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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/11/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2451/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Locri, Via Riposo n.14, presso lo studio dell'avv. Antonio Pelle che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche CP_1 P.IVA_1
in qualità di mandatario di rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilaria CP_2
AN e AR CO AT, giusta procura generale alle liti allegata in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale di Reggio Calabria, alla Via CP_1
Possidonea n. 2 resistente
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 12.07.2023 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, all' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale Parte_1
pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 4.07.2023 – riassumeva, dinanzi all'odierno Tribunale, il giudizio di opposizione avverso l'avviso di addebito n.394 2023 00002127 02 000, notificato a mezzo PEC il 28.2.2023, con il quale gli veniva intimato di pagare, nel termine di 60 gg., l'importo complessivo di
€. 65.746,75, in favore dell' di Reggio Calabria, a titolo di contributi “a CP_1
percentuale oltre il minimale” accertati e dovuti “Gestione Artigiani” per il periodo
01/2015-12/2020 oltre sanzioni per tardivo versamento e spese.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente lamentava l'inesistenza/nullità della notifica eseguita a mezzo PEC – in quanto effettuata dall resistente utilizzando CP_3
un domicilio digitale non risultante dai pubblici registri – nonché l'illegittimità della pretesa azionata, avente ad oggetto “la quota di utili aziendali” riferibili alla posizione del contribuente, nella qualità di socio e legale rappresentante dell Controparte_4
in realtà mai distribuiti, e quindi mai incassati, in quanto destinati,
[...]
dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Società,
a costituire riserva legale e straordinaria. Eccepiva, infine, l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa contributiva azionata per il periodo 2015/2017, in mancanza di atti interruttivi intervenuti nelle more.
Per tali motivi, concludeva chiedendo all'adito Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di “annullare e/o dichiarare ad ogni modo l'illegittimità dell'avviso di addebito n.394 2023 00002127 02 000 notificato il 28.02.2023. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario di legge”.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rilevando, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della – CP_2
in quanto non cessionaria del credito controverso - e, nel merito, contestando la fondatezza della proposta opposizione con richiesta di integrale rigetto. Con decreto del 5.05.2025, il Tribunale disponeva la provvisoria sospensione dell'esecuzione del ruolo e dell'avviso di addebito n. 394 2023 00002127 02 000.
All'udienza del 3.07.2025, il ricorrente rinunciava all'eccezione preliminare di inesistenza/nullità della notifica dell'avviso de quo, insistendo per l'accoglimento, nel merito, del proposto ricorso.
Indi, la causa veniva rinviata all'udienza del 22.10.2025 per la discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino al 22.10.2025 per il deposito delle note scritte.
A tale adempimento provvedevano entrambe le parti, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi, sicché la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di in ragione del difetto di legittimazione passiva dell'ente, CP_2
rammentandosi che la L. 23 dicembre 1998, n. 448 - come modificata dal DL
203/2005, conv. in l. n. 248/2005 - prevede, all'art. 13, la cessione a titolo oneroso alla dei soli crediti contributivi vantati dall' già maturati e CP_2 CP_1
maturandi sino al 31.12.2008, con conseguente non applicabilità ai crediti successivi, quali quelli oggetto di causa.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si evidenzia che, a fronte della notifica di un avviso di addebito, è possibile esperire, anche con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art. 24 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.
46 (opposizione al ruolo esattoriale, entro giorni 40 dalla notifica della cartella), sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente all'irregolarità formale della cartella e/o avviso di pagamento, regolata dagli art. 617 e 618 bis c.p.c..
È inoltre possibile proporre un'opposizione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., per questioni attinenti, in particolare, a fatti sopravvenuti alla formazione del titolo (così la prescrizione, il pagamento, etc.), svincolata da termini di decadenza (che l'articolo
615 c.p.c. non prevede). Il ricorso de quo va qualificato come opposizione al ruolo in riferimento al credito portato dall'avviso di addebito notificato dall' ; ricorso pienamente ammissibile, CP_1
atteso che per come risultante dagli atti di causa, l'originario ricorso presso il
Tribunale di Reggio Calabria è stato depositato in data 5.4.2023, ossia entro il termine decadenziale di quaranta giorni dalla notificazione del provvedimento opposto, perfezionatasi in data 28.2.2023.
Quanto al merito, prima di esaminare la questione relativa alla fondatezza della pretesa contributiva vantata dall'Istituto opposto, occorre muovere da talune puntualizzazioni fattuali.
È pacifico e non contestato che il ricorrente è socio dell'impresa artigiana oltre che amministratore della medesima società e che, CP_4 CP_4
per tale attività, negli anni 2015/2020, ha percepito un compenso e versato regolarmente i contributi, nella misura minima, alla gestione artigiani.
L' , con l'opposto avviso di addebito, ha contestato l'omesso versamento dei CP_1
contributi eccedenti il minimale, commisurati al reddito derivante al contribuente dalla partecipazione alla società - sulla scorta della circolare n. 102/2003 “reddito imponibile per i soci di S.r.l.” – ritenendo che debba essere assoggettata a contribuzione a percentuale “la parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci”.
Quindi, il nucleo centrale della controversia attiene all'individuazione della base imponibile per il calcolo dei contributi eccedenti il minimale, che l con l'avviso CP_1
di addebito opposto, rivendica in relazione alla parte del reddito d'impresa dichiarato ai fini fiscali dalla società e riferibile al socio in ragione della sua quota di partecipazione agli utili, a prescindere dall'effettiva distribuzione degli stessi.
In altri termini occorre stabilire se un soggetto, iscritto alla gestione artigiani in conseguenza dello svolgimento di un'attività lavorativa idonea a determinare l'obbligo dell'assicurazione, debba parametrare l'obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, compresi quelli derivanti dalla partecipazione a società di capitali.
A questo proposito, si condividono in questa sede le considerazioni espresse dalla
Sezione Lavoro della Corte di cassazione con la sentenza 20 agosto 2019, n. 21540
“… occorre premettere che l'art.
3-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha previsto che <<a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, legge 2 agosto 1990 n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2451/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Locri, Via Riposo n.14, presso lo studio dell'avv. Antonio Pelle che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche CP_1 P.IVA_1
in qualità di mandatario di rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilaria CP_2
AN e AR CO AT, giusta procura generale alle liti allegata in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale di Reggio Calabria, alla Via CP_1
Possidonea n. 2 resistente
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 12.07.2023 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, all' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale Parte_1
pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 4.07.2023 – riassumeva, dinanzi all'odierno Tribunale, il giudizio di opposizione avverso l'avviso di addebito n.394 2023 00002127 02 000, notificato a mezzo PEC il 28.2.2023, con il quale gli veniva intimato di pagare, nel termine di 60 gg., l'importo complessivo di
€. 65.746,75, in favore dell' di Reggio Calabria, a titolo di contributi “a CP_1
percentuale oltre il minimale” accertati e dovuti “Gestione Artigiani” per il periodo
01/2015-12/2020 oltre sanzioni per tardivo versamento e spese.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente lamentava l'inesistenza/nullità della notifica eseguita a mezzo PEC – in quanto effettuata dall resistente utilizzando CP_3
un domicilio digitale non risultante dai pubblici registri – nonché l'illegittimità della pretesa azionata, avente ad oggetto “la quota di utili aziendali” riferibili alla posizione del contribuente, nella qualità di socio e legale rappresentante dell Controparte_4
in realtà mai distribuiti, e quindi mai incassati, in quanto destinati,
[...]
dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Società,
a costituire riserva legale e straordinaria. Eccepiva, infine, l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa contributiva azionata per il periodo 2015/2017, in mancanza di atti interruttivi intervenuti nelle more.
Per tali motivi, concludeva chiedendo all'adito Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di “annullare e/o dichiarare ad ogni modo l'illegittimità dell'avviso di addebito n.394 2023 00002127 02 000 notificato il 28.02.2023. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario di legge”.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rilevando, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della – CP_2
in quanto non cessionaria del credito controverso - e, nel merito, contestando la fondatezza della proposta opposizione con richiesta di integrale rigetto. Con decreto del 5.05.2025, il Tribunale disponeva la provvisoria sospensione dell'esecuzione del ruolo e dell'avviso di addebito n. 394 2023 00002127 02 000.
All'udienza del 3.07.2025, il ricorrente rinunciava all'eccezione preliminare di inesistenza/nullità della notifica dell'avviso de quo, insistendo per l'accoglimento, nel merito, del proposto ricorso.
Indi, la causa veniva rinviata all'udienza del 22.10.2025 per la discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino al 22.10.2025 per il deposito delle note scritte.
A tale adempimento provvedevano entrambe le parti, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi, sicché la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di in ragione del difetto di legittimazione passiva dell'ente, CP_2
rammentandosi che la L. 23 dicembre 1998, n. 448 - come modificata dal DL
203/2005, conv. in l. n. 248/2005 - prevede, all'art. 13, la cessione a titolo oneroso alla dei soli crediti contributivi vantati dall' già maturati e CP_2 CP_1
maturandi sino al 31.12.2008, con conseguente non applicabilità ai crediti successivi, quali quelli oggetto di causa.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si evidenzia che, a fronte della notifica di un avviso di addebito, è possibile esperire, anche con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art. 24 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.
46 (opposizione al ruolo esattoriale, entro giorni 40 dalla notifica della cartella), sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente all'irregolarità formale della cartella e/o avviso di pagamento, regolata dagli art. 617 e 618 bis c.p.c..
È inoltre possibile proporre un'opposizione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., per questioni attinenti, in particolare, a fatti sopravvenuti alla formazione del titolo (così la prescrizione, il pagamento, etc.), svincolata da termini di decadenza (che l'articolo
615 c.p.c. non prevede). Il ricorso de quo va qualificato come opposizione al ruolo in riferimento al credito portato dall'avviso di addebito notificato dall' ; ricorso pienamente ammissibile, CP_1
atteso che per come risultante dagli atti di causa, l'originario ricorso presso il
Tribunale di Reggio Calabria è stato depositato in data 5.4.2023, ossia entro il termine decadenziale di quaranta giorni dalla notificazione del provvedimento opposto, perfezionatasi in data 28.2.2023.
Quanto al merito, prima di esaminare la questione relativa alla fondatezza della pretesa contributiva vantata dall'Istituto opposto, occorre muovere da talune puntualizzazioni fattuali.
È pacifico e non contestato che il ricorrente è socio dell'impresa artigiana oltre che amministratore della medesima società e che, CP_4 CP_4
per tale attività, negli anni 2015/2020, ha percepito un compenso e versato regolarmente i contributi, nella misura minima, alla gestione artigiani.
L' , con l'opposto avviso di addebito, ha contestato l'omesso versamento dei CP_1
contributi eccedenti il minimale, commisurati al reddito derivante al contribuente dalla partecipazione alla società - sulla scorta della circolare n. 102/2003 “reddito imponibile per i soci di S.r.l.” – ritenendo che debba essere assoggettata a contribuzione a percentuale “la parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci”.
Quindi, il nucleo centrale della controversia attiene all'individuazione della base imponibile per il calcolo dei contributi eccedenti il minimale, che l con l'avviso CP_1
di addebito opposto, rivendica in relazione alla parte del reddito d'impresa dichiarato ai fini fiscali dalla società e riferibile al socio in ragione della sua quota di partecipazione agli utili, a prescindere dall'effettiva distribuzione degli stessi.
In altri termini occorre stabilire se un soggetto, iscritto alla gestione artigiani in conseguenza dello svolgimento di un'attività lavorativa idonea a determinare l'obbligo dell'assicurazione, debba parametrare l'obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, compresi quelli derivanti dalla partecipazione a società di capitali.
A questo proposito, si condividono in questa sede le considerazioni espresse dalla
Sezione Lavoro della Corte di cassazione con la sentenza 20 agosto 2019, n. 21540
“… occorre premettere che l'art.
3-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha previsto che <<a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, legge 2 agosto 1990 n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2451/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Locri, Via Riposo n.14, presso lo studio dell'avv. Antonio Pelle che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche CP_1 P.IVA_1
in qualità di mandatario di rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilaria CP_2
AN e AR CO AT, giusta procura generale alle liti allegata in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale di Reggio Calabria, alla Via CP_1
Possidonea n. 2 resistente
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 12.07.2023 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, all' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale Parte_1
pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 4.07.2023 – riassumeva, dinanzi all'odierno Tribunale, il giudizio di opposizione avverso l'avviso di addebito n.394 2023 00002127 02 000, notificato a mezzo PEC il 28.2.2023, con il quale gli veniva intimato di pagare, nel termine di 60 gg., l'importo complessivo di
€. 65.746,75, in favore dell' di Reggio Calabria, a titolo di contributi “a CP_1
percentuale oltre il minimale” accertati e dovuti “Gestione Artigiani” per il periodo
01/2015-12/2020 oltre sanzioni per tardivo versamento e spese.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente lamentava l'inesistenza/nullità della notifica eseguita a mezzo PEC – in quanto effettuata dall resistente utilizzando CP_3
un domicilio digitale non risultante dai pubblici registri – nonché l'illegittimità della pretesa azionata, avente ad oggetto “la quota di utili aziendali” riferibili alla posizione del contribuente, nella qualità di socio e legale rappresentante dell Controparte_4
in realtà mai distribuiti, e quindi mai incassati, in quanto destinati,
[...]
dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Società,
a costituire riserva legale e straordinaria. Eccepiva, infine, l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa contributiva azionata per il periodo 2015/2017, in mancanza di atti interruttivi intervenuti nelle more.
Per tali motivi, concludeva chiedendo all'adito Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di “annullare e/o dichiarare ad ogni modo l'illegittimità dell'avviso di addebito n.394 2023 00002127 02 000 notificato il 28.02.2023. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario di legge”.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rilevando, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della – CP_2
in quanto non cessionaria del credito controverso - e, nel merito, contestando la fondatezza della proposta opposizione con richiesta di integrale rigetto. Con decreto del 5.05.2025, il Tribunale disponeva la provvisoria sospensione dell'esecuzione del ruolo e dell'avviso di addebito n. 394 2023 00002127 02 000.
All'udienza del 3.07.2025, il ricorrente rinunciava all'eccezione preliminare di inesistenza/nullità della notifica dell'avviso de quo, insistendo per l'accoglimento, nel merito, del proposto ricorso.
Indi, la causa veniva rinviata all'udienza del 22.10.2025 per la discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino al 22.10.2025 per il deposito delle note scritte.
A tale adempimento provvedevano entrambe le parti, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi, sicché la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di in ragione del difetto di legittimazione passiva dell'ente, CP_2
rammentandosi che la L. 23 dicembre 1998, n. 448 - come modificata dal DL
203/2005, conv. in l. n. 248/2005 - prevede, all'art. 13, la cessione a titolo oneroso alla dei soli crediti contributivi vantati dall' già maturati e CP_2 CP_1
maturandi sino al 31.12.2008, con conseguente non applicabilità ai crediti successivi, quali quelli oggetto di causa.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si evidenzia che, a fronte della notifica di un avviso di addebito, è possibile esperire, anche con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art. 24 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.
46 (opposizione al ruolo esattoriale, entro giorni 40 dalla notifica della cartella), sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente all'irregolarità formale della cartella e/o avviso di pagamento, regolata dagli art. 617 e 618 bis c.p.c..
È inoltre possibile proporre un'opposizione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., per questioni attinenti, in particolare, a fatti sopravvenuti alla formazione del titolo (così la prescrizione, il pagamento, etc.), svincolata da termini di decadenza (che l'articolo
615 c.p.c. non prevede). Il ricorso de quo va qualificato come opposizione al ruolo in riferimento al credito portato dall'avviso di addebito notificato dall' ; ricorso pienamente ammissibile, CP_1
atteso che per come risultante dagli atti di causa, l'originario ricorso presso il
Tribunale di Reggio Calabria è stato depositato in data 5.4.2023, ossia entro il termine decadenziale di quaranta giorni dalla notificazione del provvedimento opposto, perfezionatasi in data 28.2.2023.
Quanto al merito, prima di esaminare la questione relativa alla fondatezza della pretesa contributiva vantata dall'Istituto opposto, occorre muovere da talune puntualizzazioni fattuali.
È pacifico e non contestato che il ricorrente è socio dell'impresa artigiana oltre che amministratore della medesima società e che, CP_4 CP_4
per tale attività, negli anni 2015/2020, ha percepito un compenso e versato regolarmente i contributi, nella misura minima, alla gestione artigiani.
L' , con l'opposto avviso di addebito, ha contestato l'omesso versamento dei CP_1
contributi eccedenti il minimale, commisurati al reddito derivante al contribuente dalla partecipazione alla società - sulla scorta della circolare n. 102/2003 “reddito imponibile per i soci di S.r.l.” – ritenendo che debba essere assoggettata a contribuzione a percentuale “la parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci”.
Quindi, il nucleo centrale della controversia attiene all'individuazione della base imponibile per il calcolo dei contributi eccedenti il minimale, che l con l'avviso CP_1
di addebito opposto, rivendica in relazione alla parte del reddito d'impresa dichiarato ai fini fiscali dalla società e riferibile al socio in ragione della sua quota di partecipazione agli utili, a prescindere dall'effettiva distribuzione degli stessi.
In altri termini occorre stabilire se un soggetto, iscritto alla gestione artigiani in conseguenza dello svolgimento di un'attività lavorativa idonea a determinare l'obbligo dell'assicurazione, debba parametrare l'obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, compresi quelli derivanti dalla partecipazione a società di capitali.
A questo proposito, si condividono in questa sede le considerazioni espresse dalla
Sezione Lavoro della Corte di cassazione con la sentenza 20 agosto 2019, n. 21540
“… occorre premettere che l'art.
3-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha previsto che <
d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono>>.
4. La disciplina previgente era contenuta nell'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevedeva al primo comma che <
1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dall'attività d'impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini
IRPEF, relativo all'anno precedente>>.
5. Con la nuova disposizione rileva 'la totalità' dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex art. 1 della legge n. 233 del 1990.
Il legislatore ha dunque scelto di distinguere tra elementi sui quali si radica, quale fatto giuridico strutturale, il sorgere della tutela previdenziale in capo al lavoratore autonomo ed elementi ulteriori rispetto ad essi, in relazione ai quali si individua comunque la misura della contribuzione previdenziale dovuta.
6. La differente formulazione della norma realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo un mutamento normativo che il legislatore ha inteso perseguire, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario”.
Al fine di individuare quale sia il reddito d'impresa rilevante ai fini contributivi, occorre quindi per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali e, dunque, in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917.
Il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post-riforma del
2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre l'art. 44 lett. E (nel testo post-riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad EG (ora IR.).
Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa, così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che, secondo il testo unico delle imposte sui redditi, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi . CP_1
La soluzione che qui viene adottata è del tutto coerente con l'impostazione del sistema come delineata dall'art. 38 comma 2 della Costituzione, che prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile.
Diversamente, per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, in forza della quale i redditi delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi (art. 6 comma 3 del testo post-riforma del 2004 del
D.P.R. n. 917 del 2016).
Ed è proprio il diverso regime adottato per le società di persone da cui deriva il principio (affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29779 del 2017) secondo il quale ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 354 del 7 novembre 2001, ha ben distinto tra la posizione dei soci (non lavoratori) delle società di capitali e quelli delle società di persone, ove ha ritenuto non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3-bis del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito, con modificazioni, in legge 14 novembre 1992, n. 438, il quale, sottoponendo a contribuzione i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di CP_1
società in accomandita semplice, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di capitali. Ha, infatti, rilevato che nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di un'attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante;
né la scelta del legislatore può dirsi affetta da irragionevolezza, in quanto all'onere contributivo si correla un vantaggio, in termini di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in base al quale la misura dei trattamenti
è rapportata al reddito annuo di impresa.
È vero che la Consulta nel richiamato arresto ha rilevato che dall'art. 38, comma
2, non si desume un'intima ed indefettibile correlazione tra contribuzione e reddito di lavoro e che anzi, le più recenti riforme in materia evidenziano sia il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nella attività stessa rinvengono soltanto mera occasione, sia la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale quanto alla definizione della base imponibile.
Tale tendenza all'ampliamento della base contributiva deve però, di necessità, essere contenuto entro i limiti delineati dal legislatore, non potendo giungersi ad estendere, in via analogica la portata delle relative previsioni, tra l'altro, come avverrebbe accogliendo la tesi dell' , disattendendo proprio il voluto parallelismo tra CP_1
disciplina fiscale e disciplina previdenziale.
La Corte di cassazione ha confermato questi principi con la sentenza 24 settembre
2019 n. 23790 e con l'ordinanza 2 luglio 2021, n. 18822 che da ultimo ha sostenuto che “per i soci di società commerciali la condizione essenziale per far scattare
l'obbligo contributivo nella gestione Artigiani/Commercianti, è quella della
"partecipazione personale al lavoro aziendale"; tuttavia, la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa); in sostanza, l'obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall' . CP_1
Alla stregua dei principi enunciati, si deve escludere che il reddito derivato al ricorrente dalla partecipazione alla società a responsabilità limitata menzionata – peraltro, meramente virtuale, poiché gli utili non risultano essere stati mai distribuiti – potesse essere assoggettato a contribuzione presso la gestione artigiani. Contr Ed invero, il ricorrente ha allegato che, dalle dichiarazioni fiscali della risulta che gli utili non sono stati effettivamente distribuiti tra i soci - come da deliberazioni assembleari in atti - ma sono stati accantonati a riserva.
Tale allegazione peraltro non è stata contestata dalla convenuta , che l'ha CP_1
qualificata come irrilevante ai fini dell'obbligazione contributiva. Tuttavia, è evidente che la mancata distribuzione degli utili ha comportato che i redditi prodotti dalla società non sono entrati nella sfera economica del socio neppure come redditi da capitale, per cui a maggior ragione non possono essere computati nella base imponibile per il versamento della contribuzione alla Gestione dei lavoratori autonomi, posto che il legislatore ha chiaramente stabilito che debbano essere cumulati soltanto i redditi di impresa dichiarati ai fini dell'IRPEF.
Ed invero, per le società a responsabilità limitata sussiste una rigida separazione del patrimonio della società da quello del socio, a differenza di quanto accade per le società di persone e la scelta del legislatore di consentire alle imprese artigiane di assumere la forma di società di capitali è stata motivata dall'esigenza di consentire una crescita del settore anche attraverso la capitalizzazione di tali aziende e la separazione dei patrimoni;
per cui la decisione di non distribuire l'utile societario può costituire una necessità di sviluppo (o addirittura la sopravvivenza) dell'impresa che, per quanto di dimensioni ridotte, può richiedere un impiego di capitale non indifferente.
Sotto tale profilo, anche la recente giurisprudenza di merito ha ritenuto che nella totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef e rilevanti ai sensi del citato art. CP_ 3 bis non possono rientrare gli utili denunciati dalla società e tassati ai fini ma di fatto non entrati a comporre il reddito del socio imponibile ai fini Irpef e che tale conclusione è confermata, anche a livello di sistema, dai principi in materia di coerenza tra base imponibile fiscale e contributiva (v. in questo senso sentenze tra le più recenti nn. 269/2024 e 588/2023 della Corte appello di Venezia nonché nn.
245/2021 e 260/2022 della Corte d'Appello di Genova).
A ritenere diversamente, si perverrebbe alla incoerente conclusione di assoggettare a contribuzione in capo al socio persona fisica un reddito (quello della società) che non è mai entrato nella sfera giuridica della persona fisica della cui posizione contributiva si discorre.
In questa prospettiva, non assume rilievo la maggiore latitudine della formulazione dell'attuale art. 3 bis cit. rispetto alla precedente, proprio in quanto anche la formulazione attuale, con la locuzione “redditi dichiarati ai fini Irpef”, fa comunque riferimento ai redditi imputati alla persona fisica (e quindi “dichiarati ai fini Irpef”)
e non a quelli imputati alla società.
Non è, dunque, fondata la pretesa dell' in quanto – nel caso in esame in cui CP_1
l'assemblea dei soci ha deciso di non ripartire gli utili – i redditi conseguiti dalla CP_4
non sono confluiti nella sfera economica del socio (neppure come redditi di capitale).
È pur vero che in questo modo, attraverso lo schermo societario, il lavoratore autonomo viene ad essere assoggettato esclusivamente al versamento della contribuzione minimale, quanto meno in mancanza di distribuzione degli utili, ma si tratta di una scelta del legislatore che, nel far espresso riferimento ai redditi dichiarati ai fini IRPEF, ha agito in un'ottica di tendenziale armonizzazione dei prelievi contributivi e fiscali. Ed infatti, così come il socio di s.r.l., tranne che nell'ipotesi di trasparenza fiscale, non paga le imposte sui redditi prodotti dalla società, allo stesso modo non paga la contribuzione, laddove non vi è stata distribuzione degli utili, proprio perché i redditi della s.r.l., diversamente dai redditi delle società di persone, devono essere tenuti separati da quelli del singolo socio, seppur partecipante con il proprio lavoro.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere accolto restando assorbita ogni ulteriore questione.
3. Nei rapporti con l , le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate CP_1
come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, nella misura minima, attesa la non particolare complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria non svolta.
Nulla per spese, invece, tra il ricorrente e la attesa la pronuncia solo in CP_2
rito.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara inammissibile l'azione proposta nei confronti della per difetto CP_2
di legittimazione passiva;
- in accoglimento dell'opposizione avanzata nei confronti dell' , in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento della contribuzione a percentuale eccedente il minimale per il periodo
01/2015-12/2020 per come richiesto con l'AVA n. 394 2023 00002127 02 000 e dichiara insussistente il diritto dell' e, per esso, del Concessionario della CP_1
riscossione di riscuotere tali somme;
-condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla refusione CP_1
delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 4.201,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
-nulla per spese tra il ricorrente e la CP_2
Locri, 18/11/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2451/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Locri, Via Riposo n.14, presso lo studio dell'avv. Antonio Pelle che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche CP_1 P.IVA_1
in qualità di mandatario di rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilaria CP_2
AN e AR CO AT, giusta procura generale alle liti allegata in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale di Reggio Calabria, alla Via CP_1
Possidonea n. 2 resistente
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 12.07.2023 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, all' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale Parte_1
pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 4.07.2023 – riassumeva, dinanzi all'odierno Tribunale, il giudizio di opposizione avverso l'avviso di addebito n.394 2023 00002127 02 000, notificato a mezzo PEC il 28.2.2023, con il quale gli veniva intimato di pagare, nel termine di 60 gg., l'importo complessivo di
€. 65.746,75, in favore dell' di Reggio Calabria, a titolo di contributi “a CP_1
percentuale oltre il minimale” accertati e dovuti “Gestione Artigiani” per il periodo
01/2015-12/2020 oltre sanzioni per tardivo versamento e spese.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente lamentava l'inesistenza/nullità della notifica eseguita a mezzo PEC – in quanto effettuata dall resistente utilizzando CP_3
un domicilio digitale non risultante dai pubblici registri – nonché l'illegittimità della pretesa azionata, avente ad oggetto “la quota di utili aziendali” riferibili alla posizione del contribuente, nella qualità di socio e legale rappresentante dell Controparte_4
in realtà mai distribuiti, e quindi mai incassati, in quanto destinati,
[...]
dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Società,
a costituire riserva legale e straordinaria. Eccepiva, infine, l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa contributiva azionata per il periodo 2015/2017, in mancanza di atti interruttivi intervenuti nelle more.
Per tali motivi, concludeva chiedendo all'adito Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di “annullare e/o dichiarare ad ogni modo l'illegittimità dell'avviso di addebito n.394 2023 00002127 02 000 notificato il 28.02.2023. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario di legge”.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rilevando, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della – CP_2
in quanto non cessionaria del credito controverso - e, nel merito, contestando la fondatezza della proposta opposizione con richiesta di integrale rigetto. Con decreto del 5.05.2025, il Tribunale disponeva la provvisoria sospensione dell'esecuzione del ruolo e dell'avviso di addebito n. 394 2023 00002127 02 000.
All'udienza del 3.07.2025, il ricorrente rinunciava all'eccezione preliminare di inesistenza/nullità della notifica dell'avviso de quo, insistendo per l'accoglimento, nel merito, del proposto ricorso.
Indi, la causa veniva rinviata all'udienza del 22.10.2025 per la discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino al 22.10.2025 per il deposito delle note scritte.
A tale adempimento provvedevano entrambe le parti, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi, sicché la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di in ragione del difetto di legittimazione passiva dell'ente, CP_2
rammentandosi che la L. 23 dicembre 1998, n. 448 - come modificata dal DL
203/2005, conv. in l. n. 248/2005 - prevede, all'art. 13, la cessione a titolo oneroso alla dei soli crediti contributivi vantati dall' già maturati e CP_2 CP_1
maturandi sino al 31.12.2008, con conseguente non applicabilità ai crediti successivi, quali quelli oggetto di causa.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si evidenzia che, a fronte della notifica di un avviso di addebito, è possibile esperire, anche con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art. 24 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.
46 (opposizione al ruolo esattoriale, entro giorni 40 dalla notifica della cartella), sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente all'irregolarità formale della cartella e/o avviso di pagamento, regolata dagli art. 617 e 618 bis c.p.c..
È inoltre possibile proporre un'opposizione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., per questioni attinenti, in particolare, a fatti sopravvenuti alla formazione del titolo (così la prescrizione, il pagamento, etc.), svincolata da termini di decadenza (che l'articolo
615 c.p.c. non prevede). Il ricorso de quo va qualificato come opposizione al ruolo in riferimento al credito portato dall'avviso di addebito notificato dall' ; ricorso pienamente ammissibile, CP_1
atteso che per come risultante dagli atti di causa, l'originario ricorso presso il
Tribunale di Reggio Calabria è stato depositato in data 5.4.2023, ossia entro il termine decadenziale di quaranta giorni dalla notificazione del provvedimento opposto, perfezionatasi in data 28.2.2023.
Quanto al merito, prima di esaminare la questione relativa alla fondatezza della pretesa contributiva vantata dall'Istituto opposto, occorre muovere da talune puntualizzazioni fattuali.
È pacifico e non contestato che il ricorrente è socio dell'impresa artigiana oltre che amministratore della medesima società e che, CP_4 CP_4
per tale attività, negli anni 2015/2020, ha percepito un compenso e versato regolarmente i contributi, nella misura minima, alla gestione artigiani.
L' , con l'opposto avviso di addebito, ha contestato l'omesso versamento dei CP_1
contributi eccedenti il minimale, commisurati al reddito derivante al contribuente dalla partecipazione alla società - sulla scorta della circolare n. 102/2003 “reddito imponibile per i soci di S.r.l.” – ritenendo che debba essere assoggettata a contribuzione a percentuale “la parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci”.
Quindi, il nucleo centrale della controversia attiene all'individuazione della base imponibile per il calcolo dei contributi eccedenti il minimale, che l con l'avviso CP_1
di addebito opposto, rivendica in relazione alla parte del reddito d'impresa dichiarato ai fini fiscali dalla società e riferibile al socio in ragione della sua quota di partecipazione agli utili, a prescindere dall'effettiva distribuzione degli stessi.
In altri termini occorre stabilire se un soggetto, iscritto alla gestione artigiani in conseguenza dello svolgimento di un'attività lavorativa idonea a determinare l'obbligo dell'assicurazione, debba parametrare l'obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, compresi quelli derivanti dalla partecipazione a società di capitali.
A questo proposito, si condividono in questa sede le considerazioni espresse dalla
Sezione Lavoro della Corte di cassazione con la sentenza 20 agosto 2019, n. 21540
“… occorre premettere che l'art.
3-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha previsto che <
d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono>>.
4. La disciplina previgente era contenuta nell'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevedeva al primo comma che <
1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dall'attività d'impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini
IRPEF, relativo all'anno precedente>>.
5. Con la nuova disposizione rileva 'la totalità' dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex art. 1 della legge n. 233 del 1990.
Il legislatore ha dunque scelto di distinguere tra elementi sui quali si radica, quale fatto giuridico strutturale, il sorgere della tutela previdenziale in capo al lavoratore autonomo ed elementi ulteriori rispetto ad essi, in relazione ai quali si individua comunque la misura della contribuzione previdenziale dovuta.
6. La differente formulazione della norma realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo un mutamento normativo che il legislatore ha inteso perseguire, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario”.
Al fine di individuare quale sia il reddito d'impresa rilevante ai fini contributivi, occorre quindi per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali e, dunque, in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917.
Il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post-riforma del
2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre l'art. 44 lett. E (nel testo post-riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad EG (ora IR.).
Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa, così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che, secondo il testo unico delle imposte sui redditi, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi . CP_1
La soluzione che qui viene adottata è del tutto coerente con l'impostazione del sistema come delineata dall'art. 38 comma 2 della Costituzione, che prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile.
Diversamente, per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, in forza della quale i redditi delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi (art. 6 comma 3 del testo post-riforma del 2004 del
D.P.R. n. 917 del 2016).
Ed è proprio il diverso regime adottato per le società di persone da cui deriva il principio (affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29779 del 2017) secondo il quale ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 354 del 7 novembre 2001, ha ben distinto tra la posizione dei soci (non lavoratori) delle società di capitali e quelli delle società di persone, ove ha ritenuto non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3-bis del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito, con modificazioni, in legge 14 novembre 1992, n. 438, il quale, sottoponendo a contribuzione i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di CP_1
società in accomandita semplice, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di capitali. Ha, infatti, rilevato che nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di un'attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante;
né la scelta del legislatore può dirsi affetta da irragionevolezza, in quanto all'onere contributivo si correla un vantaggio, in termini di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in base al quale la misura dei trattamenti
è rapportata al reddito annuo di impresa.
È vero che la Consulta nel richiamato arresto ha rilevato che dall'art. 38, comma
2, non si desume un'intima ed indefettibile correlazione tra contribuzione e reddito di lavoro e che anzi, le più recenti riforme in materia evidenziano sia il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nella attività stessa rinvengono soltanto mera occasione, sia la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale quanto alla definizione della base imponibile.
Tale tendenza all'ampliamento della base contributiva deve però, di necessità, essere contenuto entro i limiti delineati dal legislatore, non potendo giungersi ad estendere, in via analogica la portata delle relative previsioni, tra l'altro, come avverrebbe accogliendo la tesi dell' , disattendendo proprio il voluto parallelismo tra CP_1
disciplina fiscale e disciplina previdenziale.
La Corte di cassazione ha confermato questi principi con la sentenza 24 settembre
2019 n. 23790 e con l'ordinanza 2 luglio 2021, n. 18822 che da ultimo ha sostenuto che “per i soci di società commerciali la condizione essenziale per far scattare
l'obbligo contributivo nella gestione Artigiani/Commercianti, è quella della
"partecipazione personale al lavoro aziendale"; tuttavia, la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa); in sostanza, l'obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall' . CP_1
Alla stregua dei principi enunciati, si deve escludere che il reddito derivato al ricorrente dalla partecipazione alla società a responsabilità limitata menzionata – peraltro, meramente virtuale, poiché gli utili non risultano essere stati mai distribuiti – potesse essere assoggettato a contribuzione presso la gestione artigiani. Contr Ed invero, il ricorrente ha allegato che, dalle dichiarazioni fiscali della risulta che gli utili non sono stati effettivamente distribuiti tra i soci - come da deliberazioni assembleari in atti - ma sono stati accantonati a riserva.
Tale allegazione peraltro non è stata contestata dalla convenuta , che l'ha CP_1
qualificata come irrilevante ai fini dell'obbligazione contributiva. Tuttavia, è evidente che la mancata distribuzione degli utili ha comportato che i redditi prodotti dalla società non sono entrati nella sfera economica del socio neppure come redditi da capitale, per cui a maggior ragione non possono essere computati nella base imponibile per il versamento della contribuzione alla Gestione dei lavoratori autonomi, posto che il legislatore ha chiaramente stabilito che debbano essere cumulati soltanto i redditi di impresa dichiarati ai fini dell'IRPEF.
Ed invero, per le società a responsabilità limitata sussiste una rigida separazione del patrimonio della società da quello del socio, a differenza di quanto accade per le società di persone e la scelta del legislatore di consentire alle imprese artigiane di assumere la forma di società di capitali è stata motivata dall'esigenza di consentire una crescita del settore anche attraverso la capitalizzazione di tali aziende e la separazione dei patrimoni;
per cui la decisione di non distribuire l'utile societario può costituire una necessità di sviluppo (o addirittura la sopravvivenza) dell'impresa che, per quanto di dimensioni ridotte, può richiedere un impiego di capitale non indifferente.
Sotto tale profilo, anche la recente giurisprudenza di merito ha ritenuto che nella totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef e rilevanti ai sensi del citato art. CP_ 3 bis non possono rientrare gli utili denunciati dalla società e tassati ai fini ma di fatto non entrati a comporre il reddito del socio imponibile ai fini Irpef e che tale conclusione è confermata, anche a livello di sistema, dai principi in materia di coerenza tra base imponibile fiscale e contributiva (v. in questo senso sentenze tra le più recenti nn. 269/2024 e 588/2023 della Corte appello di Venezia nonché nn.
245/2021 e 260/2022 della Corte d'Appello di Genova).
A ritenere diversamente, si perverrebbe alla incoerente conclusione di assoggettare a contribuzione in capo al socio persona fisica un reddito (quello della società) che non è mai entrato nella sfera giuridica della persona fisica della cui posizione contributiva si discorre.
In questa prospettiva, non assume rilievo la maggiore latitudine della formulazione dell'attuale art. 3 bis cit. rispetto alla precedente, proprio in quanto anche la formulazione attuale, con la locuzione “redditi dichiarati ai fini Irpef”, fa comunque riferimento ai redditi imputati alla persona fisica (e quindi “dichiarati ai fini Irpef”)
e non a quelli imputati alla società.
Non è, dunque, fondata la pretesa dell' in quanto – nel caso in esame in cui CP_1
l'assemblea dei soci ha deciso di non ripartire gli utili – i redditi conseguiti dalla CP_4
non sono confluiti nella sfera economica del socio (neppure come redditi di capitale).
È pur vero che in questo modo, attraverso lo schermo societario, il lavoratore autonomo viene ad essere assoggettato esclusivamente al versamento della contribuzione minimale, quanto meno in mancanza di distribuzione degli utili, ma si tratta di una scelta del legislatore che, nel far espresso riferimento ai redditi dichiarati ai fini IRPEF, ha agito in un'ottica di tendenziale armonizzazione dei prelievi contributivi e fiscali. Ed infatti, così come il socio di s.r.l., tranne che nell'ipotesi di trasparenza fiscale, non paga le imposte sui redditi prodotti dalla società, allo stesso modo non paga la contribuzione, laddove non vi è stata distribuzione degli utili, proprio perché i redditi della s.r.l., diversamente dai redditi delle società di persone, devono essere tenuti separati da quelli del singolo socio, seppur partecipante con il proprio lavoro.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere accolto restando assorbita ogni ulteriore questione.
3. Nei rapporti con l , le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate CP_1
come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, nella misura minima, attesa la non particolare complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria non svolta.
Nulla per spese, invece, tra il ricorrente e la attesa la pronuncia solo in CP_2
rito.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara inammissibile l'azione proposta nei confronti della per difetto CP_2
di legittimazione passiva;
- in accoglimento dell'opposizione avanzata nei confronti dell' , in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento della contribuzione a percentuale eccedente il minimale per il periodo
01/2015-12/2020 per come richiesto con l'AVA n. 394 2023 00002127 02 000 e dichiara insussistente il diritto dell' e, per esso, del Concessionario della CP_1
riscossione di riscuotere tali somme;
-condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla refusione CP_1
delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 4.201,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
-nulla per spese tra il ricorrente e la CP_2
Locri, 18/11/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi