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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1680/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6609/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3781/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 28/02/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249013833242000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239046436736000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012309658000
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: riforma parziale con vittoria di spese
Appellata DE: accoglimento dell'appello con vittoria di spese appellata Resistente_1: inammissibilità dell'appello o rigetto nel merito. Vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, con ricorso presentato alla CGT di primo grado di Napoli e notificato al Comune di Giugliano, all'DE ed all'agenzia delle entrate, impugnò i seguenti atti notificati l'1.7.2024:
a) intimazione di pagamento n. 071 2023 9046436736, dell'importo complessivo di € 10.162,22 avente ad oggetto:
a1) cartella n. 07120180013599141000 dell'importo complessivo di € 1.369,14, per Imu dovuta al Comune di Giugliano sugli immobili per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, presuntivamente notificata il 9.10.2018;
a2) cartella n. 07120180019636053001 dell'importo complessivo di € 965,41, per Irpef dell'anno 2013, presuntivamente notificata il 22.6.2018;
a3) Cartella n. 07120190060902156001 dell'importo complessivo di € 773,05, per Irpef dell'anno 2014, presuntivamente notificata l'8.6.2019;
a4) Avviso di accertamento n. TERTERM000123 dell'importo complessivo di € 7.054,62 per Irpef dell'anno
2009, presuntivamente notificato il 11.06.2014;
b) Intimazione di pagamento n. 071 2024 9013833242, dell'importo complessivo di € 7.087,33 avente ad oggetto:
b1) Avviso di accertamento n. TERTERM000123 dell'importo complessivo di € 7.054,62, per Irpef dell'anno
2009, presuntivamente notificato l'11.06.2014;
c) Intimazione di pagamento 071 2024 90123096 58/000, dell'importo complessivo di € 3.127,79 avente ad oggetto:
c1) cartella n. 07120180013599141000 dell'importo complessivo di € 1.375,82 per Imposta Comunale sugli immobili dovuta al Comune di Giugliano degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, presuntivamente notificata il
09.10.2018;
c2) cartella n. 07120180019636053001 dell'importo complessivo di € 972,12, per Irpef dell'anno 2013, presuntivamente notificata il 22.06.2018;
c3) cartella n. 07120190060902156001 dell'importo complessivo di € 779,85 per Irpef dell'anno 2014, presuntivamente notificata il 08.06.2019;.
La ricorrente ne dedusse l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituirono l'DE e l'agenzia delle entrate che, richiamando la documentazione prodotta relativa alle notifiche degli atti presupposti, chiesero il rigetto del ricorso.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 3781 emessa all'udienza del 17.2.2025 e depositata il 28.2.2025 accolse in parte il ricorso annullando integralmente l'intimazione di pagamento, la n. 071 2024
9013833242 e, relativamente al solo avviso di accertamento n. TERTERM000123, l'intimazione di pagamento impugnata n. 071 2023 9046436736 compensando le spese.
I primi giudici così motivarono la decisione.
1) la Cartella n. 07120180013599141000 dell'importo complessivo di € 1.369,14, emessa su ruolo formato dal Comune di Giugliano in Campania – Ufficio Tributi per Imposta Comunale sugli immobili degli anni 2008,
2009, 2010 e 2011, è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. dopo due accessi infruttuosi al domicilio della ricorrente con successivo deposito nella casa comunale e spedizione della raccomandata informativa ricevuta a mani proprie dalla stessa ricorrente il 9.10.2018;
2) la Cartella n. 07120180019636053001 dell'importo complessivo di € 965,41, emessa su ruolo formato dall'Amministrazione Finanziaria per Irpef dell'anno 2013, è stata notificata il 22.06.2018 a mani della ricorrente;
3) la Cartella n. 07120190060902156001 dell'importo complessivo di € 773,05, emessa su ruolo formato dall'Amministrazione Finanziaria per Irpef dell'anno 2014, è stata notificata in data 08.06.2019 a mani del marito con successiva spedizione della raccomandata informativa;
4) per l'Avviso di accertamento n. TERTERM000123 non vi è prova della notifica. Invero, si legge nelle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate che “per quanto riguarda l'accertamento n. TERTERM000123 per anno di imposta 2009… non è stato possibile reperire la documentazione relativa alla sua notifica”.
La decisione è stata appellata dall'agenzia delle entrate che ne ha chiesto la riforma nella parte in cui ha annullato ha annullato le due intimazioni di pagamento sub a), limitatamente all'avviso di accertamento n.
TERTERM000123 e l'intimazione di pagamento 071 2024 9013833242, fondata sullo stesso avviso di accertamento, perché non era stata fornita la prova della notifica dell'avviso di accertamento.
Si è costituita in giudizio l'DE che si è associata all'appello proposto dall'agenzia delle entrate.
Si è costituita in giudizio la Resistente_1 depositando controdeduzioni in data 4 febbraio 2026, concludendo per la inammissibilità dell'appello, perché fondato su documenti prodotti in questo grado di giudizio e, nel merito, per il rigetto con condanna della controparte al pagamento delle spese e loro distrazione al difensore antistatario.
Nella seduta del 17 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della agenzia delle entrate merita accoglimento in quanto il primo giudice non ha esaminato tutti gli atti prodotti in giudizio.
L'DE in primo grado ha prodotto ( allegati ai fll. 67 e seguenti delle controdeduzioni ) l'intimazione di pagamento n. 071 2019 90025812 44 del 15.1.2019 relativa all'avviso di accertamento TERTERM000123 con la prova della notifica costituita:
dalla relata di notifica del messo comunale in data 1.4.2019 nella quale si dava atto dell'esito infruttuoso di due accessi per assenza del destinatario, dell'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e del deposito alla casa comunale;
dall'attestazione di deposito alla casa comunale dall'avviso di deposito alla casa comunale con raccomandata spedita il 9.4.2019;
dalla restituzione della raccomandata per compiuta giacenza.
La notifica non è viziata.
La contribuente ha sostenuto che questi atti non sarebbero stati notificati, affermazione smentita dalla avvenuta produzione.
Questa intimazione non è stata impugnata.
La regolare notifica della intimazione determina l'interruzione del termine di prescrizione e rende improponibili in questa sede eccezioni sulla pretesa, sulla decadenza e su eventuale prescrizione maturata in epoca antecedente la notifica della stessa.
Si è dibattuto in giurisprudenza sulla individuazione delle eccezioni che possono essere sollevate dal contribuente con riferimento agli atti presupposti attraverso l'impugnazione di un atto successivo, nel caso in esame la intimazione di pagamento.
La Cassazione, con sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025, è tornata sulla delicata questione relativa alla possibilità di eccepire la prescrizione in occasione del ricorso contro l'intimazione di pagamento.
L'intimazione, prevista e disciplinata all'art. 50 comma 2 del DPR 602/73, è un atto impositivo che invita il contribuente al pagamento di importi prima della successiva esecuzione forzata.
L'atto deve essere notificato se, entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo (art. 29 del DL 78/2010), l'espropriazione (quindi il pignoramento) non ha avuto ancora inizio.
I giudici affermano che l'intimazione ad adempiere rappresenti un atto impugnabile in via autonoma e non facoltativa. L'atto è, infatti, riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19 comma 1 lett. e) del
DLgs. n. 546/92 (Cass. SS.UU. 31 marzo 2008 n. 8279 e Cass. 14 settembre 2022 n. 27093).
Di conseguenza, qualsiasi vizio dell'intimazione, nonché ogni causa di estinzione del credito, vanno fatti valere ricorrendo tempestivamente contro tale atto.
Quanto affermato vale a maggior ragione per la prescrizione: il contribuente ha l'onere – e non la mera facoltà – di impugnare l'intimazione di pagamento per eccepire la prescrizione dei crediti tributari maturata tra la notifica della cartella di pagamento e quella dell'intimazione.
In caso di mancata impugnazione il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. 5 agosto 2024 n. 22108 e Cass. 22 aprile 2024 n. 10736).
L'eccezione di prescrizione rimane, in sostanza, preclusa in sede di impugnazione delle eventuali misure cautelari, ovvero fermi e ipoteche salvo dalla notifica dell'intimazione sia decorso un ulteriore periodo di prescrizione.
L'appello va accolto.
Le spese, per l'esistenza di contrasti giurisprudenziali sulla impugnabilità facoltativa o obbligatoria della intimazione vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6609/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3781/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 28/02/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249013833242000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239046436736000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012309658000
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: riforma parziale con vittoria di spese
Appellata DE: accoglimento dell'appello con vittoria di spese appellata Resistente_1: inammissibilità dell'appello o rigetto nel merito. Vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, con ricorso presentato alla CGT di primo grado di Napoli e notificato al Comune di Giugliano, all'DE ed all'agenzia delle entrate, impugnò i seguenti atti notificati l'1.7.2024:
a) intimazione di pagamento n. 071 2023 9046436736, dell'importo complessivo di € 10.162,22 avente ad oggetto:
a1) cartella n. 07120180013599141000 dell'importo complessivo di € 1.369,14, per Imu dovuta al Comune di Giugliano sugli immobili per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, presuntivamente notificata il 9.10.2018;
a2) cartella n. 07120180019636053001 dell'importo complessivo di € 965,41, per Irpef dell'anno 2013, presuntivamente notificata il 22.6.2018;
a3) Cartella n. 07120190060902156001 dell'importo complessivo di € 773,05, per Irpef dell'anno 2014, presuntivamente notificata l'8.6.2019;
a4) Avviso di accertamento n. TERTERM000123 dell'importo complessivo di € 7.054,62 per Irpef dell'anno
2009, presuntivamente notificato il 11.06.2014;
b) Intimazione di pagamento n. 071 2024 9013833242, dell'importo complessivo di € 7.087,33 avente ad oggetto:
b1) Avviso di accertamento n. TERTERM000123 dell'importo complessivo di € 7.054,62, per Irpef dell'anno
2009, presuntivamente notificato l'11.06.2014;
c) Intimazione di pagamento 071 2024 90123096 58/000, dell'importo complessivo di € 3.127,79 avente ad oggetto:
c1) cartella n. 07120180013599141000 dell'importo complessivo di € 1.375,82 per Imposta Comunale sugli immobili dovuta al Comune di Giugliano degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, presuntivamente notificata il
09.10.2018;
c2) cartella n. 07120180019636053001 dell'importo complessivo di € 972,12, per Irpef dell'anno 2013, presuntivamente notificata il 22.06.2018;
c3) cartella n. 07120190060902156001 dell'importo complessivo di € 779,85 per Irpef dell'anno 2014, presuntivamente notificata il 08.06.2019;.
La ricorrente ne dedusse l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituirono l'DE e l'agenzia delle entrate che, richiamando la documentazione prodotta relativa alle notifiche degli atti presupposti, chiesero il rigetto del ricorso.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 3781 emessa all'udienza del 17.2.2025 e depositata il 28.2.2025 accolse in parte il ricorso annullando integralmente l'intimazione di pagamento, la n. 071 2024
9013833242 e, relativamente al solo avviso di accertamento n. TERTERM000123, l'intimazione di pagamento impugnata n. 071 2023 9046436736 compensando le spese.
I primi giudici così motivarono la decisione.
1) la Cartella n. 07120180013599141000 dell'importo complessivo di € 1.369,14, emessa su ruolo formato dal Comune di Giugliano in Campania – Ufficio Tributi per Imposta Comunale sugli immobili degli anni 2008,
2009, 2010 e 2011, è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. dopo due accessi infruttuosi al domicilio della ricorrente con successivo deposito nella casa comunale e spedizione della raccomandata informativa ricevuta a mani proprie dalla stessa ricorrente il 9.10.2018;
2) la Cartella n. 07120180019636053001 dell'importo complessivo di € 965,41, emessa su ruolo formato dall'Amministrazione Finanziaria per Irpef dell'anno 2013, è stata notificata il 22.06.2018 a mani della ricorrente;
3) la Cartella n. 07120190060902156001 dell'importo complessivo di € 773,05, emessa su ruolo formato dall'Amministrazione Finanziaria per Irpef dell'anno 2014, è stata notificata in data 08.06.2019 a mani del marito con successiva spedizione della raccomandata informativa;
4) per l'Avviso di accertamento n. TERTERM000123 non vi è prova della notifica. Invero, si legge nelle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate che “per quanto riguarda l'accertamento n. TERTERM000123 per anno di imposta 2009… non è stato possibile reperire la documentazione relativa alla sua notifica”.
La decisione è stata appellata dall'agenzia delle entrate che ne ha chiesto la riforma nella parte in cui ha annullato ha annullato le due intimazioni di pagamento sub a), limitatamente all'avviso di accertamento n.
TERTERM000123 e l'intimazione di pagamento 071 2024 9013833242, fondata sullo stesso avviso di accertamento, perché non era stata fornita la prova della notifica dell'avviso di accertamento.
Si è costituita in giudizio l'DE che si è associata all'appello proposto dall'agenzia delle entrate.
Si è costituita in giudizio la Resistente_1 depositando controdeduzioni in data 4 febbraio 2026, concludendo per la inammissibilità dell'appello, perché fondato su documenti prodotti in questo grado di giudizio e, nel merito, per il rigetto con condanna della controparte al pagamento delle spese e loro distrazione al difensore antistatario.
Nella seduta del 17 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della agenzia delle entrate merita accoglimento in quanto il primo giudice non ha esaminato tutti gli atti prodotti in giudizio.
L'DE in primo grado ha prodotto ( allegati ai fll. 67 e seguenti delle controdeduzioni ) l'intimazione di pagamento n. 071 2019 90025812 44 del 15.1.2019 relativa all'avviso di accertamento TERTERM000123 con la prova della notifica costituita:
dalla relata di notifica del messo comunale in data 1.4.2019 nella quale si dava atto dell'esito infruttuoso di due accessi per assenza del destinatario, dell'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e del deposito alla casa comunale;
dall'attestazione di deposito alla casa comunale dall'avviso di deposito alla casa comunale con raccomandata spedita il 9.4.2019;
dalla restituzione della raccomandata per compiuta giacenza.
La notifica non è viziata.
La contribuente ha sostenuto che questi atti non sarebbero stati notificati, affermazione smentita dalla avvenuta produzione.
Questa intimazione non è stata impugnata.
La regolare notifica della intimazione determina l'interruzione del termine di prescrizione e rende improponibili in questa sede eccezioni sulla pretesa, sulla decadenza e su eventuale prescrizione maturata in epoca antecedente la notifica della stessa.
Si è dibattuto in giurisprudenza sulla individuazione delle eccezioni che possono essere sollevate dal contribuente con riferimento agli atti presupposti attraverso l'impugnazione di un atto successivo, nel caso in esame la intimazione di pagamento.
La Cassazione, con sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025, è tornata sulla delicata questione relativa alla possibilità di eccepire la prescrizione in occasione del ricorso contro l'intimazione di pagamento.
L'intimazione, prevista e disciplinata all'art. 50 comma 2 del DPR 602/73, è un atto impositivo che invita il contribuente al pagamento di importi prima della successiva esecuzione forzata.
L'atto deve essere notificato se, entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo (art. 29 del DL 78/2010), l'espropriazione (quindi il pignoramento) non ha avuto ancora inizio.
I giudici affermano che l'intimazione ad adempiere rappresenti un atto impugnabile in via autonoma e non facoltativa. L'atto è, infatti, riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19 comma 1 lett. e) del
DLgs. n. 546/92 (Cass. SS.UU. 31 marzo 2008 n. 8279 e Cass. 14 settembre 2022 n. 27093).
Di conseguenza, qualsiasi vizio dell'intimazione, nonché ogni causa di estinzione del credito, vanno fatti valere ricorrendo tempestivamente contro tale atto.
Quanto affermato vale a maggior ragione per la prescrizione: il contribuente ha l'onere – e non la mera facoltà – di impugnare l'intimazione di pagamento per eccepire la prescrizione dei crediti tributari maturata tra la notifica della cartella di pagamento e quella dell'intimazione.
In caso di mancata impugnazione il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. 5 agosto 2024 n. 22108 e Cass. 22 aprile 2024 n. 10736).
L'eccezione di prescrizione rimane, in sostanza, preclusa in sede di impugnazione delle eventuali misure cautelari, ovvero fermi e ipoteche salvo dalla notifica dell'intimazione sia decorso un ulteriore periodo di prescrizione.
L'appello va accolto.
Le spese, per l'esistenza di contrasti giurisprudenziali sulla impugnabilità facoltativa o obbligatoria della intimazione vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese.