, era avvenuto senza alcuna attività di smontaggio di parti del veicolo. Pertanto, afferma la difesa, per il compimento di tale operazione erano sufficienti anche pochi minuti. In realtà la Corte di merito confonde i tempi di sosta del veicolo con i tempi di allontanamento dell'AP e, comunque, offre una risposta incongrua al difensore, nella parte in cui sostiene che un intervallo di tre ore era da reputarsi insufficiente per occultare dodici panetti di cocaina. La sentenza impugnata dovrà quindi essere annullata 4 limitatamente alla posizione di AP IM con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. In sede di rinvio la Corte dovrà chiarire gli aspetti dai quali si desume la eventuale consapevolezza dell'AP circa la esistenza dello stupefacente a bordo dell'autoarticolato e gli elementi dai quali si ricava la sua partecipazione nel reato che gli viene addebitato. Le ragioni dell'annullamento hanno valore assorbente rispetto alle ulteriori deduzioni difensive" (pag. 6 della citata sentenza n. 42001 del 10 luglio 2019). 3. Tanto premesso, va, anzitutto, rammentato che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione, con cui si deduca la violazione di disposizioni di legge processuale, in particolare dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04), cosicché risultano inammissibili le censure sollevate dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso mediante le quali è stata denunciata la violazione di disposizioni di legge processuale con riferimento alla prova della partecipazione del ricorrente alla condotta contestata. 4. Nel merito le censure del ricorrente, in ordine alla illogicità della motivazione circa la sua consapevolezza della presenza della sostanza stupefacente occultata nella cabina di guida dell'autoarticolato che egli stesso conduceva dall'Olanda all'Italia (per trasportare un carico di fiori e bulbi), nonché a proposito della piena partecipazione al trasporto di tale sostanza, sono inammissibili, in quanto la Corte d'appello ha giustificato la conferma della affermazione di responsabilità con considerazioni non manifestazioni illogiche, che sono state censurate prospettando una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella concorde dei giudice di merito, sulla base di una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, che non è consentita, per giurisprudenza consolidata, nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata;
Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata;
Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata;
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). 5 La Corte distrettuale, nel disattendere le censure del ricorrente, ha sottolineato il nervosismo manifestato da entrambi gli imputati in occasione del controllo di polizia;
l'esistenza di un unico materasso adibito a letto (circostanza, questa, non incompatibile con l'esistenza nella cabina di guida di due brande, trattandosi di fatti diversi e non necessariamente correlati); la inverosimiglianza dell'affidamento di un trasporto lungo (dall'Olanda all'Italia) e rischioso (per la rilevanza e il valore del carico di cocaina trasportato) a un soggetto non pienamente consapevole;
l'occultamento della sostanza stupefacente oltre che nell'unico materasso anche nel vano sopra il letto e in quello prossimo al frigorifero (ossia in parti della cabina facilmente accessibili e di uso comune); l'inverosimiglianza dell'occultamento della droga all'insaputa del ricorrente, al momento del carico dei fiori e dei bulbi (anche in considerazione della circostanza che entrambi gli imputati erano incaricati del trasporto, avevano le medesime mansioni e responsabilità e quindi "ben sarebbe potuto accadere che l'AP rientrasse all'improvviso in cabina per chiedere al CO di aiutarlo nelle operazioni di carico o per qualsiasi altro motivo, scoprendo l'attività criminosa dell'altro", pag. della sentenza impugnata); la configurabilità della circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 (già riconosciuta nella sua dimensione oggettiva a carico del coimputato ed estensibile sul piano soggettivo al ricorrente in considerazione della sua piena consapevolezza del trasporto di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina). Si tratta di considerazioni non manifestamente illogiche, essendo state applicate le regole della logica (a proposito della inverosimiglianza dell'occultamento della droga all'insaputa del ricorrente, anche in considerazione delle dimensioni della cabina di guida, della condivisione della stessa tra i due autisti per molte ore e dell'occultamento della cocaina in punti della cabina di uso comune e promiscuo e facilmente accessibili), le massime di comune esperienza (riguardo l'inverosimiglianza dell'affidamento di un carico di tale rilevanza a un soggetto inconsapevole) e i criteri legali (circa la configurabilità e l'estensibilità della circostanza aggravante), in modo da fornire giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214567; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369), che il ricorrente ha censurato proponendo una diversa lettura delle medesime risultanze (che non sono state travisate quanto all'esistenza di un solo materasso, che non è incompatibile con la presenza di due brande nella cabina), da contrappore a quella dei giudici di merito, che, però, è concorde, conforme nei criteri di valutazione delle prove, e non manifestamente illogica, come tale non suscettibile di rivisitazioni sul piano dell'apprezzamento delle prove e delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità. 6 5. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11/12/2025