Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00347/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00598/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 598 del 2025, proposto da
RI IU rappresentato e difeso dall’avvocato Arturo Morelli, con domicilio fisico eletto presso il suo studio sito in Cosenza, via Caloprese n.4, e domicilio digitale come da P.E.C: da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Bonifica della Calabria, Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1195 , del 21 novembre 2019 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. ER FA e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con sentenza del 21 novembre 2019, n. 1195, la Corte d’Appello di Catanzaro ha condannato il consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino: a) a pagare a IU RI euro 22.258,16, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, nonché a riammetterlo in servizio; b) alla rifusione delle spese del doppio grado di lite liquidate in €.2.500,00 quanto al primo grado ed in euro 3.000,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti;
- la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 17 dicembre 2024;
- con ricorso notificato in data 7 maggio 2025, depositato nella Segreteria in data 12 maggio 2025, il creditore ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato alle amministrazioni intimate il pagamento delle somme ivi indicate;
- la parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di rivalutazione ed interessi, nonché di ulteriore condanna delle amministrazioni al pagamento di una somma determinata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il successivo ritardo;
- le amministrazioni non si sono costituite in giudizio.
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 36 L.R. n. 39 del 10 agosto 2023 “ Gli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi e posti in liquidazione a far data dall'approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Calabria, fatta salva la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa laddove ricorrano i presupposti previsti dalla vigente normativa (…); 2. Al verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, nomina un commissario liquidatore per ogni consorzio di bonifica, determinando la durata degli incarichi, non superiore a dodici mesi, prorogabili per motivate ragioni massimo per altri dodici mesi, nonché il compenso a carico dei rispettivi consorzi, che non può comunque superare quello annualmente previsto per il Presidente dei consorzi stessi, salvo quanto previsto al comma 4. Le procedure di liquidazione non concluse anche all'esito della disposta proroga sono definite dal Consorzio di bonifica della Calabria con gestione separata. Gli oneri delle liquidazioni dei consorzi consorzi soppressi con la presente legge rimangono esclusivamente a totale carico delle stesse ”;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 344 del 10 luglio 2025, è stata disposta, in relazione al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, la procedura della liquidazione coatta amministrativa;
- ai sensi dell’art. 304 del d.lgs. n. 14/2019, rubricato “ Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti ”: “ 1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 165. 2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza ”.
- all’interno del titolo V, capo I, sezione III è presente l’art. 150 d.lgs. n. 14/2019 il quale prevede che: “ Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura ”;
- in forza delle suesposte disposizioni, a partire dal 10 luglio 2025, data di pubblicazione del provvedimento che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa dell’ente resistente, nessuna azione esecutiva può essere proseguita contro l’ente soggetto alla procedura;
- questa regola, già presente nella vigenza della precedente legge fallimentare, si applica anche al giudizio di ottemperanza (T.A.R. Catania, sez. II, 05/06/2025, n.1792 T.A.R., Palermo , sez. I , 21/11/2016 , n. 2673; T.A.R. , Bari , sez. I , 22/07/2004 , n. 3243); e si spiega per la necessità di tutela della par condicio creditorum nel corso della procedura;
- il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino;
- nei confronti del Consorzio di Bonifica della Calabria il ricorso è, invece, non è meritevole di accoglimento, giacché infondato;
- come affermato da questo Tribunale con la sentenza del 2 ottobre 2024, n. 1399, « in base alla legge, alla liquidazione provvede un Commissario liquidatore appositamente nominato, nel termine di dodici mesi, prorogabile per altri dodici mesi; solo per le procedure di liquidazione non concluse anche all'esito della disposta proroga, si prevede che esse siano definite dal Consorzio di Bonifica della Calabria con gestione separata. Al contrario, nei rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e a tempo determinato, subentra il Consorzio di Bonifica della Calabria. (…). A subentrare ex lege nel rapporto di lavoro (…) è il Consorzio di bonifica della Calabria »;
- nel caso in esame, si discute di crediti pecuniari, se pure nascenti da un rapporto di lavoro, e non del fascio di reciproci diritti e obbligazioni che derivano da un rapporto di lavoro in atto;
- conseguentemente, deve escludersi che il Consorzio di Bonifica della Calabria sia subentrato nel rapporto obbligatorio;
- nulla per le spese, stante la mancata costituzione delle amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo dichiara in parte improcedibile e in parte infondato.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV EA, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
ER FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER FA | IV EA |
IL SEGRETARIO