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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 2327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2327 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 18.12.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5825 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Ariotto Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino alla via Avigliana, n.
7/68;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE- OGGETTO: riconoscimento della retribuzione professionale docente, della carta docenti ed indennità sostitutiva delle ferie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.10.2025, esponeva di Parte_1
essere dipendente, quantomeno per l'anno scolastico 2024/2025, del
[...]
con contratto a tempo determinato nel profilo di Controparte_1
docente presso l'Istituto Comprensivo “Calcedonia-S. Tommaso” di Salerno;
di aver stipulato, tuttavia, anche per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2025/2026 contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del convenuto . CP_1
Lamentava per l'anno scolastico 2020/2021 di non aver percepito la retribuzione professionale docenti (indennità prevista dall'art. 7 CCNL del
15.3.2001), per gli a.s. dal 2021/2022 al 2024/2025 di non aver usufruito di alcun giorno di ferie volontario a sua disposizione, venendo invece collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni, e, infine, per gli a.s.
dal 2021/2022 al 2025/2026 di non aver percepito la cd. “Carta elettronica del docente”, di importo pari ad € 500 annui.
Chiedeva, pertanto, la condanna del al Controparte_1
pagamento, in suo favore, dell'importo di € 209,68 a titolo di retribuzione professionale, di € 7.936,27 a titolo di indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturati e non goduti in relazione agli a.s. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
e 2024/2025 e di € 2.500,00 a titolo di riconoscimento della carta docente.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, il Controparte_1
sceglieva di non costituirsi in giudizio rimanendo contumace.
[...]
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è soltanto parzialmente fondato e va, Pt_1
pertanto, accolto nei limiti che si vengono qui a indicare.
In via preliminare occorre ricordare che il rito lavoro è strutturato secondo un sistema di decadenze e rigide preclusioni processuali finalizzate a pervenire ad una celere conclusione delle controversie. In particolare, il sistema prevede che la parte ricorrente è onerata di allegare compiutamente, con l'atto introduttivo del giudizio, i fatti costitutivi delle domande azionate, nonché
produrre le prove preesistenti e chiedere l'ammissione di quelle c.d.
costituende (art. 414 c.p.c.). Di contro, la parte resistente ha l'onere di costituirsi in giudizio nel termine di cui all'art. 416 c.p.c., a mezzo del deposito di una memoria difensiva con cui eventualmente eccepire l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto azionato dal ricorrente, contestare in modo specifico i medesimi fatti costitutivi della pretesa attorea,
disconoscere/contestare la produzione documentale della controparte,
produrre a sua volta documenti e chiedere l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori.
Orbene, va ribadito che il è rimasto Controparte_1
contumace. In via generale si deve precisare che "la contumacia del
convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato probatorio
in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere insieme ad altri
elementi, a formare il convincimento del giudice" (cfr. Cass. civ., Sez. III,
29.03.2007, n. 7739). La contumacia del convenuto, infatti, come chiarito dalla
Suprema Corte "al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad
alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma
lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il
contraddittorio" (ex multis Cass. Civ. Sez. L. 11.04.1985 n. 2410 e, conforme sul principio generale, Cass. civ., Sez. L., 09/12/1994, n, 10554). La mancata costituzione di una parte in primo grado o in appello non equivale, perciò,
all'ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e, allo stesso modo, non esclude il potere - dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr. Cass. civ. Sez. III, 12.07.2006,
n. 15777). In altri termini, la contumacia non altera in alcun modo gli oneri probatori incombenti sulla parte instante, che dovrà provare quanto dedotto nel ricorso,
ai sensi dell'art. 2697 c.c.: "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare
i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti
ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su
cui l'eccezione si fonda".
Chiarito ciò, scendendo nel merito, occorre evidenziare che relativamente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti, richiesta esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021, tale indennità non può essere riconosciuta.
Invero, la non ha documentato e, quindi, provato i fatti costitutivi a Pt_1
fondamento della prestazione richiesta, ovvero l'erogazione della retribuzione professionale.
Il ricorso depositato è carente di qualsiasi allegazione utile a sostegno della domanda attorea. Non è allegato né il contratto di lavoro stipulato alle dipendenze del nell'anno scolastico Controparte_1
2020/2021 né le buste paga relative a tale specifico anno.
È evidente la carenza di allegazione e il conseguente rigetto di tale domanda.
Relativamente, invece, all'indennità sostitutiva delle ferie tale domanda deve essere accolta. Sul punto di recente è intervenuta la Suprema Corte, la quale con sentenza n.
16715 del 17.6.2024 ha statuito che: “Il docente a tempo determinato che non
ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha
diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo
inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso
diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa
interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come
integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in
senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo
quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6
novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e
C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e
dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante
un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di
esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del
rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può
essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle
lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”.
(cfr. Cassazione civile sez. lav. - 17/06/2024, n. 16715).
Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva,
le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno
2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre Per_1
2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede,
senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività
didattica Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie,
permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie,
le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque,
dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei
periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è
obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che,
durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i
periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo
al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del
rapporto”.
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi
di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”.
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è
tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...),
sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti
e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del
rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e
raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali
più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore
del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di
responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6
maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità
sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117,
comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n.
2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse,
senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così
interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1,
commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è
consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative,
subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente
breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e
quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1°
settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012,
tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola
2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55
ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente,
con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è
avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n.
95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente,
il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità
di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli
è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite,
invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo,
informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito,
incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55,
della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita,
in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico,
durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno
(data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs.
n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro. Del tutto prive di pregio sono le considerazioni del giudice di appello in ordine alla portata applicativa della sentenza di questa sezione della S.C. n. 14268
del 5 maggio 2022, la quale espressamente chiarisce la portata dell'approvazione della legge n. 228 del 2012 in materia di ferie. Ne deriva l'accoglimento dei motivi esposti.
(...) La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano,
in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine
alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo
determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di
sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore
di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso
della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in
quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del
2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve
essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica
del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica
che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal
datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle
ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra
il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
L'applicazione dei principi, appena richiamati, al caso di specie consente di accogliere la domanda attorea atteso che risulta incontestato che la stessa non abbia goduto della totalità delle ferie maturate, non potendosi considerare giorni di ferie quelli tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.
Inoltre, il non ha dato dimostrazione di aver inutilmente invitato il CP_1
docente a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso,
del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Sul punto, pare sufficiente richiamare la recente pronunzia con cui la Corte di
Cassazione ha chiarito questo specifico aspetto affermando che “ il docente a
tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di
sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore
di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso
della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva,
in quanto la normativa interna ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95
del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 deve
essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica
che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal
datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle
ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.(cfr. Cass. Civ, sez. Lavoro,
5 maggio 2022 n. 14268).
Pertanto, la domanda va accolta con conseguente condanna del a CP_1
corrispondere alla ricorrente l'importo di € 7.936,27 a titolo di indennità
sostitutive per ferie maturate e non godute oltre interessi legali dal dovuto al saldo, stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36,
Legge 724/1994, le quali escludono che, per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte
Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav., 20
luglio 2020, n. 13624).
Infine, con riferimento al riconoscimento della carta docenti per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2025/2026 tale emolumento può essere riconosciuto soltanto per il periodo dal 2021/2022 al 2024/2025 in quanto per l'anno scolastico 2025/2026 la non allega alcun contratto di lavoro e, Pt_1
pertanto, non prova di aver lavorato in questo specifico anno.
Sul punto occorre preliminarmente richiamare la normativa e la giurisprudenza delineatasi nella fattispecie che ci occupa. L'art 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere
la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di
euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto
di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque
utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_2
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e
del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta
non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_3
e con il RGL n. 4687/2022 Ministro dell'economia e delle finanze,
[...]
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta
di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili
di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione
dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e
dei benefici collegati alla Carta medesima.”
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e
con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_3
rappresentative di categoria”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), all'art. 2 che “
1. I docenti di ruolo a tempo
indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a
tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il assegna Controparte_2
la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni
scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di
ciascun anno scolastico al Controparte_2
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di
[...]
ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le
variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi
della causa della variazione. Il Controparte_2
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun
[...]
docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo
importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo
indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso
per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3
non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la
sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente
all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle
risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno
scolastico successivo. Il Controparte_2
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto
di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita
all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “
1. Ciascuna Carta ha un
valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando
quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso
disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa
di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio
finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della
medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero
eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata
sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di
cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun
docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità
della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della
mancata utilizzazione.”
Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede all'art. 2 che “
1. Il valore nominale di
ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in
forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet
attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa
vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede
la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste
dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati
presso il attraverso i quali Controparte_2
è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4.
L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un
acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della
legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le
strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che
“
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei
per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole
militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Richiamata la normativa di riferimento, come detto, sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della
Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di formazione CP_1
“a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è
obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Peraltro, tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla
Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarità rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015.
Secondo quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza in esame, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.,
invero: “L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra
docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e
opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1
dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba)
essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare
che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli
appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della
l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti,
un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità
dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta
lacuna”.
Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, si è espressa anche la
Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267
TFUE. La Corte, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-
450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, affermando che la “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE
del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che
essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a
tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_2
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EU. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante
una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni
teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e
spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di
connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a
distanza”.
La Corte di Giustizia UE ha innanzitutto affermato che l'indennità di € 500,00
annui di cui alla c.d. “carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Si legge, invero, nella sentenza suddetta che: “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015,
tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti,
la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per
quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1
competenze professionali.
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento
di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività
necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , CP_1
dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che
la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante
dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.
[…]
“38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per
l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione
continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di
cui al procedimento principale come «condizione di impiego”.
La Corte di Giustizia UE ha poi affermato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comparabili dal
punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste,
e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di rapporti di lavoro CP_1
a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio
finanziario di cui al procedimento principale”.
La Corte ha poi verificato come non esista una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti, evidenziando che secondo una giurisprudenza costante della Corte, “la nozione di «ragioni oggettive» richiede
che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di
elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui
trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e
trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità,
sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali
elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle
funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo
determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente,
dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato
membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”.
“ […] ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia
sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo
determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli
obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a
tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore
a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del
lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del
lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Occorre, infine, richiamare i principi affermati dalla Suprema Corte in recentissima sentenza n. 29961, pubblicata il 27 ottobre 2023 a cui il giudicante intende dare continuità.
La Corte di legittimità, pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015), ha affermato i seguenti principî di diritto:
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4,
comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è
decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Orbene, nel caso di specie, risulta provato documentalmente (si vedano i contratti agli atti) che la parte ricorrente, negli anni scolastici (dal 2021/2022 al
2024/2025) ha svolto incarichi di supplenza sino al 30 giugno;
avendo la parte ricorrente svolto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche o annuali, alla stessa compete in misura piena il beneficio in questione;
in parte
qua l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (cfr. Cass. n. 29961/2023, punto 8 della motivazione).
Spetta, pertanto, alla parte ricorrente l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (euro 500,00 per ciascun anno scolastico).
A tali rilievi consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, previo accertamento del diritto della parte ricorrente all'attribuzione da parte del della c.d. carta docente per il valore nominale di € 500,00 per ciascun CP_1
anno scolastico.
Invero, il beneficio in questione, a ben vedere, non si sostanzia nella semplice dazione di una somma di denaro da parte dell'Amministrazione ed in favore delle parti ricorrenti, bensì, in una carta elettronica su cui viene caricato il predetto importo, finalizzato all'acquisto di beni funzionali alla formazione del docente, trattandosi, per come chiarito dalla SC, di un'obbligazione di pagamento a scopo vincolato;
sul punto, si richiama Cass. n. 29961/23 che, al punto 12.2., ha chiarito che l'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, va dichiarato il diritto della
[...]
a fruire della carta docente, con conseguente condanna del Pt_1 CP_1
convenuto ad emettere analogo buono elettronico di spesa, finalizzato al medesimo scopo, dell'importo nominale dovuto (euro 500,00 annui) per la mancata fruizione del medesimo durante gli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
La soccombenza reciproca costituita dall'accoglimento (peraltro soltanto parziale) di talune domande e dal rigetto di altre giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5825 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del p.t., così provvede:
[...] CP_3
1) accoglie soltanto parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento in favore della della somma Controparte_1 Pt_1
di 7.936,27 € a titolo di indennità sostitutive per ferie maturate e non godute per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 oltre interessi legali dal dovuto al saldo e dell'importo nominale di € 2.000,00 a titolo di riconoscimento della carta docenti per i medesimi anni scolastici;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 18.12.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 18.12.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5825 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Ariotto Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino alla via Avigliana, n.
7/68;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE- OGGETTO: riconoscimento della retribuzione professionale docente, della carta docenti ed indennità sostitutiva delle ferie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.10.2025, esponeva di Parte_1
essere dipendente, quantomeno per l'anno scolastico 2024/2025, del
[...]
con contratto a tempo determinato nel profilo di Controparte_1
docente presso l'Istituto Comprensivo “Calcedonia-S. Tommaso” di Salerno;
di aver stipulato, tuttavia, anche per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2025/2026 contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del convenuto . CP_1
Lamentava per l'anno scolastico 2020/2021 di non aver percepito la retribuzione professionale docenti (indennità prevista dall'art. 7 CCNL del
15.3.2001), per gli a.s. dal 2021/2022 al 2024/2025 di non aver usufruito di alcun giorno di ferie volontario a sua disposizione, venendo invece collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni, e, infine, per gli a.s.
dal 2021/2022 al 2025/2026 di non aver percepito la cd. “Carta elettronica del docente”, di importo pari ad € 500 annui.
Chiedeva, pertanto, la condanna del al Controparte_1
pagamento, in suo favore, dell'importo di € 209,68 a titolo di retribuzione professionale, di € 7.936,27 a titolo di indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturati e non goduti in relazione agli a.s. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
e 2024/2025 e di € 2.500,00 a titolo di riconoscimento della carta docente.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, il Controparte_1
sceglieva di non costituirsi in giudizio rimanendo contumace.
[...]
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è soltanto parzialmente fondato e va, Pt_1
pertanto, accolto nei limiti che si vengono qui a indicare.
In via preliminare occorre ricordare che il rito lavoro è strutturato secondo un sistema di decadenze e rigide preclusioni processuali finalizzate a pervenire ad una celere conclusione delle controversie. In particolare, il sistema prevede che la parte ricorrente è onerata di allegare compiutamente, con l'atto introduttivo del giudizio, i fatti costitutivi delle domande azionate, nonché
produrre le prove preesistenti e chiedere l'ammissione di quelle c.d.
costituende (art. 414 c.p.c.). Di contro, la parte resistente ha l'onere di costituirsi in giudizio nel termine di cui all'art. 416 c.p.c., a mezzo del deposito di una memoria difensiva con cui eventualmente eccepire l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto azionato dal ricorrente, contestare in modo specifico i medesimi fatti costitutivi della pretesa attorea,
disconoscere/contestare la produzione documentale della controparte,
produrre a sua volta documenti e chiedere l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori.
Orbene, va ribadito che il è rimasto Controparte_1
contumace. In via generale si deve precisare che "la contumacia del
convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato probatorio
in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere insieme ad altri
elementi, a formare il convincimento del giudice" (cfr. Cass. civ., Sez. III,
29.03.2007, n. 7739). La contumacia del convenuto, infatti, come chiarito dalla
Suprema Corte "al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad
alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma
lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il
contraddittorio" (ex multis Cass. Civ. Sez. L. 11.04.1985 n. 2410 e, conforme sul principio generale, Cass. civ., Sez. L., 09/12/1994, n, 10554). La mancata costituzione di una parte in primo grado o in appello non equivale, perciò,
all'ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e, allo stesso modo, non esclude il potere - dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr. Cass. civ. Sez. III, 12.07.2006,
n. 15777). In altri termini, la contumacia non altera in alcun modo gli oneri probatori incombenti sulla parte instante, che dovrà provare quanto dedotto nel ricorso,
ai sensi dell'art. 2697 c.c.: "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare
i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti
ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su
cui l'eccezione si fonda".
Chiarito ciò, scendendo nel merito, occorre evidenziare che relativamente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti, richiesta esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021, tale indennità non può essere riconosciuta.
Invero, la non ha documentato e, quindi, provato i fatti costitutivi a Pt_1
fondamento della prestazione richiesta, ovvero l'erogazione della retribuzione professionale.
Il ricorso depositato è carente di qualsiasi allegazione utile a sostegno della domanda attorea. Non è allegato né il contratto di lavoro stipulato alle dipendenze del nell'anno scolastico Controparte_1
2020/2021 né le buste paga relative a tale specifico anno.
È evidente la carenza di allegazione e il conseguente rigetto di tale domanda.
Relativamente, invece, all'indennità sostitutiva delle ferie tale domanda deve essere accolta. Sul punto di recente è intervenuta la Suprema Corte, la quale con sentenza n.
16715 del 17.6.2024 ha statuito che: “Il docente a tempo determinato che non
ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha
diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo
inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso
diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa
interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come
integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in
senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo
quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6
novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e
C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e
dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante
un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di
esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del
rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può
essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle
lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”.
(cfr. Cassazione civile sez. lav. - 17/06/2024, n. 16715).
Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva,
le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno
2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre Per_1
2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede,
senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività
didattica Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie,
permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie,
le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque,
dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei
periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è
obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che,
durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i
periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo
al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del
rapporto”.
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi
di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”.
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è
tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...),
sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti
e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del
rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e
raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali
più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore
del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di
responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6
maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità
sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117,
comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n.
2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse,
senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così
interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1,
commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è
consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative,
subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente
breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e
quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1°
settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012,
tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola
2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55
ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente,
con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è
avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n.
95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente,
il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità
di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli
è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite,
invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo,
informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito,
incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55,
della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita,
in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico,
durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno
(data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs.
n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro. Del tutto prive di pregio sono le considerazioni del giudice di appello in ordine alla portata applicativa della sentenza di questa sezione della S.C. n. 14268
del 5 maggio 2022, la quale espressamente chiarisce la portata dell'approvazione della legge n. 228 del 2012 in materia di ferie. Ne deriva l'accoglimento dei motivi esposti.
(...) La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano,
in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine
alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo
determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di
sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore
di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso
della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in
quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del
2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve
essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica
del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica
che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal
datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle
ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra
il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
L'applicazione dei principi, appena richiamati, al caso di specie consente di accogliere la domanda attorea atteso che risulta incontestato che la stessa non abbia goduto della totalità delle ferie maturate, non potendosi considerare giorni di ferie quelli tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.
Inoltre, il non ha dato dimostrazione di aver inutilmente invitato il CP_1
docente a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso,
del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Sul punto, pare sufficiente richiamare la recente pronunzia con cui la Corte di
Cassazione ha chiarito questo specifico aspetto affermando che “ il docente a
tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di
sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore
di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso
della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva,
in quanto la normativa interna ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95
del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 deve
essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica
che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal
datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle
ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.(cfr. Cass. Civ, sez. Lavoro,
5 maggio 2022 n. 14268).
Pertanto, la domanda va accolta con conseguente condanna del a CP_1
corrispondere alla ricorrente l'importo di € 7.936,27 a titolo di indennità
sostitutive per ferie maturate e non godute oltre interessi legali dal dovuto al saldo, stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36,
Legge 724/1994, le quali escludono che, per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte
Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav., 20
luglio 2020, n. 13624).
Infine, con riferimento al riconoscimento della carta docenti per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2025/2026 tale emolumento può essere riconosciuto soltanto per il periodo dal 2021/2022 al 2024/2025 in quanto per l'anno scolastico 2025/2026 la non allega alcun contratto di lavoro e, Pt_1
pertanto, non prova di aver lavorato in questo specifico anno.
Sul punto occorre preliminarmente richiamare la normativa e la giurisprudenza delineatasi nella fattispecie che ci occupa. L'art 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere
la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di
euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto
di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque
utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_2
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e
del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta
non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_3
e con il RGL n. 4687/2022 Ministro dell'economia e delle finanze,
[...]
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta
di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili
di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione
dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e
dei benefici collegati alla Carta medesima.”
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e
con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_3
rappresentative di categoria”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), all'art. 2 che “
1. I docenti di ruolo a tempo
indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a
tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il assegna Controparte_2
la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni
scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di
ciascun anno scolastico al Controparte_2
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di
[...]
ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le
variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi
della causa della variazione. Il Controparte_2
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun
[...]
docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo
importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo
indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso
per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3
non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la
sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente
all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle
risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno
scolastico successivo. Il Controparte_2
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto
di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita
all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “
1. Ciascuna Carta ha un
valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando
quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso
disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa
di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio
finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della
medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero
eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata
sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di
cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun
docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità
della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della
mancata utilizzazione.”
Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede all'art. 2 che “
1. Il valore nominale di
ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in
forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet
attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa
vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede
la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste
dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati
presso il attraverso i quali Controparte_2
è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4.
L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un
acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della
legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le
strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che
“
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei
per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole
militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Richiamata la normativa di riferimento, come detto, sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della
Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di formazione CP_1
“a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è
obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Peraltro, tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla
Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarità rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015.
Secondo quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza in esame, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.,
invero: “L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra
docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e
opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1
dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba)
essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare
che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli
appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della
l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti,
un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità
dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta
lacuna”.
Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, si è espressa anche la
Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267
TFUE. La Corte, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-
450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, affermando che la “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE
del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che
essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a
tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_2
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EU. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante
una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni
teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e
spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di
connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a
distanza”.
La Corte di Giustizia UE ha innanzitutto affermato che l'indennità di € 500,00
annui di cui alla c.d. “carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Si legge, invero, nella sentenza suddetta che: “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015,
tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti,
la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per
quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1
competenze professionali.
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento
di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività
necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , CP_1
dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che
la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante
dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.
[…]
“38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per
l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione
continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di
cui al procedimento principale come «condizione di impiego”.
La Corte di Giustizia UE ha poi affermato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comparabili dal
punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste,
e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di rapporti di lavoro CP_1
a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio
finanziario di cui al procedimento principale”.
La Corte ha poi verificato come non esista una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti, evidenziando che secondo una giurisprudenza costante della Corte, “la nozione di «ragioni oggettive» richiede
che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di
elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui
trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e
trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità,
sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali
elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle
funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo
determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente,
dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato
membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”.
“ […] ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia
sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo
determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli
obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a
tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore
a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del
lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del
lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Occorre, infine, richiamare i principi affermati dalla Suprema Corte in recentissima sentenza n. 29961, pubblicata il 27 ottobre 2023 a cui il giudicante intende dare continuità.
La Corte di legittimità, pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015), ha affermato i seguenti principî di diritto:
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4,
comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è
decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Orbene, nel caso di specie, risulta provato documentalmente (si vedano i contratti agli atti) che la parte ricorrente, negli anni scolastici (dal 2021/2022 al
2024/2025) ha svolto incarichi di supplenza sino al 30 giugno;
avendo la parte ricorrente svolto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche o annuali, alla stessa compete in misura piena il beneficio in questione;
in parte
qua l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (cfr. Cass. n. 29961/2023, punto 8 della motivazione).
Spetta, pertanto, alla parte ricorrente l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (euro 500,00 per ciascun anno scolastico).
A tali rilievi consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, previo accertamento del diritto della parte ricorrente all'attribuzione da parte del della c.d. carta docente per il valore nominale di € 500,00 per ciascun CP_1
anno scolastico.
Invero, il beneficio in questione, a ben vedere, non si sostanzia nella semplice dazione di una somma di denaro da parte dell'Amministrazione ed in favore delle parti ricorrenti, bensì, in una carta elettronica su cui viene caricato il predetto importo, finalizzato all'acquisto di beni funzionali alla formazione del docente, trattandosi, per come chiarito dalla SC, di un'obbligazione di pagamento a scopo vincolato;
sul punto, si richiama Cass. n. 29961/23 che, al punto 12.2., ha chiarito che l'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, va dichiarato il diritto della
[...]
a fruire della carta docente, con conseguente condanna del Pt_1 CP_1
convenuto ad emettere analogo buono elettronico di spesa, finalizzato al medesimo scopo, dell'importo nominale dovuto (euro 500,00 annui) per la mancata fruizione del medesimo durante gli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
La soccombenza reciproca costituita dall'accoglimento (peraltro soltanto parziale) di talune domande e dal rigetto di altre giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5825 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del p.t., così provvede:
[...] CP_3
1) accoglie soltanto parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento in favore della della somma Controparte_1 Pt_1
di 7.936,27 € a titolo di indennità sostitutive per ferie maturate e non godute per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 oltre interessi legali dal dovuto al saldo e dell'importo nominale di € 2.000,00 a titolo di riconoscimento della carta docenti per i medesimi anni scolastici;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 18.12.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro