TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 347
TAR
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Improcedibile
    Improcedibilità per liquidazione coatta amministrativa

    A partire dalla data di disposizione della liquidazione coatta amministrativa, nessuna azione esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, in applicazione dell'art. 150 del d.lgs. n. 14/2019 e della giurisprudenza amministrativa in materia di tutela della par condicio creditorum.

  • Rigettato
    Infondatezza della domanda nei confronti del Consorzio di Bonifica della Calabria

    La legge prevede che il Consorzio di Bonifica della Calabria subentri nei rapporti di lavoro in atto, ma non nei crediti pecuniari derivanti da sentenze, a meno che la procedura di liquidazione non sia conclusa e gestita separatamente dal Consorzio stesso. Nel caso di specie, si tratta di crediti pecuniari e non di rapporti di lavoro in essere.

  • Rigettato
    Infondatezza della domanda nei confronti del Consorzio di Bonifica della Calabria

    Poiché il Consorzio di Bonifica della Calabria non è subentrato nel debito pecuniario, non può essere condannato al pagamento di somme aggiuntive per ritardo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 347
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 347
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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