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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1111/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
LE EP, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2237/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320239000414630000 IVA-ALTRO 2011
- INT.PAGAMENTO n. 29320239000414630000 IVA-ALTRO 2014
- INT.PAGAMENTO n. 29320239000414630000 IVA-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170007866773000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180027078637000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190020555171000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando l'intimazione di pagamento notificata in data 06.11.2023 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in base alle iscrizioni a ruolo eseguite dall'Agenzia delle Entrate di Catania ai fini I.V.A. per gli anni 2011/2014/2017, ha lamentato la decadenza per la tardiva iscrizione a ruolo dei tributi, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'A.D.E.R. si è costituita in giudizio insistendo sul proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva, sul motivo del ricorso relativo all'omessa notifica delle cartelle di pagamento, che l'A.D.E.R. costituendosi in giudizio ha comunicato l'avvenuta definizione agevolata in relazione alla cartella di pagamento n. 293 2017 0007866773 (I.V.A. 2011) ed è stato effettuato il parziale pagamento delle rate dovute con il versamento che è stato eseguito in data 12.04.2019. Quindi il motivo del ricorso risulta infondato e va respinto avendo avuto il ricorrente piena conoscenza della pretesa per la quale ha avuto accesso alla definizione agevolata. Quindi relativamente a detta cartella il ricorso va respinto.
Per le cartelle n. 293 2018 0027078637 (I.V.A. 2014) e n. 293 2019 002055171 (I.V.A. 2017) l'A.D.E.R. ha depositato tardivamente la documentazione relativa alla notifica delle stesse cartelle. Infatti il deposito è stato effettuato in data 30.12.2025 rispetto all'udienza di trattazione del ricorso in data odierna 14.01.2026 in violazione dell'art. 32 del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546 che prevede il deposito degli atti almeno venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione. Quindi per dette cartelle il ricorso va accolto in annullamento delle stesse.
In conclusione il ricorso va parzialmente accolto nei sensi sopra indicati. Le spese del giudizio vanno compensate per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Catania sezione 13, in parziale accoglimento del ricorso annulla le cartelle di pagamento n. 637 finale (I.V.A. 2014), n. 171 finale (I.V.A. 2017). Rigetta nel resto. Compensa le spese del giudizio.
Catania, 14.gennaio.2026
Il Relatore Il Presidente
Dr. Giuseppe Palermo Dr. Flavio Rampello
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
LE EP, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2237/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320239000414630000 IVA-ALTRO 2011
- INT.PAGAMENTO n. 29320239000414630000 IVA-ALTRO 2014
- INT.PAGAMENTO n. 29320239000414630000 IVA-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170007866773000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180027078637000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190020555171000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando l'intimazione di pagamento notificata in data 06.11.2023 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in base alle iscrizioni a ruolo eseguite dall'Agenzia delle Entrate di Catania ai fini I.V.A. per gli anni 2011/2014/2017, ha lamentato la decadenza per la tardiva iscrizione a ruolo dei tributi, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'A.D.E.R. si è costituita in giudizio insistendo sul proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva, sul motivo del ricorso relativo all'omessa notifica delle cartelle di pagamento, che l'A.D.E.R. costituendosi in giudizio ha comunicato l'avvenuta definizione agevolata in relazione alla cartella di pagamento n. 293 2017 0007866773 (I.V.A. 2011) ed è stato effettuato il parziale pagamento delle rate dovute con il versamento che è stato eseguito in data 12.04.2019. Quindi il motivo del ricorso risulta infondato e va respinto avendo avuto il ricorrente piena conoscenza della pretesa per la quale ha avuto accesso alla definizione agevolata. Quindi relativamente a detta cartella il ricorso va respinto.
Per le cartelle n. 293 2018 0027078637 (I.V.A. 2014) e n. 293 2019 002055171 (I.V.A. 2017) l'A.D.E.R. ha depositato tardivamente la documentazione relativa alla notifica delle stesse cartelle. Infatti il deposito è stato effettuato in data 30.12.2025 rispetto all'udienza di trattazione del ricorso in data odierna 14.01.2026 in violazione dell'art. 32 del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546 che prevede il deposito degli atti almeno venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione. Quindi per dette cartelle il ricorso va accolto in annullamento delle stesse.
In conclusione il ricorso va parzialmente accolto nei sensi sopra indicati. Le spese del giudizio vanno compensate per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Catania sezione 13, in parziale accoglimento del ricorso annulla le cartelle di pagamento n. 637 finale (I.V.A. 2014), n. 171 finale (I.V.A. 2017). Rigetta nel resto. Compensa le spese del giudizio.
Catania, 14.gennaio.2026
Il Relatore Il Presidente
Dr. Giuseppe Palermo Dr. Flavio Rampello