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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg9563 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9563 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. GENNARELLI GENNARO presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. GENNARELLI GENNARO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/05/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto Controparte_1
matrimonio in Napoli l'11/02/2010 e che dalla loro unione nascevano due figli: il 08.02.2005 maggiorenne ed economicamente
1 autosufficiente e il 09.08.2010 minore;
rappresentavano la Per_2
volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Napoli alla Via G. Palmieri n.
12, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra
nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi;
CP_1
3. il sig. si impegna a trasferire nel più breve tempo possibile la sua Parte_1
residenza altrove, dandone tempestiva comunicazione alla sig.ra , e potrà CP_1
prelevare dalla casa coniugale i suoi effetti personali, previo appuntamento concordato.
PIANO GENITORIALE PER I IG NI
4. Nulla si dispone per la figlia maggiorenne.
5. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
6. Il minore resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il Per_2
2 padre potrà vedere il figlio ogni volta che vorrà salvo il necessario preavviso e coordinamento e poi comunque per i periodi di tempo specificamente appresso indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
Il Sig. avrà la facoltà di tenere con sé il figlio due giorni alla settimana, Parte_1
dalle ore 15:00 alle ore 20:00, nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi anche tramite sms.
Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli minori.
Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
7. La sig.ra verserà al marito, sig. , quale Controparte_1 Parte_1
somma per il suo mantenimento, l'importo mensile di € 300,00.
8. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e Parte_1 CP_1
non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio minore pari nel complesso ad € 250,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
9. il sig. si obbliga a rimborsare -in ragione della metà- alla sig.ra Parte_1
gli importi che sarà tenuta a corrispondere a titolo di spese straordinarie CP_1
per il mantenimento del figlio minore, secondo il Protocollo sottoscritto dal
Tribunale di Napoli.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio,
3 se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.3, parte I, s., Parte_2
sez. H, reg. Atti Matrimonio anno 2010);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9563 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. GENNARELLI GENNARO presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. GENNARELLI GENNARO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/05/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto Controparte_1
matrimonio in Napoli l'11/02/2010 e che dalla loro unione nascevano due figli: il 08.02.2005 maggiorenne ed economicamente
1 autosufficiente e il 09.08.2010 minore;
rappresentavano la Per_2
volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Napoli alla Via G. Palmieri n.
12, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra
nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi;
CP_1
3. il sig. si impegna a trasferire nel più breve tempo possibile la sua Parte_1
residenza altrove, dandone tempestiva comunicazione alla sig.ra , e potrà CP_1
prelevare dalla casa coniugale i suoi effetti personali, previo appuntamento concordato.
PIANO GENITORIALE PER I IG NI
4. Nulla si dispone per la figlia maggiorenne.
5. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
6. Il minore resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il Per_2
2 padre potrà vedere il figlio ogni volta che vorrà salvo il necessario preavviso e coordinamento e poi comunque per i periodi di tempo specificamente appresso indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
Il Sig. avrà la facoltà di tenere con sé il figlio due giorni alla settimana, Parte_1
dalle ore 15:00 alle ore 20:00, nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi anche tramite sms.
Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli minori.
Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
7. La sig.ra verserà al marito, sig. , quale Controparte_1 Parte_1
somma per il suo mantenimento, l'importo mensile di € 300,00.
8. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e Parte_1 CP_1
non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio minore pari nel complesso ad € 250,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
9. il sig. si obbliga a rimborsare -in ragione della metà- alla sig.ra Parte_1
gli importi che sarà tenuta a corrispondere a titolo di spese straordinarie CP_1
per il mantenimento del figlio minore, secondo il Protocollo sottoscritto dal
Tribunale di Napoli.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio,
3 se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.3, parte I, s., Parte_2
sez. H, reg. Atti Matrimonio anno 2010);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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