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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/12/2025, n. 2915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2915 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.ro 3784/2019 R.G., avente ad oggetto opposizione a precetto, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Libera Vona del foro di Potenza ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Melfi (PZ) alla Via Paolo Savino n.22 presso lo studio del proprio difensore
-ATTORE - OPPONENTE-
E
, nata a Rionero in [...] il [...], ivi residente a[...]
N.20, C.F.: ed elettivamente domiciliata in Potenza alla Via Pretoria N.18, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Elisabetta Lioi del Foro di Potenza, che la rappresenta e difende, giusta mandato rilasciato a margine dell'atto di precetto del 16.12.2019
-CONVENUTA-OPPOSTA-
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 27.12.2019 il sig. proponeva opposizione al precetto Parte_1 notificatogli in data 20.12.2019 dalla sig.ra , con il quale era stato nei suoi confronti Controparte_1 intimato il pagamento della somma di € 7.186,84, dovuta per l'anticipazione di spese straordinarie relative alle due figlie minori e con riferimento agli anni 2014-2015- Persona_1 Persona_2
2016-2017-2018 ed in virtù di quanto statuito nella sentenza di divorzio N.401/2014 pronunciata il
27.11.2014 dal Tribunale di Potenza, munita di formula esecutiva il 2.12.2019. Tanto al fine di ottenere il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, quale coniuge affidatario delle figlie minori, dal 2014 a novembre 2019, oltre un acconto relativo ai lavori condominiali.
A sostegno dell'opposizione l'opponente eccepiva: 1) l'illegittimità dell'atto di precetto per intervenuta prescrizione relativamente ai crediti fino a novembre 2014 compresi;
2) l'illegittimità dell'atto di precetto per carenza di titolo;
3) l'illegittimità dell'atto di precetto in quanto le spese richieste non sono dovute perché comprese nell'assegno di mantenimento;
4) l'illegittimità dell'atto di precetto relativamente alle spese del e alle spese condominiali;
5) l'illegittimità dell'atto di precetto Parte_2 per carenza del preventivo consenso di . Presentava contestualmente istanza di Parte_1 sospensione, anche inaudita parte, dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 401/2014 emessa dal
Tribunale di Potenza il 27.11.2017, munita di formula esecutiva in data 02.12.2019, per gravissimi elementi di illegittimità del titolo esecutivo e del precetto.
Concludeva, in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di cui sopra;
nel merito, per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione delle somme di cui al precetto;
per la carenza del titolo esecutivo;
in subordine, chiedeva che tutte le somme intimate fossero poste a carico esclusivo della convenuta opposta.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.06.2020 si costituiva in giudizio la sig.ra
[...]
, contestando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e sostenuto. Si CP_1 opponeva ad ogni richiesta di controparte perché generica e priva di ogni supporto probatorio.
Riteneva pienamente legittimi il titolo esecutivo nonché il precetto ed assumeva che la somma precettata ed intimata fosse dovuta in quanto documentata e provata per tabulas.
Assumeva che fosse dovuto il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, quale coniuge affidatario delle figlie minori, dal 2014 a novembre 2019, oltre ad un acconto relativo ai lavori condominiali. Depositava, a fondamento di quanto chiesto la sentenza n. 401/2014 con pedissequo atto di precetto, provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio laddove, a pag. 3, delle condizioni, condivise e sottoscritte, risulta che il padre corrisponderà il 50% delle spese straordinarie non voluttuarie (mediche, scolastiche, ecc) a fronte di documentazione di spesa.
Concludeva: per il rigetto integrale dell'opposizione; in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento delle somme intimate o di quelle che risulteranno in sede di giudizio in favore dell'opposta. Il tutto con vittoria delle spese di causa da distrarsi in favore dell'avv. dichiaratosi antistatario.
In corso di causa il Giudice designato, con provvedimento del 30.04.2021 depositato il 3.05.2021, accoglieva l'istanza di sospensione avanzata dall'opponente con procedimento cautelare iscritto al
NRG 3784 sub-2/2019, rinviando per la liquidazione delle spese alla definizione della causa di merito.
Concessi i termini ex art.183, VI comma c.p.c. le parti depositavano le rispettive memorie.
Articolati dalle parti i propri mezzi istruttori, con ordinanza resa all'udienza del 12.05.2021 il Giudice ammetteva le prove testimoniali richieste a mezzo dei testi indicati.
A seguito di alcuni rinvii della causa, dovuti all'emergenza epidemiologica da Covid 19, espletate le prove per testi, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e, dopo diversi rinvii, all'udienza del 25.06.2025, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di repliche.
Preliminarmente si dà atto che nel corso del giudizio è stato esperito il tentativo di mediazione, con esito negativo, con conseguente procedibilità della domanda.
Nel giudizio di opposizione, come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, il creditore opposto assume la posizione sostanziale di attore e deve provare l'esistenza del credito, mentre il debitore opponente conserva l'onere di provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato.
All'udienza del 26.10.2022, venivano escussi i testi indicati dalle parti.
La teste indicata da parte opposta, ha confermato sostanzialmente tutti i capitoli di prova Tes_1 articolati dalla difesa di . In particolare, ha attestato che alla figlia nel 2019 Controparte_1 Per_1 venne effettivamente diagnosticato un linfedema indurativo alla gamba e che informò CP_1 tempestivamente l'ex coniuge di tale circostanza. Ha inoltre confermato che Parte_1 CP_1 pagò tutte le spese e i costi delle cure necessarie per la figlia, che fu puntualmente e Parte_1 preventivamente avvisato di tutti gli esborsi, ma che non ha mai versato la quota del 50% delle spese mediche dovute.
Quanto agli studi musicali, la teste ha confermato che ha sempre studiato clarinetto, seguito Per_1 corsi, superato esami, ricevuto premi e diplomi e frequentava il Conservatorio "Gesualdo da Venosa",
e che il padre non ha mai corrisposto il 50% della spesa per l'acquisto del clarinetto (€ Parte_1
2.770,00), sebbene preventivamente informato.
Ha infine attestato che operaia FIAT, con il suo stipendio affronta in via esclusiva ogni spesa CP_1 straordinaria per le due figlie, mentre versa solo l'assegno mensile di mantenimento. Pt_1
La teste indicata da parte opponente, ha confermato che i sigg.ri e Testimone_2 Parte_1
dalla separazione hanno interloquito principalmente con messaggi ed email a causa Controparte_1 dei rapporti tesi conseguenti alle numerose denunce reciproche, circostanza che tuttavia non incide sulla debenza delle spese straordinarie documentate.
Le risultanze istruttorie confermano sostanzialmente la regolarità delle spese straordinarie sostenute da , la loro necessità nell'interesse delle figlie, l'informazione preventiva fornita a Controparte_1
e il mancato versamento da parte di quest'ultimo della quota del 50% dovuta. Parte_1
L'opponente, a motivo dell'opposizione, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale per le spese straordinarie relative all'anno 2014, sostenendo che non risultano atti interruttivi del termine prescrizionale.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, gli assegni di mantenimento, avendo natura di prestazioni periodiche, sono soggette a prescrizione quinquennale ex art. 2948 comma I n. 4 c.c. la prescrizione è quinquennale per ogni singolo rateo non pagato, decorrendo dalla scadenza di ciascuna mensilità. Diversamente, le spese straordinarie sono soggette alla prescrizione decennale perchè non sono considerati pagamenti periodici.
Nel caso di specie, l'atto di precetto è stato notificato il 20.12.2019 ne consegue che non risultano prescritte le spese straordinarie che, non avendo carattere periodico e neppure alimentare il termine di prescrizione è quello ordinario di dieci anni.
Come correttamente evidenziato dall'opposta, la richiesta di rimborso delle spese straordinarie è stata inoltrata al Toce con Racc. A.R. del 17.10.2019, e come da atto di precetto, risulta la somma pari ad euro 6.745,93 specificamente dettagliata per gli anni 2014, 2015, 2016 2017 e 2018 oltre interessi, spese e compensi per un totale complessivo di euro 7.186,84.
L'opponente contesta, tra l'altro, l'idoneità della sentenza di divorzio a costituire titolo esecutivo per le spese straordinarie, ed assume che le stesse non sono dovute perchè rientrano nell'assegno di mantenimento.
La questione trova soluzione nei consolidati principi giurisprudenziali secondo cui il provvedimento con il quale si stabilisce che il genitore paghi pro quota le spese straordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, a condizione che il genitore creditore alleghi e documenti l'effettiva sopravvenienza degli esborsi e la relativa entità.
Nel caso di specie, la sentenza di divorzio n.401/2014 emessa dal Tribunale di Potenza ha confermato la proposta conciliativa sottoscritta dalle parti all'udienza del 7.10.2014, che al punto 7) prevedeva che: …."il padre corrisponderà alla , nelle consuete modalità, la somma di € 200,00 Controparte_1 al mese per ciascuna delle figlie, oltre rivalutazione ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie non voluttuarie (mediche, scolastiche, etc,) a fronte di documentazione di spesa".
Tale previsione costituisce idoneo titolo esecutivo per le spese straordinarie, purché il genitore creditore alleghi e documenti l'effettiva sopravvenienza degli esborsi e la relativa entità.
Dalla disamina della documentazione versata in atti emerge che le spese straordinarie dettagliatamente indicate dalla resistente nell'atto di precetto rientrino nel novero delle spese ormai acclarate "straordinarie" dalla giurisprudenza prevalente.
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, le spese straordinarie che si presentano sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura ed integrano, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto.
In relazione alle spese sportive, corsi di danza e di musica, nonché iscrizione al Conservatorio e l'acquisto del clarinetto, le spese in esame, di importo non esagerato, sono senz'altro straordinarie e prive del carattere della voluttuarietà, tenuto conto che l'attività sportiva e l'educazione musicale sono, soprattutto ad un'età come quella delle figlie della coppia, di estrema utilità per la loro formazione personale ed il loro sviluppo psicofisico.
Quanto alle spese mediche, in particolare con riferimento ai massaggi di linfodrenaggio per la figlia i contestati massaggi si sono resi necessari a seguito di un esame ecocolordoppler per un Per_1 linfedema indurativo alla caviglia ed il è stato regolarmente informato dalla con mail Pt_1 CP_1 del 13.6.2019 con allegate fotografie illustrative della caviglia.
Le risultanze istruttorie hanno confermato la necessità e la non voluttuarietà delle spese contestate, in particolare, per quanto riguarda i massaggi di linfodrenaggio per la figlia la prova Per_1 testimoniale ha attestato la reale necessità medica derivante dal diagnosticato linfedema indurativo alla gamba, confermando quanto già documentalmente provato con i certificati medici versati in atti.
Analogamente, per quanto concerne l'acquisto del clarinetto e le spese per il Conservatorio, è emerso dall'istruttoria che la figlia ha sempre coltivato la passione musicale con risultati eccellenti, Per_1 conseguendo premi, attestati e diplomi, e la frequenza al Conservatorio "Gesualdo da Venosa" con profitto, tutte circostanze che dimostrano la non voluttuarietà ma la necessità formativa di tali spese.
L'opponente eccepisce, ancora, la mancanza del preventivo consenso per tutte le spese straordinarie.
Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, non è configurabile a carico del genitore affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie che corrispondano al maggiore interesse del figlio.
La giurisprudenza di merito ha precisato che il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente ed informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivano spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare, quali le spese scolastiche e le spese mediche ordinarie.
Nel caso di specie, dalla disamina della documentazione versata in causa emerge come il sia Pt_1 stato sempre preventivamente informato dalla convenuta in relazione ad ogni singola spesa straordinaria per le due figlie, senza che il medesimo abbia dedotto validi motivi di dissenso.
Come emerso dalle risultanze istruttorie, la teste ha confermato che era Tes_1 Parte_1 sempre preventivamente informato delle spese straordinarie da sostenere per le figlie, senza che il medesimo abbia mai manifestato validi motivi di dissenso. Tale circostanza trova riscontro nella copiosa documentazione versata in causa, costituita da email, sms e comunicazioni varie inviate dalla al in relazione ad ogni singola spesa. CP_1 Pt_1
Quanto alle spese condominiali, va osservato che la Suprema Corte ha precisato che devono essere rimborsati tutti gli interventi che permettono al bene comune di conservare la sua destinazione d'uso, ex art. 1110 c.c.
Tuttavia, nel caso di specie, dall'importo dovuto andrà decurtata la modesta somma di € 112,35, quale quota a carico del per i lavori condominiali, non essendo stata fornita adeguata prova della loro Pt_1 necessità straordinaria.
L'opposizione proposta deve, pertanto, essere disattesa nei limiti che seguono.
Dalle risultanze processuali e dall'istruttoria espletata emerge che le spese straordinarie ammontano ad euro 6.745,93 oltre ad interessi, spese e compensi per un totale di euro 7.186,84 e da tale somma va decurtato l'importo di € 112,35 per i lavori condominiali. Le altre spese straordinarie risultano pienamente giustificate dalle risultanze testimoniali che hanno confermato la loro necessità, la regolare informazione preventiva fornita a e il mancato versamento della quota dovuta. Parte_1
Per quanto emerso ed accertato, dall'importo complessivo azionato di € 7.186,84 deve essere decurtata la somme di € 112,35, per cui l'importo determinato ed effettivamente dovuto dal Pt_1 ammonta ad € 7.074,49 e per l'effetto, va dichiarata la nullità parziale dell'atto di precetto limitatamente all'importo di euro 112,35 con efficacia dello stesso solo per l'importo corretto di euro
7.074,49.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Vanno integralmente compensate le spese del procedimento di natura cautelare iscritto al NRG 3784 sub 2/2019.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella composizione di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Annulla parzialmente il precetto per cui è causa limitatamente alla parte eccedente l'importo dovuto e dichiara l'efficacia e la validità dello stesso per la cifra accertata di euro 7.074,49 e per l'effetto, dichiara che la convenuta opposta ha diritto di procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata nei confronti dell'attore opponente per l'importo di € 7.074,49, oltre interessi Parte_1 legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta , delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, nella misura di € 3.500,00 oltre rimborso spese generali del 15% IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Elisabetta Lioi per dichiarato anticipo.
Così deciso in Potenza, il 18.12.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano