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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/11/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1390/2018 R.G.
REPUBBLICA TA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del dott. Giu- seppe Izzo, in funzione di giudice unico, allo spirare del termine perentorio fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 10/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1390 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. (P. IVA ), rappresen- Pt_1 P.IVA_1
tata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gianna Pina Benvenga, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in San Rufo (Sa) alla via Castagneto
ATTORE/OPPONENTE
E
, in persona del sindaco p.t. (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Marino, presso il cui studio in alla Via Braidella n.13 elettivamente domicilia CP_1
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 253/2018, emesso dal Tribunale di Lagonegro su ricorso del veniva ingiunto alla società ed alla società Controparte_1 Pt_1 [...] il pagamento della somma di € 19.821,57 oltre interessi e spese, a titolo Controparte_2
di oneri di urbanizzazione relativi al permesso di costruire in sanatoria n.20/2010, dap-
1
prima rilasciato alla ditta “M CH e ME AN per il completamento di un impianto produttivo commerciale con alloggio custode, sito in agro di AT UC
(Sa) in via Mascero identificato al catasto terreni/urbano al foglio 14 particella n. 198 e, successivamente, volturato, giusta rogito del Notaio dr.ssa Persona_1 dell'11/05/2010 Rep. N. 498 Racc. n.383, in favore delle società e Pt_1 [...]
Controparte_2
Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, la proponeva opposi- Pt_1
zione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. f), c.p.a., e contestando nel merito la fondatezza della pretesa credito- ria.
Il si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data CP_1 CP_1
08/03/2019, ribadendo la giurisdizione del giudice ordinario e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, sostenendo che l'azione era volta al recupero di somme già de- terminate in sede amministrativa e che la giurisdizione spettava pertanto al giudice ordi- nario.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita in via esclu- sivamente documentale e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di svariati rinvii, subentrato lo scrivente sul ruolo, la causa è stata da ultimo rinviata per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10/11/2025, la cui trattazione veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Spirato il termine per il deposito delle note di trattazione in sostituzione di udienza, la causa viene decisa nei seguenti termini.
Preliminarmente va esaminata la questione relativa alla sussistenza o meno della giuri- sdizione del giudice ordinario a conoscere la controversia oggetto del presente giudizio.
A tal fine è necessario individuare con esattezza l'oggetto del contendere.
Dagli atti del giudizio si evidenzia che trattasi di domanda di pagamento di contributo di oneri di urbanizzazione e di costruzione dovuti in relazione al permesso di costruire in sanatoria n. 20/2010 del 26/04/2010, rilasciato dal Comune di alla ditta CP_1
“M CH e ME AN per il completamento di un impianto produttivo commerciale con alloggio custode, sito in agro di AT UC (Sa) in via Mascero identificato al catasto terreni/urbano al foglio 14 particella n. 198 e, successivamente, volturato in favore delle società e Pt_1 Controparte_2
Ebbene, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, l'art. 34 del D. Lgs 31
2
marzo 1998 n.80 (come sostituito dalla L. 21 luglio 2000 n. 205 ed in seguito alla sen- tenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204), nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedi- menti dell'Amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, comprende la totalità de- gli aspetti dell'uso del territorio, nessuno escluso ( Napoli, Sez.I, 26 Controparte_3
giugno 2008 n. 6283, T.A.R. Salerno, 4 aprile 2008 n. 475, T.A.R. Piemon- CP_3
te, 17 luglio 2008 n. 1646).
Sicché, come già previsto dall'art. 16 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, rientrano in tale giurisdizione anche le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corre- sponsione degli oneri accessori che involgono diritti soggettivi delle parti, considerato anche che il contributo per oneri di urbanizzazione costituisce un corrispettivo posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione (in proporzione all'insieme dei benefici della nuova costruzione connes- so al rilascio della concessione edilizia e pertanto, discende dall'adozione di un provve- dimento amministrativo (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 21 aprile 2006 n. 2258).
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie attinenti alla corresponsione dei suddetti oneri concessori discende dal collegamento funzionale tra il rilascio della suddetta concessione edilizia ed i contributi conseguenti a carico del priva- to, trattandosi appunto di pretesa dell'Ente fondata su provvedimenti amministrativi non gravati e divenuti inoppugnabili.
La Corte di Cassazione ha considerato che “la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste anche a prescindere dall'instaurazione di una controversia in via di impugna- zione diretta del provvedimento amministrativo, di concessione o di determinazione del contributo, purchè fra la controversia ed il provvedimento vi sia uno stretto collega- mento funzionale” , aggiungendo inoltre che “rientrano quindi nell'ambito della giuri- sdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in genere aventi ad ogget- to l'inadempimento di obblighi nascenti da una concessione. Non rileva che il rapporto concessorio si sia esaurito per decorrenza del termine di durata di esso, perché la ri- serva di giurisdizione operata dalla norma a favore del giudice amministrativo riguar- da il rapporto di concessione indipendentemente dal fatto che esso sia ancora in vita o sia cessato, purchè la controversia ponga in discussione il rapporto nel suo momento genetico e funzionale” ( Cass. Civ. SS.UU. 20 novembre 2007 n. 24009).
Pertanto, la controversia avente ad oggetto il mancato pagamento delle somme derivanti dalla monetizzazione degli oneri di urbanizzazione rientra nella giurisdizione esclusiva
3
del G.A., ai sensi dell'art. 133, lett. f), c.p.a.: tale giurisdizione, inoltre, investe sia l'an sia il quantum delle predette somme.
In materia di oneri concessori, la giurisdizione del G.O. sussiste solo per le controversie relative ai vizi formali del procedimento di ingiunzione e/o di riscossione esattoriale, cioè per le controversie attinenti esclusivamente alla legittimità del procedimento di ri- scossione mediante l'impiego dello strumento del ruolo esattoriale.
Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice in favore del giudice amministrativo e, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Tenuto conto della peculiarità della questione e della definizione in rito, possono rite- nersi sussistenti giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro – Sezione Civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controver- sia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale ri- mette le parti con riassunzione nel termine di legge;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 253/2018;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lagonegro, 12/11/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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REPUBBLICA TA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del dott. Giu- seppe Izzo, in funzione di giudice unico, allo spirare del termine perentorio fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 10/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1390 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. (P. IVA ), rappresen- Pt_1 P.IVA_1
tata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gianna Pina Benvenga, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in San Rufo (Sa) alla via Castagneto
ATTORE/OPPONENTE
E
, in persona del sindaco p.t. (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Marino, presso il cui studio in alla Via Braidella n.13 elettivamente domicilia CP_1
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 253/2018, emesso dal Tribunale di Lagonegro su ricorso del veniva ingiunto alla società ed alla società Controparte_1 Pt_1 [...] il pagamento della somma di € 19.821,57 oltre interessi e spese, a titolo Controparte_2
di oneri di urbanizzazione relativi al permesso di costruire in sanatoria n.20/2010, dap-
1
prima rilasciato alla ditta “M CH e ME AN per il completamento di un impianto produttivo commerciale con alloggio custode, sito in agro di AT UC
(Sa) in via Mascero identificato al catasto terreni/urbano al foglio 14 particella n. 198 e, successivamente, volturato, giusta rogito del Notaio dr.ssa Persona_1 dell'11/05/2010 Rep. N. 498 Racc. n.383, in favore delle società e Pt_1 [...]
Controparte_2
Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, la proponeva opposi- Pt_1
zione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. f), c.p.a., e contestando nel merito la fondatezza della pretesa credito- ria.
Il si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data CP_1 CP_1
08/03/2019, ribadendo la giurisdizione del giudice ordinario e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, sostenendo che l'azione era volta al recupero di somme già de- terminate in sede amministrativa e che la giurisdizione spettava pertanto al giudice ordi- nario.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita in via esclu- sivamente documentale e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di svariati rinvii, subentrato lo scrivente sul ruolo, la causa è stata da ultimo rinviata per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10/11/2025, la cui trattazione veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Spirato il termine per il deposito delle note di trattazione in sostituzione di udienza, la causa viene decisa nei seguenti termini.
Preliminarmente va esaminata la questione relativa alla sussistenza o meno della giuri- sdizione del giudice ordinario a conoscere la controversia oggetto del presente giudizio.
A tal fine è necessario individuare con esattezza l'oggetto del contendere.
Dagli atti del giudizio si evidenzia che trattasi di domanda di pagamento di contributo di oneri di urbanizzazione e di costruzione dovuti in relazione al permesso di costruire in sanatoria n. 20/2010 del 26/04/2010, rilasciato dal Comune di alla ditta CP_1
“M CH e ME AN per il completamento di un impianto produttivo commerciale con alloggio custode, sito in agro di AT UC (Sa) in via Mascero identificato al catasto terreni/urbano al foglio 14 particella n. 198 e, successivamente, volturato in favore delle società e Pt_1 Controparte_2
Ebbene, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, l'art. 34 del D. Lgs 31
2
marzo 1998 n.80 (come sostituito dalla L. 21 luglio 2000 n. 205 ed in seguito alla sen- tenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204), nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedi- menti dell'Amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, comprende la totalità de- gli aspetti dell'uso del territorio, nessuno escluso ( Napoli, Sez.I, 26 Controparte_3
giugno 2008 n. 6283, T.A.R. Salerno, 4 aprile 2008 n. 475, T.A.R. Piemon- CP_3
te, 17 luglio 2008 n. 1646).
Sicché, come già previsto dall'art. 16 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, rientrano in tale giurisdizione anche le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corre- sponsione degli oneri accessori che involgono diritti soggettivi delle parti, considerato anche che il contributo per oneri di urbanizzazione costituisce un corrispettivo posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione (in proporzione all'insieme dei benefici della nuova costruzione connes- so al rilascio della concessione edilizia e pertanto, discende dall'adozione di un provve- dimento amministrativo (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 21 aprile 2006 n. 2258).
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie attinenti alla corresponsione dei suddetti oneri concessori discende dal collegamento funzionale tra il rilascio della suddetta concessione edilizia ed i contributi conseguenti a carico del priva- to, trattandosi appunto di pretesa dell'Ente fondata su provvedimenti amministrativi non gravati e divenuti inoppugnabili.
La Corte di Cassazione ha considerato che “la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste anche a prescindere dall'instaurazione di una controversia in via di impugna- zione diretta del provvedimento amministrativo, di concessione o di determinazione del contributo, purchè fra la controversia ed il provvedimento vi sia uno stretto collega- mento funzionale” , aggiungendo inoltre che “rientrano quindi nell'ambito della giuri- sdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in genere aventi ad ogget- to l'inadempimento di obblighi nascenti da una concessione. Non rileva che il rapporto concessorio si sia esaurito per decorrenza del termine di durata di esso, perché la ri- serva di giurisdizione operata dalla norma a favore del giudice amministrativo riguar- da il rapporto di concessione indipendentemente dal fatto che esso sia ancora in vita o sia cessato, purchè la controversia ponga in discussione il rapporto nel suo momento genetico e funzionale” ( Cass. Civ. SS.UU. 20 novembre 2007 n. 24009).
Pertanto, la controversia avente ad oggetto il mancato pagamento delle somme derivanti dalla monetizzazione degli oneri di urbanizzazione rientra nella giurisdizione esclusiva
3
del G.A., ai sensi dell'art. 133, lett. f), c.p.a.: tale giurisdizione, inoltre, investe sia l'an sia il quantum delle predette somme.
In materia di oneri concessori, la giurisdizione del G.O. sussiste solo per le controversie relative ai vizi formali del procedimento di ingiunzione e/o di riscossione esattoriale, cioè per le controversie attinenti esclusivamente alla legittimità del procedimento di ri- scossione mediante l'impiego dello strumento del ruolo esattoriale.
Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice in favore del giudice amministrativo e, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Tenuto conto della peculiarità della questione e della definizione in rito, possono rite- nersi sussistenti giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro – Sezione Civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controver- sia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale ri- mette le parti con riassunzione nel termine di legge;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 253/2018;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lagonegro, 12/11/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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