Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00231/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05754/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5754 del 2025, proposto da
NI LU DO, LA DO, FA GA DO, OS RI DO, rappresentati e difesi dagli avvocati Silvano Tozzi, Alessandro Pagano, con domicilio eletto presso lo studio Silvano Tozzi in Napoli, via Toledo n. 323;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NI Andreottola, Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 2556/2025 di codesto Tribunale Amministrativo Regionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa MA ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno proposto il ricorso in epigrafe chiedendone l’accoglimento.
Nel corso del giudizio, l’Amministrazione rappresentava di aver compiutamente ottemperato, documentando l’adempimento e, in particolare, la liquidazione di quanto dovuto in base alla sentenza in epigrafe (cfr. all. 002 della produzione di parte resistente depositata in data 12 gennaio 2026).
La difesa di parte ricorrente, nel corso dell’udienza in camera di consiglio odierna, confermava tale circostanza e instava per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.
Deve darsi atto della compiuta ottemperanza al titolo epigrafato, come rappresentato da parte resistente e confermato da parte ricorrente.
Da tanto discende la cessazione della materia del contendere, avendo ottenuto parte ricorrente piena soddisfazione della pretesa esecutiva azionata.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, come concordemente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA ES, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA ES |
IL SEGRETARIO