TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1920
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Cessata materia del contendere

    La normativa sopravvenuta (art. 7, co. 1, d.l. n. 95/2025) prevede la cessazione della materia del contendere in seguito all'accertamento del pagamento da parte delle Regioni. La ricorrente ha dichiarato di aver eseguito i pagamenti per tutte le Regioni.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per gli atti regionali di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano, rimettendo la causa al giudice ordinario.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza d'interesse

    Il Collegio non ravvisa un residuo interesse all'esame delle questioni di costituzionalità e compatibilità euronitaria sollevate in relazione al d.l. n. 34/2023, alla luce del disposto dell'art. 7, comma 1-bis, d.l. n. 95/2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1920
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1920
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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