Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01049/2025REG.PROV.COLL.
N. 00057/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2025, proposto da
IN LE, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Turturici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, RM Pa Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per Ammodernamento della Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
CE SE, FA ID, ZZ IO, Di ON AN, EL FA, non costituiti in giudizio;
AS LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 2952/2024, resa tra le parti, avente a oggetto il D.D.T n. 3232 del 10 agosto 2022 con cui l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali ha approvato la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 8 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale profilo Funzionario Avvocato (RAF-AVV), categoria professionale "D", posizione economica "D1” e proceduto alla nomina dei vincitori nella parte relativa ai punteggi attribuiti ai candidati AS LA, CE SE, FA ID, ZZ IO, Di ON AN e EL FA; nonché il verbale della Commissione esaminatrice n. 9 dell’1 agosto 2022; il provvedimento prot. n. 35408 del 14 aprile 2023; il D.D.G. m. 919 del 17 marzo 2023; il provvedimento prot. n. 103972 del 20 ottobre 2022; il D.D.G. n. 6212 del 21 dicembre 2023; il D.D.G. n. 844 del 21 marzo 2024; il provvedimento prot. 24639 del 21 marzo 2024; il provvedimento prot. 26496 del 27 marzo 2024; il provvedimento prot. 30578 dell’11 aprile 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, di RM Pa Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per Ammodernamento della Pa e di AS LA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il Cons. UN NA e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. IN LE ha proposto appello, con atto affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza del T.A.R. n. 2952/2024, pubblicata in data 28 ottobre 2024, che aveva dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e il primo e il secondo ricorso con motivi aggiunti e condannato la ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, al pagamento, in favore delle resistenti Amministrazioni e dei controinteressati costituiti in giudizio, delle spese del giudizio liquidate in euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuno, oltre oneri di legge ove dovuti.
2. Il Giudice di primo grado, in particolare, ha ritenuto le doglianze della ricorrente circa i punteggi attribuiti dalla Commissione ai controinteressati infondate perché la valutazione dei titoli di studio e di servizio, era stata effettuata, in base all’art. 7, comma 1, del bando, sulla base di quanto dichiarato dai candidati nella domanda di ammissione al concorso e che la mancata impugnazione del primo, del secondo e del terzo scorrimento della graduatoria del concorso per cui era causa, fino alla posizione n. 12, avrebbe comunque determinato l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti; il secondo ricorso con motivi aggiunti era inammissibile per carenza di interesse in quanto la ricorrente aveva chiesto l’annullamento degli atti con i quali era stata assunta e non la mera modifica della graduatoria e, comunque, il bando indicava il numero dei posti da coprire e non le specifiche sedi di servizio, atteso che tale determinazione era subordinata a successive valutazioni dell’Amministrazione concernenti le proprie e sopravvenute esigenze organizzative.
3. L’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, RM PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. e AS LA si sono costituiti nel giudizio.
4. CE SE, FA ID, ZZ IO, Di ON AN e EL FA, regolarmente evocati in giudizio, non hanno svolto difese.
5. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo e unico motivo deduce l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il giudice di primo grado aveva dichiarato, ai fini della condanna alle spese del giudizio, l’infondatezza del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, nonostante l’illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto il profilo della violazione e falsa applicazione del bando di concorso e dell’eccesso di potere per travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta. Più specificamente il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti risultavano essere fondati in ragione del fatto che l'art. 7, comma 3, del bando di concorso emanato con D.D.G. n. 5041 del 23 dicembre 2021, prevedeva che la valutazione dei titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione e anche l’esperienza professionale svolta per conto di pubbliche amministrazioni o di soggetti privati dovessero risultare da appositi contratti di lavoro ovvero da atti formali di incarico o di convenzione da esplicitarsi necessariamente nella domanda di partecipazione con i relativi estremi nella parte relativa ai titoli di servizio - esperienze professionali, come previsto dall'art. 7, comma 5, lett.a.3) del bando di concorso. La possibilità di procedere da parte dell'Amministrazione alla verifica dei titoli di servizio e delle esperienze professionali non esonerava i candidati medesimi dal fornire tutte le informazioni “complete” circa i titoli posseduti che pertanto andavano dichiarati sin da subito all'atto della presentazione della domanda di partecipazione. Quanto poi alla (asserita) improcedibilità del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti per come ritenuto dal Giudice di prime cure, nessuna eccezione era stata sollevata dalle controparti e, in ogni caso, la ricorrente non aveva interesse a impugnare il primo e il terzo scorrimento della graduatoria disposti rispettivamente con D.D.G. n. 242 del 25 gennaio 2023 e D.D.G. n.2412 del 13 giugno 2023, stante che rispetto ai candidati interessati dai suddetti scorrimenti nessun motivo di ricorso era stato proposto dall'appellante, essendo stato il punteggio dagli stessi riportato in graduatoria correttamente attribuito dalla Commissione esaminatrice e, quindi, non rivestendo i medesimi la posizione di soggetti controinteressati. Così come nessun interesse aveva l'appellante a impugnare il secondo scorrimento della graduatoria, sebbene con il D.D.G. n.644 del 6 marzo 2023 l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica avesse proceduto allo scorrimento della graduatoria e alla nomina del controinteressato dott. ZZ IO, stante che il medesimo aveva provveduto a rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico conferitogli in data 24 luglio 2023. Di contro, l'appellante aveva unicamente interesse a impugnare con ricorso per motivi aggiunti lo scorrimento della graduatoria disposto nei confronti dei controinteressati dott.ri CE SE, Di ON AN e FA ID.
1.1 Il motivo va accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
1.2 Nella specie, è pacifico tra le parti che, all'udienza pubblica dell'11 ottobre 2024, il difensore dell'appellante aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere in capo alla propria assistita in considerazione della circostanza che la medesima era risultata vincitrice di altro concorso, chiedendo la condanna alle spese del giudizio in virtù del principio della “soccombenza virtuale” in danno delle (sole) Amministrazioni resistenti e con compensazione delle spese nei confronti dei controinteressati (cfr. pag. 7 dell’atto di appello, par. 3). Di seguito, il giudice di primo grado ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo, nonché i primi e secondi motivi aggiunti in ragione della dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ha condannato la ricorrente “ al pagamento, in favore delle resistenti Amministrazioni e dei controinteressati costituiti in giudizio, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuno, oltre oneri di legge se dovuti ”.
1.3 Tanto premesso, va precisato che il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale comporta una delibazione sulla fondatezza della domanda, cui segue l'individuazione della parte soccombente in base a un giudizio ipotetico sulla fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, indipendentemente, dunque, dalle circostanze sopravvenute che hanno determinato la dichiarazione d’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a..
1.4 Sotto il profilo sistematico, il criterio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e che identifica la parte soccombente, alla stregua del principio di causalità, con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia dato causa alla lite, ovvero con quella che abbia tenuto nel processo un comportamento rilevatosi ingiustificato, e tale accertamento, ai fini della condanna al pagamento delle spese processuali, è rimesso al potere valutativo del giudice del merito (cfr. Cass., 16 marzo 2023, n. 7591 e Cass., 15 aprile 2025, n. 9860).
1.5 Ciò posto e per quel che rileva nella vicenda in esame, è utile ricordare che la statuizione di sopravvenuta carenza di interesse non comporta l’obbligo di fare applicazione del criterio della "soccombenza virtuale", così escludendo il potere del giudice di pervenire alla compensazione delle spese, totale o parziale, con la conseguenza che, pur individuata la parte ipoteticamente soccombente, è ben possibile disporre la compensazione delle spese processuali per motivi che devono essere indicati nella motivazione e che, peraltro, possono essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese (cfr. Cass., 23 dicembre 2010, n. 26083; Cass. 28 maggio 2015, n. 11130; Cass., 17 febbraio 2016, n. 3148 e, più di recente, Cass., 14 ottobre 2024, n. 26622).
1.6 Il Consiglio di Stato ha, al riguardo, affermato che nel processo amministrativo la compensazione delle spese di giudizio fra le parti è espressione di un ampio potere valutativo del giudice di primo grado, che è sostanzialmente sottratto al sindacato del giudice di appello, salva l’ipotesi di statuizioni irragionevoli, illogiche o abnormi, ravvisabili ad esempio in caso di condanna alle spese della parte vittoriosa, e che anche il principio della soccombenza, richiamato dall’art. 92 c.p.c. cui rinvia l’art. 26 c.p.a., riceve attenuazione nel processo amministrativo proprio tenuto conto della complessità delle regole che governano l’azione amministrativa, soggette a mutamento nel tempo con effetto sulla graduazione degli interessi dalla stessa coinvolti, alla cui cura è preposto l’organo pubblico chiamato in giudizio (Cons. Stato, sez. III, 4 luglio 2014, n. 3394 e, più di recente, Cons. Stato, sez. III. 6 febbraio 2025, n. 925).
1.7 Ciò posto, l’art 92 c.p.c., cui fa espresso richiamo l’art. 26 c.p.a., prevede al secondo comma le ipotesi al ricorrere delle quali il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, ovvero quando vi è soccombenza reciproca, oppure nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
1.8 È doveroso ricordare, inoltre, che su tale norma è intervenuta anche la pronuncia della Corte Cost. 19 aprile 2018, n.77, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, “ nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, parimenti idonee a evidenziare che la soccombenza è dovuta a elementi imprevisti e imprevedibili e sia evidente che la parte soccombente abbia adottato una condotta prudente ”.
1.9 Così delineati i principi normativi e giurisprudenziali che regolano la fattispecie in esame, ritiene questo Collegio che sussistano le condizioni per disporre la compensazione integrale delle spese processuali del giudizio di primo grado, tenuto conto, per l’appunto, delle peculiarità del caso concreto, che inducono a valorizzare l’andamento complessivo del processo in stretta correlazione all’azione amministrativa posta in essere dalle Amministrazioni interessate, che si è tradotta nell’assunzione di successivi provvedimenti, che hanno certamente inciso sulla graduazione degli interessi della ricorrente, nel senso di una loro evidente attenuazione, trattandosi di uno sviluppo dell’attività dell’Amministrazione comunque favorevole alla ricorrente; provvedimenti assunti dall’Amministrazione ( specificamente il D.D.G. n. 844 del 21 marzo 2024, con il quale l’Amministrazione ha disposto lo scorrimento della graduatoria del concorso sino alla posizione n. 18 occupata dalla ricorrente medesima; il provvedimento prot. 24639 del 21 marzo 2024, con cui l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha richiesto alla ricorrente di manifestare la volontà di accettare l'unica sede di servizio rimasta disponibile e di trasmettere la documentazione preliminare alla sottoscrizione del contratto; il provvedimento prot. 26496 del 27 marzo 2024, con cui l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha convocato la ricorrente per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato ), che le controparti, peraltro, non hanno inteso contestare nel giudizio, dovendosi, in proposito, valorizzare anche la richiesta espressamente formulata dalla ricorrente di compensare le spese processuali del primo grado di giudizio nei confronti dei controinteressati.
2. Per quanto esposto, l’appello va accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va disposta la compensazione tra le parti costituite delle spese processuali del primo grado del giudizio.
2.1 Ritiene il Collegio che, in ragione dell’esito del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre parimenti la compensazione delle spese di lite riferite al presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello (n. 57/2025 R.G.) come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, compensa fra le parti costituite le spese del giudizio di primo e di secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER de CO, Presidente
SE Chinè, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
UN NA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UN NA | ER de CO |
IL SEGRETARIO