Articolo 1 della Legge 6 agosto 1954, n. 857
Articolo 2
Versione
8 ottobre 1954
Art. 1.
Ai proprietari di motobarche o barche con motore ausiliario che risultino, alla data del 30 giugno 1953, inscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti come adibite alla pesca, i quali intendano procedere alla sostituzione del motore a benzina, che alla stessa data si trovava installato a bordo, con altro a ciclo diesel o semidiesel di potenza inferiore ai 24 H. P. A., potra' essere concesso un mutuo, non superiore, per ogni mezzo, alla somma di lire 1.200.000.
Sui mutui, la cui durata non potra' superare i dieci anni, sara' corrisposto il tasso d'interesse del 4,50 per cento annuo, comprensivo della quota relativa all'assicurazione del natante, limitatamente al debito del mutuatario, per la perdita totale ed il salvataggio, e di ogni altra spesa.
Entrata in vigore il 8 ottobre 1954