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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6982/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202400017974 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il [...] (C. F.: CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica a I.G.E. Italia Gestione Esattoriali – ricorso teso ad ottenere la dichiarazione di nullità, illegittimità ed inefficacia del sollecito di pagamento n°
202400017974, relativo al pagamento della Tasi anno 2018 per la somma di €. 114,71 (cfr. allegato 1) a lui notificato a mezzo raccomandata a/r in data 23/09/24.
A fondamento del ricorso, il Ricorrente_1 ha posto numerosi motivi:
- difetto di notifica degli atti presupposti;
- inesistenza e nullità della motivazione;
- indeterminatezza del credito;
- intervenuta decadenza dei termini per la riscossione;
- intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita IGE S.r.l. resistendo al ricorso avversario sulla scorta della analitica confutazione delle tesi ivi esposte: ha, in particolare, fatto rilevare che il 20 gennaio 2024 era stata consegnata raccomandata – con avviso di ricevimento sottoscritto da persona addetta – l'atto presupposto ovvero l'avviso di accertamento n. 5290 del 15.11.2023.
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di premessa, mette conto ricordare tre principi di ordine generale.
i) in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V, 18 gennaio 2018
n. 1144);
ii) “in tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria” (Cass. Civ. Sez. V, 30 maggio
2017 n. 13584 del 30/05/2017; id. Cass. Civ. Sez. 6-5, n. 13963 del 05/06/2017; conf. id. n. 11929 del
28/05/2014);
iii) la notifica di un atto non formalmente sussumibile nelle categorie dell'art. 19 D.Lgs. 546/92 legittima l'impugnazione non già di esso (ovviamente qualora non vengano in rilievo profili di invalidità ad esso inerenti ed eventualmente rilevanti ai fini procedimentali), bensì degli atti pregressi, ma a condizione non solo del fatto che la richiesta della declaratoria di nullità ovvero di annullamento o infondatezza sia rivolta verso gli atti imperativi presupposti, ma anche che venga dedotta la loro invalidità sulla base della dichiarata impossibilità di loro preventiva conoscenza e dimostrazione di illegittimità;.
Nel caso in esame, IGE S.r.l. ha allegato, senza registrare cointestazione di sorta, l'avvenuta notifica in data
20 gennaio 2024 dell'avviso di accertamento n. 5290 del 15.11.2023, atto presupposto.
Atto che non risulta impugnato.
In tutta evidenza, tanto determina la radicale carenza di fondamento di tutti i motivi di gravame ed impone il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. VIII, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di IGE S.r.l., che liquida in euro 150 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% oltre IVA e CPA.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6982/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202400017974 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il [...] (C. F.: CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica a I.G.E. Italia Gestione Esattoriali – ricorso teso ad ottenere la dichiarazione di nullità, illegittimità ed inefficacia del sollecito di pagamento n°
202400017974, relativo al pagamento della Tasi anno 2018 per la somma di €. 114,71 (cfr. allegato 1) a lui notificato a mezzo raccomandata a/r in data 23/09/24.
A fondamento del ricorso, il Ricorrente_1 ha posto numerosi motivi:
- difetto di notifica degli atti presupposti;
- inesistenza e nullità della motivazione;
- indeterminatezza del credito;
- intervenuta decadenza dei termini per la riscossione;
- intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita IGE S.r.l. resistendo al ricorso avversario sulla scorta della analitica confutazione delle tesi ivi esposte: ha, in particolare, fatto rilevare che il 20 gennaio 2024 era stata consegnata raccomandata – con avviso di ricevimento sottoscritto da persona addetta – l'atto presupposto ovvero l'avviso di accertamento n. 5290 del 15.11.2023.
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di premessa, mette conto ricordare tre principi di ordine generale.
i) in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V, 18 gennaio 2018
n. 1144);
ii) “in tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria” (Cass. Civ. Sez. V, 30 maggio
2017 n. 13584 del 30/05/2017; id. Cass. Civ. Sez. 6-5, n. 13963 del 05/06/2017; conf. id. n. 11929 del
28/05/2014);
iii) la notifica di un atto non formalmente sussumibile nelle categorie dell'art. 19 D.Lgs. 546/92 legittima l'impugnazione non già di esso (ovviamente qualora non vengano in rilievo profili di invalidità ad esso inerenti ed eventualmente rilevanti ai fini procedimentali), bensì degli atti pregressi, ma a condizione non solo del fatto che la richiesta della declaratoria di nullità ovvero di annullamento o infondatezza sia rivolta verso gli atti imperativi presupposti, ma anche che venga dedotta la loro invalidità sulla base della dichiarata impossibilità di loro preventiva conoscenza e dimostrazione di illegittimità;.
Nel caso in esame, IGE S.r.l. ha allegato, senza registrare cointestazione di sorta, l'avvenuta notifica in data
20 gennaio 2024 dell'avviso di accertamento n. 5290 del 15.11.2023, atto presupposto.
Atto che non risulta impugnato.
In tutta evidenza, tanto determina la radicale carenza di fondamento di tutti i motivi di gravame ed impone il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. VIII, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di IGE S.r.l., che liquida in euro 150 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% oltre IVA e CPA.