Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli emendamenti agli articoli 23, 27 e 61 dello Statuto delle Nazioni Unite adottati con la Risoluzione n. 1991 del 17 dicembre 1963 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella sua XVIII Sessione.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli emendamenti agli articoli 23, 27 e 61 dello Statuto delle Nazioni Unite adottati con la Risoluzione n. 1991 del 17 dicembre 1963 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella sua XVIII Sessione.