Art. 27. (Conservazione del diritto al congedo ordinario per l'operaio che ha usufrutto dei congedo straordinario)
L'operaio che ha usufrutto del congedo straordinario, previsto dal precedente articolo, conserva il diritto al congedo ordinario.
L'operaio che ha usufrutto del congedo straordinario, previsto dal precedente articolo, conserva il diritto al congedo ordinario.