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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/12/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1096 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, trattenuta in decisione con ordinanza del 27.11.2025 resa ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. BEVERE FRANCESCO, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Appellante
E
, nata a [...] il [...] ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. IALLONARDO PASQUALE, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Appellata
E
; Controparte_2
Appellata - Contumace
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l Parte_1
chiedeva la riforma della sentenza n. 73/2024 emessa dal Giudice di
[...]
Pace di Airola, con la quale era stata accolta l'opposizione spiegata da CP_1
1 avverso la cartella esattoriale n°017 2022 0001189704 000, emessa dalla (con la CP_3 quale era stato richiesto il pagamento di complessivi € 2.958,48, per una infrazione al
Codice della Strada che sarebbe stata commessa il 12.5.2017) eccependo preliminarmente un vizio di “ultra petitum”, giacchè il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione argomentando in ordine alla non debenza delle maggiorazioni come previste dall'art. 27 della Legge numero 689/1981, eccezione mai formulata dall'opponente (evidenziando anche un errore nella indicazione del numero della intimazione di pagamento); nel merito, poi, l'odierna appellante ribadiva che tutti i motivi di opposizione spiegati dinanzi al Giudice di Pace erano relativi all'atto presupposto della cartella esattoriale notificata, ragion per cui ribadiva la propria richiesta (già formulata in primo grado) di vedere Dichiarare la mancanza di responsabilità dell'Agente della Riscossione in relazione al contenuto del ruolo trasmesso dall'ente creditore, ponendo a carico di quest'ultimo le conseguenze dell'eventuale accoglimento delle conclusioni di cui all'avverso ricorso. Condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di lite, con gli accessori di legge, in favore della resistente . Controparte_4
In sede di appello, inoltre, l sollevava anche il dubbio che la Parte_1 ricorrente abbia notificato l'atto introduttivo solo all'indirizzo della CP_2
e non anche a quello dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, dove
[...] la prima è domiciliata ope legis.
Costituendosi in questa sede, contestava integralmente l'avverso CP_1 appello eccependo preliminarmente la tardività del dubbio relativo a presunte irregolarità della notifica del ricorso alla;
quindi ne contestava Controparte_2 anche la fondatezza, evidenziando che alla prima udienza il Giudice di Pace aveva onerato la Cancelleria a procedere alla notifica del ricorso e del verbale di udienza alla non comparsa e all'udienza successiva veniva verificata la Controparte_2 regolarità della citata notifica senza che l'odierna appellante contestasse alcunchè; sempre in via preliminare, eccepiva anche l'improcedibilità ed CP_1 inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc;
infine, parte appellata contestava l'avverso appello anche nel merito ritenendo sussistente – nella sentenza impugnata – la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo il Giudice di Pace provveduto ad annullare la cartella esattoriale, proprio come richiesto in sede di
2 opposizione ed apparendo mero errore materiale (emendabile con la procedura di cui all'art. 287 c.p.c.) quello relativo al numero di intimazione di pagamento indicato in sentenza;
stante la fondatezza della propria opposizione, chiedeva la CP_1 condanna della controparte al rimborso delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, da liquidarsi con attribuzione.
Acquisito il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, la causa veniva rinviata all'udienza del 27.2.2025 per verificare la regolarità della citazione in giudizio anche della non comparsa. Controparte_2
Verificata la regolarità del contraddittorio e dichiarata la contumacia della parte appellata non comparsa con ordinanza resa ex art. 127 ter c.p.c., con la medesima ordinanza la causa veniva anche riservata in decisione, stante la congiunta richiesta formulata in tal senso da ambo le parti nelle note di udienza depositate.
DIRITTO
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Per giurisprudenza consolidata che si condivide, infatti, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. civ.,
Sezz. UU., 16.11.2017, e - ex multis - n. 27199; Cass. civ., Sez. VI - 3, 30.5.2018, ord.
n. 13535, Cassazione civile sez. II, 09/06/2014, n.12960, Cassazione civile sez. II,
09/06/2014, n.12960, Cassazione civile sez. III, 24/08/2007, n.17960).
Nel caso in esame, l'atto di citazione in appello risponde ad entrambi i requisiti di univocità e chiarezza della domanda e delle ragioni di doglianza perché indica in maniera dettagliata le ragioni e le critiche, in fatto ed in diritto, mosse alla decisione del primo giudice e le relative modifiche.
Nel merito, però, l'appello è infondato e - per l'effetto - va rigettato, pur dovendosi
3 integrare la motivazione posta a fondamento dell'accoglimento dell'opposizione.
Come è noto – infatti - il giudice d'appello ha finanche facoltà di sostituzione d'ufficio della motivazione che ritenga scorretta, pur confermando nel merito la sentenza di primo grado (cfr. ex multis, ordinanza n. 17681 del 21 giugno 2021 della Suprema Corte di Cassazione “Questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché' la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del “devolutum” quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato
(Cass. n. 4945/1987; Cass. n. 696/2002; Cass. n. 4889/2016; con riferimento alla pronuncia sulle spese: Cass. n. 11130/21015, nel regime anteriore alle modifiche adottate con L. n. 69 del 2009; Cass. n. 26083/2010; Cass. n. 7815/2016).”).
Come correttamente eccepito dall'odierna appellante, infatti, l'originaria opponente non aveva mai contestato la non debenza degli interessi maggiorati di cui all'art. 27 lg
689/81, fondando su tutt'altro genere di argomentazioni la propria opposizione, ragion per cui la sentenza impugnata deve essere riformata sul punto.
La sentenza impugnata, però, come richiesto dall'odierna parte appellata, deve essere confermata nella propria statuizione finale di annullamento della cartella esattoriale opposta giacchè – a fronte della specifica e documentata eccezione di omessa notifica dell'atto di presupposto – nessuna prova veniva fornita dalle parti convenute.
L'odierna appellante, infatti, nulla controdeduceva (né tantomeno provava) in merito, limitandosi ad evidenziare la non imputabilità a sé di eventuali difetti di notifica degli atti presupposti e richiedendo – quindi – di “Dichiarare la mancanza di responsabilità dell'Agente della Riscossione in relazione al contenuto del ruolo trasmesso dall'ente creditore, ponendo a carico di quest'ultimo le conseguenze dell'eventuale accoglimento delle conclusioni di cui all'avverso ricorso”.
La – invece – come già evidenziato, non si costituiva né nel Controparte_2 primo, né nel secondo grado di giudizio
Orbene, dal dettaglio addebiti contenuto nella cartella esattoriale impugnata si evince che gli stessi erano relativi ad un verbale di infrazione del codice della strada emesso il
12.5.2017 e notificato in pari data, infrazione commessa dal veicolo TG DP917KT, che
4 veniva condotto nonostante fosse stato sottoposto a fermo;
con il libretto di circolazione ed il certificato PRA, però, l'originaria opponente documentava che il citato veicolo veniva intestato a (che l'opponente deduceva essere il suo ex marito) Parte_2 solo in data 25.5.2017, negando – quindi – di aver ricevuto alcuna notifica relativa alla citata contravvenzione in data 12.5.2017, né successivamente.
La non solo non si costituiva in giudizio, ma non depositava Controparte_2 neanche gli atti sottesi alla citata contravvenzione, di talchè – alla luce della documentazione allegata all'atto di opposizione (tra l'altro confermata anche dalla prova testimoniale espletata nel primo grado di giudizio) - deve confermarsi l'annullamento della cartella esattoriale impugnata, previa correzione dell'errore materiale commesso in relazione al numero identificativo.
Costituendosi in questa sede, chiedeva la condanna delle controparti al CP_1 rimborso delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio;
non avendo – però – spiegato appello incidentale relativamente al punto in cui il Giudice di Pace aveva compensato le spese relative al primo grado di giudizio, in questa sede si può procedere solo alla condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite inutilmente sostenute dalla per difendersi anche in un secondo grado di giudizio, nonostante la CP_1 fondatezza della propria opposizione.
Non può meritare accoglimento – invece – l'istanza della di far Parte_1 ricadere sulla dette spese di lite, giacchè le stesse sono Controparte_2 conseguenza diretta del rigetto dell'appello spiegato solo dall'ente – riscossione.
Considerato che il presente procedimento riveste natura di impugnazione, che esso è stato introdotto sotto la vigenza del co. 1 quater dell'art. 13, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 e che ricorrono i requisiti del medesimo co. 1 quater, deve darsi atto, nel presente provvedimento, che la parte così soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002. Si precisa che l'obbligo di pagamento sorge, ai sensi del menzionato art. 13, co. 1 quater, secondo periodo,
D.P.R. 115/2002, al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
5 1) Rigetta l'appello, ma corregge l'errore materiale contenuto nella sentenza n. 73/2024 disponendo che all'ultima pagina, al secondo rigo dopo il
P.Q.M.
, invece di “dichiara la nullità della intimazione ad adempiere n°2021/144, in relazione alla cartella esattoriale n°017 2022 0001189704 000” si legga
“dichiara la nullità della cartella esattoriale n°017 2022 0001189704 000”;
2) CONDANNA l a Parte_1 rimborsare direttamente in favore dell'Avv. Pasquale Iallonardo (dichiaratosi antistatrio) le spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.280,00 (di cui €
425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed € 430,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, dando atto che è parte tenuta Parte_1
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002, mandando alla Cancelleria per l'esatta riscossione.
Benevento, 27/11/2025
Il Giudice (dott.ssa Ida Moretti)
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