Art. 1.
L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facolta' di concedere alle concessioni speciali per la, coltivazione dei tabacchi aventi i magazzini generali ubicati nei territori del Polesine e del Cavarzerano ed i cui tabacchi condizionati in colli del raccolto 1950 giacenti nei magazzini stessi abbiano subito danni a causa dell'alluvione verificatasi nell'autunno 1951, un contributo a carico dello Stato fino al limite massimo del quaranta per cento del danno subito, valutato discrezionalmente dalla predetta Amministrazione.
L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facolta' di concedere alle concessioni speciali per la, coltivazione dei tabacchi aventi i magazzini generali ubicati nei territori del Polesine e del Cavarzerano ed i cui tabacchi condizionati in colli del raccolto 1950 giacenti nei magazzini stessi abbiano subito danni a causa dell'alluvione verificatasi nell'autunno 1951, un contributo a carico dello Stato fino al limite massimo del quaranta per cento del danno subito, valutato discrezionalmente dalla predetta Amministrazione.