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Sentenza breve 24 novembre 2025
Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 24/11/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01280/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 24/11/2025
N. 01072 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01280/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1280 del 2025, proposto da EL
OU, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Beggin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Mantova, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca del nulla osta P-MN/L/N/2025/102349 del 22.8.2025 notificato in pari data; N. 01280/2025 REG.RIC.
- del provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale P-MN/L/Q/2024/108510 del 19.9.2025 notificato in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Mantova e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa Beatrice
RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
EL OU, cittadino extracomunitario, è entrato in Italia a seguito del rilascio di visto di ingresso per lavoro stagionale ed ha ottenuto un permesso di soggiorno per tali motivi in data 27.3.2024, con scadenza al 21.12.2024.
Con istanza del 10.12.2024 lo straniero ha richiesto al SUI presso la Prefettura di
Mantova il rilascio di nulla osta alla conversione del titolo posseduto in un permesso per lavoro subordinato.
In data 21.8.2025 il SUI gli ha notificato il preavviso di rigetto, evidenziando la mancata produzione dei seguenti documenti: “- titolo con cui si detiene l'alloggio in corso di validità, corredato da documento identificativo dell'ospitante; - proposta di contratto di soggiorno firmata dal solo datore di lavoro e redatta completa di tutti i dati contrattuali e retributivi; - autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale redatta mediante apposito modello e firmata dal datore di lavoro”.
In assenza di riscontro, in data 19.9.2025 la Prefettura ha notificato al ricorrente il diniego dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a N. 01280/2025 REG.RIC.
lavoro subordinato, fondato sulla mancata produzione degli stessi documenti indicati nel preavviso di rigetto.
Precedentemente, il ricorrente aveva trasmesso una seconda istanza di conversione in data 1.3.2025, di contenuto identico alla prima in quanto “preso dal timore di trovarsi con un titolo di soggiorno scaduto”, e “stante la assenza di una risposta e dell'approssimarsi della scadenza del suo titolo di soggiorno”.
In data 21.6.2025 il SUI ha rilasciato il nulla osta secondo l'automatismo di cui all'art. 42 del d.l. 77/2022.
Successivamente, in data 6.8.2025, il SUI ha trasmesso al ricorrente il preavviso di revoca del nulla osta, evidenziando, da un lato, la mancata produzione dei seguenti documenti: “- titolo con cui si detiene l'alloggio in corso di validità, corredato da documento identificativo dell'ospitante; - proposta di contratto di soggiorno firmata dal solo datore di lavoro e redatta completa in tutte le sue parti e firmata dal datore di lavoro - autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale redatta mediante apposito modello e firmata dal datore di lavoro” e, dall'altro, che “il richiedente non risulta essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità ai fini della conversione, ovvero permesso di soggiorno scaduto da non più di sessanta giorni alla presentazione della domanda”.
Integrata la documentazione, il SUI ha revocato il nulla osta in data 22.8.2025 per le ragioni già indicate nel preavviso, precisando, quanto all'integrazione documentale effettuata dal ricorrente, che “quanto ivi dedotto non vale a superare integralmente i motivi ostativi come sopra rilevati, attesa la perdurante carenza della documentazione richiesta, ovvero di una proposta di contratto di soggiorno redatta completa di tutti i dati contrattuali e retributivi e di un'autocertificazione della posizione previdenziale
e fiscale firmata dal datore di lavoro”. N. 01280/2025 REG.RIC.
Con ricorso notificato in data 11 ottobre 2025, ritualmente depositato, EL
OU ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento, previa concessione di misure cautelari collegiali.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Mantova, depositando una relazione dell'Amministrazione con la documentazione pertinente.
All'udienza camerale del 19 novembre 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità del diniego per difetto assoluto di motivazione, in violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, sostenendo, in sintesi, che i documenti indicati dall'Amministrazione come mancanti erano in realtà completi di tutti i dati necessari al momento di presentazione della domanda (quanto al titolo di detenzione dell'alloggio, sarebbe stato prodotto il contratto di affitto, quanto allo stato di famiglia, lo stesso sarebbe stato presente tra gli allegati, quanto alla proposta di contratto, la stessa si presenterebbe compilata nei punti relativi al datore di lavoro, al lavoratore, nonché alle condizioni contrattuali ed altresì nel punto relativo alla dichiarazione alloggiativa; l'autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale sarebbe contenuta nella proposta di contratto sottoscritta dal datore di lavoro). Quanto al provvedimento di revoca del nulla osta, sostiene che, ai fini della conversione del permesso di soggiorno, non sarebbe previsto un termine perentorio per la presentazione della domanda.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per non aver considerato ai fini del rilascio del permesso la sussistenza di tutti i presupposti previsti per la conversione, e invoca l'applicabilità dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, in base al quale l'Amministrazione avrebbe dovuto N. 01280/2025 REG.RIC.
tenere in considerazione tutti gli elementi sopravvenuti al momento di presentazione della domanda. La Prefettura, avendo già rilasciato il nulla osta, avrebbe potuto convocare il lavoratore ed il datore di lavoro al fine di consentire in sede di sottoscrizione del contratto la regolarizzazione di carenze formali.
Il ricorso è complessivamente infondato.
Non sussiste, in primo luogo, il denunciato difetto motivazionale dei provvedimenti impugnati, avendo la Prefettura ampiamente argomentato in ordine alle ragioni delle determinazioni assunte.
Il provvedimento del 19.9.2025, di diniego della prima istanza del 10.12.2024, risulta legittimamente emesso in ragione delle carenze documentali riscontrate, posto che la documentazione trasmessa al momento di presentazione della domanda di conversione risulta incompleta, né l'interessato l'ha integrata a seguito del preavviso di rigetto.
Al riguardo, il ricorrente sostiene (i) quanto al titolo con cui si detiene l'alloggio, di aver prodotto sia il contratto di affitto sia i documenti del titolare di tale contratto; (ii) quanto alla proposta di contratto di soggiorno, che la stessa “si presenta compilata nei punti relativi al datore di lavoro, lavoratore, nonché condizioni contrattuali ed altresì nel punto relativo alla dichiarazione alloggiativa”; (iii) quanto all'autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale, la stessa sarebbe “presente proprio nella proposta di contratto sottoscritta sia dal lavoratore che dal datore di lavoro il quale, appunto in autodichiarazione”.
Esaminando il contenuto dei documenti prodotti dall'Amministrazione, si rileva tuttavia che gli stessi non consentono di dimostrare quanto sostenuto dall'interessato, posto che (i) con riguardo al titolo di detenzione dell'alloggio, risulta prodotta unicamente una comunicazione di ospitalità, avente validità di pochi mesi, da parte del datore di lavoro: lo stesso risulta indicato quale proprietario dell'immobile, ma tale qualità non è stata documentata, né risulta prodotto il contratto di affitto cui si riferisce il ricorso; (ii) nella proposta di contratto di soggiorno difettano tanto l'indicazione N. 01280/2025 REG.RIC.
della retribuzione quanto dell'inquadramento lavorativo; (iii) dallo stesso contratto di soggiorno si evince che sono stati autocertificati unicamente i dati relativi alla posizione previdenziale, mentre non risultano indicati quelli relativi alla posizione fiscale.
Il provvedimento risulta dunque legittimo laddove ha posto a fondamento del diniego le carenze documentali sopra menzionate, posto che l'acquisizione dei documenti richiesti risulta necessaria ai fini della conversione del permesso di soggiorno.
L'indicazione della retribuzione che verrà corrisposta al lavoratore e il corretto inquadramento lavorativo, unitamente alla certificazione dei dati reddituali del datore di lavoro, assolvono, infatti, ad una pluralità di funzioni, ed in particolare alla funzione di dimostrare la capacità economica dell'impresa e la sua idoneità a sostenere gli oneri connessi all'assunzione (cfr. in questo senso, sentenza della Sezione n. 649/2025), mentre la produzione di un titolo idoneo a comprovare la disponibilità di un alloggio stabile è indispensabile a fini di certezza della situazione abitativa, non potendo il permesso di soggiorno essere rilasciato in situazioni di precarietà alloggiativa (cfr.
TAR Lazio, sez. I-ter, n. 8632/2025).
Per tali ragioni, è evidente che la carenza di questi elementi ha natura sostanziale e non è qualificabile alla stregua di un'irregolarità sanabile ai sensi dell'art. 5 co. 5 del
TUI.
Le doglianze svolte con il ricorso risultano infondate anche con riguardo al provvedimento di revoca del nulla osta del 22.8.2025.
La predetta determinazione è sostenuta da due capi di motivazione indipendenti fra loro, ciascuno di per sé astrattamente idoneo a giustificare la decisione assunta: il primo profilo motivazionale riguarda l'impossibilità di conversione di un permesso di soggiorno stagionale scaduto al momento di presentazione della richiesta; il secondo concerne la mancanza di documentazione necessaria ai fini del buon esito dell'istanza. N. 01280/2025 REG.RIC.
Ne consegue che lo scrutinio delle doglianze sollevate avverso uno dei due capi di motivazione non è necessario laddove l'altro, in grado di sostenere autonomamente il provvedimento impugnato, venga ritenuto immune dalle censure denunciate.
Tanto precisato e muovendo dall'esame del profilo di censura dedotto con il primo motivo, inerente al primo capo di motivazione, risulta innanzitutto pacifico che il permesso di soggiorno stagionale posseduto dal ricorrente era scaduto da più di sessanta giorni al momento di presentazione dell'istanza di conversione: a fronte della scadenza del permesso il 21.12.2024, l'istanza è stata proposta in data 1.3.2023.
Ebbene tale circostanza è idonea a sorreggere il provvedimento impugnato laddove questo ha basato il diniego sul difetto di validità del permesso da convertire, posto che, come stabilito da questa Sezione nella sentenza n. 925/2025, le cui considerazioni sono qui richiamate ai sensi dell'art. 74 c.p.a., “ai fini della conversione del permesso stagionale è necessario che la relativa richiesta sia avanzata entro il termine di efficacia del titolo, o al più, per ragioni sistematiche derivanti dal coordinamento con
l'art. 5 co. 9 bis d.lgs. n. 286/1998, che disciplina le istanze di rinnovo, entro 60 giorni dalla sua scadenza”.
L'infondatezza del motivo di censura avverso uno dei due capi autonomi di motivazione del provvedimento rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze inerenti all'incompletezza dei documenti prodotti in sede procedimentale, per le ragioni sopra illustrate.
È agevole comunque rilevare come l'integrazione documentale effettuata dal ricorrente in riscontro al preavviso di rigetto si presenti ancora una volta incompleta: persistono, infatti, le carenze già evidenziate con riferimento ai documenti allegati alla prima istanza di conversione, difettando quantomeno l'indicazione della retribuzione e dell'inquadramento lavorativo nella proposta di contratto di soggiorno.
Alla luce di quanto precede, il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. N. 01280/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle Amministrazioni resistenti delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE AB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice RI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Beatrice RI GE AB N. 01280/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 24/11/2025
N. 01072 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01280/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1280 del 2025, proposto da EL
OU, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Beggin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Mantova, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca del nulla osta P-MN/L/N/2025/102349 del 22.8.2025 notificato in pari data; N. 01280/2025 REG.RIC.
- del provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale P-MN/L/Q/2024/108510 del 19.9.2025 notificato in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Mantova e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa Beatrice
RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
EL OU, cittadino extracomunitario, è entrato in Italia a seguito del rilascio di visto di ingresso per lavoro stagionale ed ha ottenuto un permesso di soggiorno per tali motivi in data 27.3.2024, con scadenza al 21.12.2024.
Con istanza del 10.12.2024 lo straniero ha richiesto al SUI presso la Prefettura di
Mantova il rilascio di nulla osta alla conversione del titolo posseduto in un permesso per lavoro subordinato.
In data 21.8.2025 il SUI gli ha notificato il preavviso di rigetto, evidenziando la mancata produzione dei seguenti documenti: “- titolo con cui si detiene l'alloggio in corso di validità, corredato da documento identificativo dell'ospitante; - proposta di contratto di soggiorno firmata dal solo datore di lavoro e redatta completa di tutti i dati contrattuali e retributivi; - autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale redatta mediante apposito modello e firmata dal datore di lavoro”.
In assenza di riscontro, in data 19.9.2025 la Prefettura ha notificato al ricorrente il diniego dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a N. 01280/2025 REG.RIC.
lavoro subordinato, fondato sulla mancata produzione degli stessi documenti indicati nel preavviso di rigetto.
Precedentemente, il ricorrente aveva trasmesso una seconda istanza di conversione in data 1.3.2025, di contenuto identico alla prima in quanto “preso dal timore di trovarsi con un titolo di soggiorno scaduto”, e “stante la assenza di una risposta e dell'approssimarsi della scadenza del suo titolo di soggiorno”.
In data 21.6.2025 il SUI ha rilasciato il nulla osta secondo l'automatismo di cui all'art. 42 del d.l. 77/2022.
Successivamente, in data 6.8.2025, il SUI ha trasmesso al ricorrente il preavviso di revoca del nulla osta, evidenziando, da un lato, la mancata produzione dei seguenti documenti: “- titolo con cui si detiene l'alloggio in corso di validità, corredato da documento identificativo dell'ospitante; - proposta di contratto di soggiorno firmata dal solo datore di lavoro e redatta completa in tutte le sue parti e firmata dal datore di lavoro - autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale redatta mediante apposito modello e firmata dal datore di lavoro” e, dall'altro, che “il richiedente non risulta essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità ai fini della conversione, ovvero permesso di soggiorno scaduto da non più di sessanta giorni alla presentazione della domanda”.
Integrata la documentazione, il SUI ha revocato il nulla osta in data 22.8.2025 per le ragioni già indicate nel preavviso, precisando, quanto all'integrazione documentale effettuata dal ricorrente, che “quanto ivi dedotto non vale a superare integralmente i motivi ostativi come sopra rilevati, attesa la perdurante carenza della documentazione richiesta, ovvero di una proposta di contratto di soggiorno redatta completa di tutti i dati contrattuali e retributivi e di un'autocertificazione della posizione previdenziale
e fiscale firmata dal datore di lavoro”. N. 01280/2025 REG.RIC.
Con ricorso notificato in data 11 ottobre 2025, ritualmente depositato, EL
OU ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento, previa concessione di misure cautelari collegiali.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Mantova, depositando una relazione dell'Amministrazione con la documentazione pertinente.
All'udienza camerale del 19 novembre 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità del diniego per difetto assoluto di motivazione, in violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, sostenendo, in sintesi, che i documenti indicati dall'Amministrazione come mancanti erano in realtà completi di tutti i dati necessari al momento di presentazione della domanda (quanto al titolo di detenzione dell'alloggio, sarebbe stato prodotto il contratto di affitto, quanto allo stato di famiglia, lo stesso sarebbe stato presente tra gli allegati, quanto alla proposta di contratto, la stessa si presenterebbe compilata nei punti relativi al datore di lavoro, al lavoratore, nonché alle condizioni contrattuali ed altresì nel punto relativo alla dichiarazione alloggiativa; l'autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale sarebbe contenuta nella proposta di contratto sottoscritta dal datore di lavoro). Quanto al provvedimento di revoca del nulla osta, sostiene che, ai fini della conversione del permesso di soggiorno, non sarebbe previsto un termine perentorio per la presentazione della domanda.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per non aver considerato ai fini del rilascio del permesso la sussistenza di tutti i presupposti previsti per la conversione, e invoca l'applicabilità dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, in base al quale l'Amministrazione avrebbe dovuto N. 01280/2025 REG.RIC.
tenere in considerazione tutti gli elementi sopravvenuti al momento di presentazione della domanda. La Prefettura, avendo già rilasciato il nulla osta, avrebbe potuto convocare il lavoratore ed il datore di lavoro al fine di consentire in sede di sottoscrizione del contratto la regolarizzazione di carenze formali.
Il ricorso è complessivamente infondato.
Non sussiste, in primo luogo, il denunciato difetto motivazionale dei provvedimenti impugnati, avendo la Prefettura ampiamente argomentato in ordine alle ragioni delle determinazioni assunte.
Il provvedimento del 19.9.2025, di diniego della prima istanza del 10.12.2024, risulta legittimamente emesso in ragione delle carenze documentali riscontrate, posto che la documentazione trasmessa al momento di presentazione della domanda di conversione risulta incompleta, né l'interessato l'ha integrata a seguito del preavviso di rigetto.
Al riguardo, il ricorrente sostiene (i) quanto al titolo con cui si detiene l'alloggio, di aver prodotto sia il contratto di affitto sia i documenti del titolare di tale contratto; (ii) quanto alla proposta di contratto di soggiorno, che la stessa “si presenta compilata nei punti relativi al datore di lavoro, lavoratore, nonché condizioni contrattuali ed altresì nel punto relativo alla dichiarazione alloggiativa”; (iii) quanto all'autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale, la stessa sarebbe “presente proprio nella proposta di contratto sottoscritta sia dal lavoratore che dal datore di lavoro il quale, appunto in autodichiarazione”.
Esaminando il contenuto dei documenti prodotti dall'Amministrazione, si rileva tuttavia che gli stessi non consentono di dimostrare quanto sostenuto dall'interessato, posto che (i) con riguardo al titolo di detenzione dell'alloggio, risulta prodotta unicamente una comunicazione di ospitalità, avente validità di pochi mesi, da parte del datore di lavoro: lo stesso risulta indicato quale proprietario dell'immobile, ma tale qualità non è stata documentata, né risulta prodotto il contratto di affitto cui si riferisce il ricorso; (ii) nella proposta di contratto di soggiorno difettano tanto l'indicazione N. 01280/2025 REG.RIC.
della retribuzione quanto dell'inquadramento lavorativo; (iii) dallo stesso contratto di soggiorno si evince che sono stati autocertificati unicamente i dati relativi alla posizione previdenziale, mentre non risultano indicati quelli relativi alla posizione fiscale.
Il provvedimento risulta dunque legittimo laddove ha posto a fondamento del diniego le carenze documentali sopra menzionate, posto che l'acquisizione dei documenti richiesti risulta necessaria ai fini della conversione del permesso di soggiorno.
L'indicazione della retribuzione che verrà corrisposta al lavoratore e il corretto inquadramento lavorativo, unitamente alla certificazione dei dati reddituali del datore di lavoro, assolvono, infatti, ad una pluralità di funzioni, ed in particolare alla funzione di dimostrare la capacità economica dell'impresa e la sua idoneità a sostenere gli oneri connessi all'assunzione (cfr. in questo senso, sentenza della Sezione n. 649/2025), mentre la produzione di un titolo idoneo a comprovare la disponibilità di un alloggio stabile è indispensabile a fini di certezza della situazione abitativa, non potendo il permesso di soggiorno essere rilasciato in situazioni di precarietà alloggiativa (cfr.
TAR Lazio, sez. I-ter, n. 8632/2025).
Per tali ragioni, è evidente che la carenza di questi elementi ha natura sostanziale e non è qualificabile alla stregua di un'irregolarità sanabile ai sensi dell'art. 5 co. 5 del
TUI.
Le doglianze svolte con il ricorso risultano infondate anche con riguardo al provvedimento di revoca del nulla osta del 22.8.2025.
La predetta determinazione è sostenuta da due capi di motivazione indipendenti fra loro, ciascuno di per sé astrattamente idoneo a giustificare la decisione assunta: il primo profilo motivazionale riguarda l'impossibilità di conversione di un permesso di soggiorno stagionale scaduto al momento di presentazione della richiesta; il secondo concerne la mancanza di documentazione necessaria ai fini del buon esito dell'istanza. N. 01280/2025 REG.RIC.
Ne consegue che lo scrutinio delle doglianze sollevate avverso uno dei due capi di motivazione non è necessario laddove l'altro, in grado di sostenere autonomamente il provvedimento impugnato, venga ritenuto immune dalle censure denunciate.
Tanto precisato e muovendo dall'esame del profilo di censura dedotto con il primo motivo, inerente al primo capo di motivazione, risulta innanzitutto pacifico che il permesso di soggiorno stagionale posseduto dal ricorrente era scaduto da più di sessanta giorni al momento di presentazione dell'istanza di conversione: a fronte della scadenza del permesso il 21.12.2024, l'istanza è stata proposta in data 1.3.2023.
Ebbene tale circostanza è idonea a sorreggere il provvedimento impugnato laddove questo ha basato il diniego sul difetto di validità del permesso da convertire, posto che, come stabilito da questa Sezione nella sentenza n. 925/2025, le cui considerazioni sono qui richiamate ai sensi dell'art. 74 c.p.a., “ai fini della conversione del permesso stagionale è necessario che la relativa richiesta sia avanzata entro il termine di efficacia del titolo, o al più, per ragioni sistematiche derivanti dal coordinamento con
l'art. 5 co. 9 bis d.lgs. n. 286/1998, che disciplina le istanze di rinnovo, entro 60 giorni dalla sua scadenza”.
L'infondatezza del motivo di censura avverso uno dei due capi autonomi di motivazione del provvedimento rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze inerenti all'incompletezza dei documenti prodotti in sede procedimentale, per le ragioni sopra illustrate.
È agevole comunque rilevare come l'integrazione documentale effettuata dal ricorrente in riscontro al preavviso di rigetto si presenti ancora una volta incompleta: persistono, infatti, le carenze già evidenziate con riferimento ai documenti allegati alla prima istanza di conversione, difettando quantomeno l'indicazione della retribuzione e dell'inquadramento lavorativo nella proposta di contratto di soggiorno.
Alla luce di quanto precede, il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. N. 01280/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle Amministrazioni resistenti delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE AB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice RI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Beatrice RI GE AB N. 01280/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO