Art. 9. (Importo aggiuntivo pensionabile) 1. A decorrere dal 1° novembre 1999 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all' articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360 , e' incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:
Livello V lire 25.000
Livello VI lire 24.000
Livello VI-bis lire 23.000
Livello VII lire 22.000
Livello VII-bis lire 21.000
Livello VIII lire 20.000
Livello IX lire 18.000
2. A decorrere dal 31 dicembre 1999, l'importo aggiuntivo pensionabile e' ulteriormente incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:
Livello V lire 8.000
Livello VI lire 7.500
Livello VI-bis lire 7.000
Livello VII lire 7.000
Livello VII-bis lire 6.000
Livello VIII lire 6.000
Livello IX lire 5.000
3. I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile a regime, derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, sono:
Livello V lire 57.000
Livello VI lire 57.500
Livello VI-bis lire 58.000
Livello VII lire 59.000
Livello VII-bis lire 60.000
Livello VIII lire 61.000
Livello IX lire 63.000
Nota all'articolo 9
- Si trascrive il testo dell' articolo 4, comma 8, del DPR 10 maggio 1996, n. 360 : Articolo 4 (Indennita' di impiego, operativo). omissis - 8. A decorrere dal 1o gennaio 1997 compete un importo aggiuntivo pensionabile mensile lordo nelle seguenti misure:
===================================================================
Livello V................. L. 24.000
Livello VI................ L. 26.000
Livello VI-bis............ L. 28.000
Livello VII............... L. 30.000
Livello VII-bis........... L. 33.000
Livello VIII ............. L. 35.000
Livello IX................ L. 40.000
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Livello V lire 25.000
Livello VI lire 24.000
Livello VI-bis lire 23.000
Livello VII lire 22.000
Livello VII-bis lire 21.000
Livello VIII lire 20.000
Livello IX lire 18.000
2. A decorrere dal 31 dicembre 1999, l'importo aggiuntivo pensionabile e' ulteriormente incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:
Livello V lire 8.000
Livello VI lire 7.500
Livello VI-bis lire 7.000
Livello VII lire 7.000
Livello VII-bis lire 6.000
Livello VIII lire 6.000
Livello IX lire 5.000
3. I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile a regime, derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, sono:
Livello V lire 57.000
Livello VI lire 57.500
Livello VI-bis lire 58.000
Livello VII lire 59.000
Livello VII-bis lire 60.000
Livello VIII lire 61.000
Livello IX lire 63.000
Nota all'articolo 9
- Si trascrive il testo dell' articolo 4, comma 8, del DPR 10 maggio 1996, n. 360 : Articolo 4 (Indennita' di impiego, operativo). omissis - 8. A decorrere dal 1o gennaio 1997 compete un importo aggiuntivo pensionabile mensile lordo nelle seguenti misure:
===================================================================
Livello V................. L. 24.000
Livello VI................ L. 26.000
Livello VI-bis............ L. 28.000
Livello VII............... L. 30.000
Livello VII-bis........... L. 33.000
Livello VIII ............. L. 35.000
Livello IX................ L. 40.000
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