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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/04/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 150/2024, assunta in decisione all'udienza cartolare del 7 marzo 2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in Paliano (FR) via Fontana Barabba, rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Massimo Meleo (C.F. ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frosinone, Via Aldo Moro n. 306;
ATTORE - OPPONENTE
Contro
nata a [...], il [...] (c.f. ), residente Controparte_1 C.F._3
in Valmontone Roma, Via Napoli n. 8, e nata a [...] Controparte_2
(Roma), il 09.04.1987, (c.f. residente in [...], C.F._4 rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. del Foro di Velletri Controparte_1
(c.f. ) e dall'avv. del foro di Tivoli (c.f. C.F._3 Controparte_2
ed elettivamente domiciliate presso i rispettivi studi ove dichiarano C.F._4
di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di legge.
CONVENUTE – OPPOSTE
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Conclusioni:
1 Per l'attore – opponente: “In via principale e nel merito, previo accertamento della inesistenza del titolo esecutivo, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace l'atto di precetto opposto per tutti i motivi esposti in narrativa;
Condannare le convenute ex art. 96 II comma c.p.c; Condannare le convenute al rimborso delle spese del presente giudizio;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Per le convenute - opposte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza dell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.pc. per tutti motivi esposti in narrativa 3) nel merito, disattendere e rigettare tutte le domande proposte dalla controparte nell'atto di citazione in opposizione per tutti motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze, onorari e spese generali del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia Controparte_1 Controparte_2
dell'atto di precetto notificatogli in data 18/10/2023 e l'accertamento dell'inesistenza del titolo esecutivo azionato, costituito dalla sentenza del Tribunale di Velletri n. 1003/2023 pubblicata in data 23/05/2023 (rep n. 1829/2023), per carenza di legittimazione attiva delle opposte ad agire esecutivamente nei suoi confronti. In particolare, deduce l'opponente, non sussisterebbe la legittimazione delle opposte a richiedere il pagamento delle spese di lite oggetto di precetto, in quanto, nel dispositivo del titolo esecutivo azionato, avente ad oggetto la sentenza resa all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal nei confronti della è riportata la seguente Pt_1 Parte_2
statuizione: il Giudice “… omissis……condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € 7.052,00 per compensi oltre spese generali, oltre
IVA e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge”. A fronte di ciò, a dire dell'opponente, la parte opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusasi con la sentenza azionata, è solamente la e non anche le intimanti. Parte_2 Parte_2
Differita l'udienza ex art. 171 bis c.p.c., in data 22/3/2024, si costituivano le opposte
[...]
e che chiedevano dichiararsi l'inammissibilità CP_1 Controparte_2
dell'opposizione proposta e, nel merito, ne chiedevano il rigetto, evidenziando che con ordinanza del 20 marzo 2024, il Tribunale di Velletri adito, aveva provveduto alla correzione dell'errore materiale ex artt. 287 – 288 c.p.c., disponendo la distrazione delle spese di lite
2 liquidate in favore dell'avv. e dell'avv. quali Controparte_1 Controparte_2
antistatarie (cfr. doc. 5, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
All'udienza del 31 maggio 2024, il Giudice, atteso il carattere documentale della trattazione, rinviava per la decisione della causa previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. Si perveniva così all'udienza del 7 marzo 2025, svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito della quale, viste le note di udienza depositate dalle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Tanto premesso, l'opposizione promossa da deve qualificarsi quale Parte_1
opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c. essendo contestato il difetto di legittimazione attiva delle creditrici intimanti.
La domanda, come formulata, deve tuttavia essere rigettata.
Ed invero, l'omessa indicazione nel titolo esecutivo azionato con l'atto di precetto notificato in data 18/10/2023, della distrazione delle spese in favore dell'avv. e dell'avv. CP_1 deve ritenersi, pacificamente, frutto di errore materiale. CP_2
Sul punto, basti richiamare l'ordinanza di correzione di errore materiale, emessa dal
Tribunale di Velletri in data 20 marzo 2024, ai sensi degli artt. 287 – 288 c.p.c., con la quale dispone che dove è scritto “ condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € 7.052,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA e CPA
e tutti gli ulteriori oneri di legge” si deve intendere e leggere “condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € 7.052,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge da distrarsi in favore degli
Avv. ti e dichiaratesi antistatarie”, ordinando che tale Controparte_1 Controparte_2
correzione sia annotata sull'originale della suddetta sentenza.
In diritto, con riferimento al tema della correzione degli errori materiali dei titoli esecutivi, giova richiamare l'orientamento della S.C. sancito da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17349 del
18/08/2011 tale per cui: << Il principio per il quale, nel processo esecutivo, il titolo esecutivo deve esistere al momento in cui inizia l'azione esecutiva, non potendosi formare successivamente, e deve permanere per tutta la durata dell'esecuzione, è rispettato quando, posta a base dell'esecuzione una sentenza costituente titolo giudiziale, questa sia stata successivamente corretta a seguito di procedimento di correzione di errore materiale ex art. 287 cod. proc. civ. e l'esecuzione prosegua sulla
3 base della parte corretta della sentenza, poiché la correzione di errore materiale non comporta, di per sé, la formazione di un nuovo e diverso titolo esecutivo;
qualora si assuma, invece, che con la correzione della sentenza si sia dato luogo ad una differente statuizione, la sentenza relativamente alla parte corretta va impugnata ai sensi dell'art. 288, quarto comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che, in mancanza di impugnazione (o di suo rigetto, anche in rito), l'esecuzione validamente prosegue (anche) sulla base della parte corretta della sentenza”.
Ebbene, tenuto conto che nelle more è intervenuta ordinanza di correzione di errore materiale, in assenza altresì di impugnazione della sentenza, relativamente alla parte corretta, ai sensi dell'art. 288, co. IV, c.p.c., deve ritenersi che le intimanti avv.
[...]
e avv. abbiano correttamente azionato il titolo esecutivo con CP_1 Controparte_2
il precetto notificato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per lo scaglione da 5.201,00 euro a 26.000,00, parametrati sui valori minimi in ragione della semplicità delle questioni affrontate e della natura documentale della trattazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− Rigetta l'opposizione promossa da Parte_1
− condanna la parte opponente a rifondere le spese di lite nei Parte_1
confronti delle parti opposte avv. e avv. per Controparte_1 Controparte_2
l'importo di 1.700,00 euro oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA.
Così deciso in Velletri, il 2 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Luisa Di Serafino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 150/2024, assunta in decisione all'udienza cartolare del 7 marzo 2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in Paliano (FR) via Fontana Barabba, rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Massimo Meleo (C.F. ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frosinone, Via Aldo Moro n. 306;
ATTORE - OPPONENTE
Contro
nata a [...], il [...] (c.f. ), residente Controparte_1 C.F._3
in Valmontone Roma, Via Napoli n. 8, e nata a [...] Controparte_2
(Roma), il 09.04.1987, (c.f. residente in [...], C.F._4 rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. del Foro di Velletri Controparte_1
(c.f. ) e dall'avv. del foro di Tivoli (c.f. C.F._3 Controparte_2
ed elettivamente domiciliate presso i rispettivi studi ove dichiarano C.F._4
di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di legge.
CONVENUTE – OPPOSTE
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Conclusioni:
1 Per l'attore – opponente: “In via principale e nel merito, previo accertamento della inesistenza del titolo esecutivo, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace l'atto di precetto opposto per tutti i motivi esposti in narrativa;
Condannare le convenute ex art. 96 II comma c.p.c; Condannare le convenute al rimborso delle spese del presente giudizio;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Per le convenute - opposte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza dell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.pc. per tutti motivi esposti in narrativa 3) nel merito, disattendere e rigettare tutte le domande proposte dalla controparte nell'atto di citazione in opposizione per tutti motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze, onorari e spese generali del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia Controparte_1 Controparte_2
dell'atto di precetto notificatogli in data 18/10/2023 e l'accertamento dell'inesistenza del titolo esecutivo azionato, costituito dalla sentenza del Tribunale di Velletri n. 1003/2023 pubblicata in data 23/05/2023 (rep n. 1829/2023), per carenza di legittimazione attiva delle opposte ad agire esecutivamente nei suoi confronti. In particolare, deduce l'opponente, non sussisterebbe la legittimazione delle opposte a richiedere il pagamento delle spese di lite oggetto di precetto, in quanto, nel dispositivo del titolo esecutivo azionato, avente ad oggetto la sentenza resa all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal nei confronti della è riportata la seguente Pt_1 Parte_2
statuizione: il Giudice “… omissis……condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € 7.052,00 per compensi oltre spese generali, oltre
IVA e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge”. A fronte di ciò, a dire dell'opponente, la parte opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusasi con la sentenza azionata, è solamente la e non anche le intimanti. Parte_2 Parte_2
Differita l'udienza ex art. 171 bis c.p.c., in data 22/3/2024, si costituivano le opposte
[...]
e che chiedevano dichiararsi l'inammissibilità CP_1 Controparte_2
dell'opposizione proposta e, nel merito, ne chiedevano il rigetto, evidenziando che con ordinanza del 20 marzo 2024, il Tribunale di Velletri adito, aveva provveduto alla correzione dell'errore materiale ex artt. 287 – 288 c.p.c., disponendo la distrazione delle spese di lite
2 liquidate in favore dell'avv. e dell'avv. quali Controparte_1 Controparte_2
antistatarie (cfr. doc. 5, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
All'udienza del 31 maggio 2024, il Giudice, atteso il carattere documentale della trattazione, rinviava per la decisione della causa previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. Si perveniva così all'udienza del 7 marzo 2025, svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito della quale, viste le note di udienza depositate dalle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Tanto premesso, l'opposizione promossa da deve qualificarsi quale Parte_1
opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c. essendo contestato il difetto di legittimazione attiva delle creditrici intimanti.
La domanda, come formulata, deve tuttavia essere rigettata.
Ed invero, l'omessa indicazione nel titolo esecutivo azionato con l'atto di precetto notificato in data 18/10/2023, della distrazione delle spese in favore dell'avv. e dell'avv. CP_1 deve ritenersi, pacificamente, frutto di errore materiale. CP_2
Sul punto, basti richiamare l'ordinanza di correzione di errore materiale, emessa dal
Tribunale di Velletri in data 20 marzo 2024, ai sensi degli artt. 287 – 288 c.p.c., con la quale dispone che dove è scritto “ condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € 7.052,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA e CPA
e tutti gli ulteriori oneri di legge” si deve intendere e leggere “condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € 7.052,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge da distrarsi in favore degli
Avv. ti e dichiaratesi antistatarie”, ordinando che tale Controparte_1 Controparte_2
correzione sia annotata sull'originale della suddetta sentenza.
In diritto, con riferimento al tema della correzione degli errori materiali dei titoli esecutivi, giova richiamare l'orientamento della S.C. sancito da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17349 del
18/08/2011 tale per cui: << Il principio per il quale, nel processo esecutivo, il titolo esecutivo deve esistere al momento in cui inizia l'azione esecutiva, non potendosi formare successivamente, e deve permanere per tutta la durata dell'esecuzione, è rispettato quando, posta a base dell'esecuzione una sentenza costituente titolo giudiziale, questa sia stata successivamente corretta a seguito di procedimento di correzione di errore materiale ex art. 287 cod. proc. civ. e l'esecuzione prosegua sulla
3 base della parte corretta della sentenza, poiché la correzione di errore materiale non comporta, di per sé, la formazione di un nuovo e diverso titolo esecutivo;
qualora si assuma, invece, che con la correzione della sentenza si sia dato luogo ad una differente statuizione, la sentenza relativamente alla parte corretta va impugnata ai sensi dell'art. 288, quarto comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che, in mancanza di impugnazione (o di suo rigetto, anche in rito), l'esecuzione validamente prosegue (anche) sulla base della parte corretta della sentenza”.
Ebbene, tenuto conto che nelle more è intervenuta ordinanza di correzione di errore materiale, in assenza altresì di impugnazione della sentenza, relativamente alla parte corretta, ai sensi dell'art. 288, co. IV, c.p.c., deve ritenersi che le intimanti avv.
[...]
e avv. abbiano correttamente azionato il titolo esecutivo con CP_1 Controparte_2
il precetto notificato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per lo scaglione da 5.201,00 euro a 26.000,00, parametrati sui valori minimi in ragione della semplicità delle questioni affrontate e della natura documentale della trattazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− Rigetta l'opposizione promossa da Parte_1
− condanna la parte opponente a rifondere le spese di lite nei Parte_1
confronti delle parti opposte avv. e avv. per Controparte_1 Controparte_2
l'importo di 1.700,00 euro oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA.
Così deciso in Velletri, il 2 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Luisa Di Serafino
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