Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 208
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa previa notifica della sottesa cartella di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha prodotto documentazione comprovante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento. La notifica, effettuata tramite consegna a familiare convivente, è valida anche senza raccomandata informativa, in quanto si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del credito

    L'eccezione di prescrizione relativa al periodo fino alla notifica della cartella è inammissibile perché non sollevata tempestivamente con l'impugnazione della cartella stessa. Per il periodo successivo, l'eccezione è infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 208
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 208
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo