Art. 100-bis. ((All'avanzamento ad anzianita' congiunta al merito al grado di maresciallo di 1° classe sono ammessi i marescialli di 2ª classe con almeno quattro anni di anzianita' di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali, nel triennio che precede la data a dello scrutinio non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di "nella media" e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave.
Il giudizio di idoneita' e' formulato dalla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112))
Il giudizio di idoneita' e' formulato dalla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112))