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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/12/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nell'ambito del giudizio civile RG 1674/2024, promosso
da
(P.iva con sede in Roma alla via Sabotino, n. 2 in persona del Parte_1 P.IVA_1
Legale Rappresentante, Signor ), ( Avv. Andrea Matteo CP_1 C.F._1
Forte e avv. Marzia Guadagni) Attore Contro nata a [...]ù) il 25.1.1956 cf e Controparte_2 C.F._2 nato a [...] il [...], entrambi residenti a [...]in Controparte_3
Lungomare della Salute n. 31, elettivamente domiciliati in Roma alla Via Gualtiero Serafino n. 20 presso lo Studio dell'Avv. Fabrizio Capezzuoli ( – Pec: C.F._3
– Fax 06.93578520) che li rappresenta e difende Email_1 come da procura in atti Conclusioni: come in atti Fatto e diritto Con citazione ritualmente notificata la ha convenuto in giudizio la Signora Parte_1
ed il Signor per sentir accogliere le seguenti Controparte_2 Controparte_3 conclusioni: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis, così provvedere: Accertare e dichiarare la detenzione sine titulo dell'immobile di proprietà della sito in Fiumicino Lungomare Parte_1 della Salute n. 31 (00054) piano 1 int. 1 posta in esse e dal Parte_2
Signor per l'effetto condannare i medesimi e Parte_3 Parte_2 dal Sig al rilascio in favore della o Parte_3 Parte_1 in Fiumicino Lungomare della Salute n. 31 piano 1 int. 1. A sostegno della propria domanda parte attrice evidenziava che l'immobile era stato abusivamente occupato dai convenuta almeno dal mese di Maggio 2017 quando il Signor
quale legale rappresentante della recandosi presso l'immobile, aveva CP_1 Parte_1 che il bene era stato occupato da terzi Premetteva la società che l'immobile era stato regolarmente concesso in locazione alla Signora nell'anno 2010, giusto contratto di locazione ad uso abitativo, registrato CP_2 il 5.1.2010 della durata di anni 4+4; che dal mese di giugno 2011 la conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione, di talché la locatrice aveva intimato sfratto per morosità dinanzi il Tribunale di Civitavecchia, eseguito il 19.4.2017 mediante la liberazione dell'immobile da persone e cose;
che i convenuti si erano nuovamente introdotti all'interno dell'appartamento a far data dal 4.5.2017, occupandolo indebitamente. Si costituivano i convenuti formulando preliminari eccezioni di rito per la mancanza della mediazione e eccependo, quanto al sig. il difetto di legittimazione passiva sul CP_3 presupposto che o stesso si era allontanato dall'immobile sin dal 25.9.2018 allorchè gli era stata elevata contravvenzione per indebita occupazione di altro immobile. In difetto di richieste istruttorie la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 16.12.2025 atteso il rifiuto dei convenuti di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice. La domanda attore è fondata e va accolta. Quanto alla mediazione, l'allegato 10 di parte attrice – ovvero il verbale di mancata conciliazione del 14.5.24, evidenzia la infondatezza della eccezione. Nel merito i due convenuti non hanno contestato la occupazione dell'immobile che, anche con riferimento al sig. deve ritenersi perdurata sino all'attualità atteso il valore CP_3 presuntivo delle risultanze anagrafiche che, ancora al 10.6.24, lo attestavano come residente nell'immobile di casa, ove, in data 20.7.2024 si è perfezionata la notifica dell'atto introduttivo ritirato personalmente dal medesimo CP_3
Per quanto sopra la domanda va accolta e i convenuti condannati all'immediato rilascio in favore della società dell'immobile di causa. Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, sezione unica civile, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio RG. 1674/2024, così provvede: accoglie la domanda attorea e per l'effetto accertata la detenzione sine titulo dell'immobile di proprietà della sito in Fiumicino Lungomare della Salute n. 31 (00054) Parte_1 piano 1 int. 1 condanna i convenuti, e Parte_2 Parte_3 all'immediato rilascio in favore della dell'immobile sito in Fiumicino Parte_1
Lungomare della Salute n. 31 piano 1 int. 1.; condanna i convenuti in solido alla refusione in favore degli attori delle spese di lite che liquida in euro 510,00 per esborsi, € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Civitavecchia 21.12.2025 Il giudice Dott.ssa Roberta Nardone
da
(P.iva con sede in Roma alla via Sabotino, n. 2 in persona del Parte_1 P.IVA_1
Legale Rappresentante, Signor ), ( Avv. Andrea Matteo CP_1 C.F._1
Forte e avv. Marzia Guadagni) Attore Contro nata a [...]ù) il 25.1.1956 cf e Controparte_2 C.F._2 nato a [...] il [...], entrambi residenti a [...]in Controparte_3
Lungomare della Salute n. 31, elettivamente domiciliati in Roma alla Via Gualtiero Serafino n. 20 presso lo Studio dell'Avv. Fabrizio Capezzuoli ( – Pec: C.F._3
– Fax 06.93578520) che li rappresenta e difende Email_1 come da procura in atti Conclusioni: come in atti Fatto e diritto Con citazione ritualmente notificata la ha convenuto in giudizio la Signora Parte_1
ed il Signor per sentir accogliere le seguenti Controparte_2 Controparte_3 conclusioni: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis, così provvedere: Accertare e dichiarare la detenzione sine titulo dell'immobile di proprietà della sito in Fiumicino Lungomare Parte_1 della Salute n. 31 (00054) piano 1 int. 1 posta in esse e dal Parte_2
Signor per l'effetto condannare i medesimi e Parte_3 Parte_2 dal Sig al rilascio in favore della o Parte_3 Parte_1 in Fiumicino Lungomare della Salute n. 31 piano 1 int. 1. A sostegno della propria domanda parte attrice evidenziava che l'immobile era stato abusivamente occupato dai convenuta almeno dal mese di Maggio 2017 quando il Signor
quale legale rappresentante della recandosi presso l'immobile, aveva CP_1 Parte_1 che il bene era stato occupato da terzi Premetteva la società che l'immobile era stato regolarmente concesso in locazione alla Signora nell'anno 2010, giusto contratto di locazione ad uso abitativo, registrato CP_2 il 5.1.2010 della durata di anni 4+4; che dal mese di giugno 2011 la conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione, di talché la locatrice aveva intimato sfratto per morosità dinanzi il Tribunale di Civitavecchia, eseguito il 19.4.2017 mediante la liberazione dell'immobile da persone e cose;
che i convenuti si erano nuovamente introdotti all'interno dell'appartamento a far data dal 4.5.2017, occupandolo indebitamente. Si costituivano i convenuti formulando preliminari eccezioni di rito per la mancanza della mediazione e eccependo, quanto al sig. il difetto di legittimazione passiva sul CP_3 presupposto che o stesso si era allontanato dall'immobile sin dal 25.9.2018 allorchè gli era stata elevata contravvenzione per indebita occupazione di altro immobile. In difetto di richieste istruttorie la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 16.12.2025 atteso il rifiuto dei convenuti di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice. La domanda attore è fondata e va accolta. Quanto alla mediazione, l'allegato 10 di parte attrice – ovvero il verbale di mancata conciliazione del 14.5.24, evidenzia la infondatezza della eccezione. Nel merito i due convenuti non hanno contestato la occupazione dell'immobile che, anche con riferimento al sig. deve ritenersi perdurata sino all'attualità atteso il valore CP_3 presuntivo delle risultanze anagrafiche che, ancora al 10.6.24, lo attestavano come residente nell'immobile di casa, ove, in data 20.7.2024 si è perfezionata la notifica dell'atto introduttivo ritirato personalmente dal medesimo CP_3
Per quanto sopra la domanda va accolta e i convenuti condannati all'immediato rilascio in favore della società dell'immobile di causa. Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, sezione unica civile, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio RG. 1674/2024, così provvede: accoglie la domanda attorea e per l'effetto accertata la detenzione sine titulo dell'immobile di proprietà della sito in Fiumicino Lungomare della Salute n. 31 (00054) Parte_1 piano 1 int. 1 condanna i convenuti, e Parte_2 Parte_3 all'immediato rilascio in favore della dell'immobile sito in Fiumicino Parte_1
Lungomare della Salute n. 31 piano 1 int. 1.; condanna i convenuti in solido alla refusione in favore degli attori delle spese di lite che liquida in euro 510,00 per esborsi, € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Civitavecchia 21.12.2025 Il giudice Dott.ssa Roberta Nardone