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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 01/07/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
TT CARMELO, Presidente
SURANO PAOLA, OR
BOSCHETTO ENZO, Giudice
in data 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 356/2022 depositato il 25/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ PAGAMEN n. 11720229002139235 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- INTIMAZ PAGAMEN n. 11720229002139235 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- INTIMAZ PAGAMEN n. 11720229002139235 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- INTIMAZ PAGAMEN n. 11720229002139235 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- INTIMAZ PAGAMEN n. 11720229002139235 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- INTIMAZ PAGAMEN n. 11720229002139235 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- INTIMAZ PAGAMEN n. 11720229002139235 000 IRPEF-ALTRO 2010 - INTIMAZ PAGAMEN n. 11720229002139235 000 IRPEF-ALTRO 2011
- INTIMAZ PAGAMEN n. 11720229002139235 000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: In via principale, annullare l'atto impugnato in quanto nullo e/o illegittimo. Sempre con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Resistente/Appellato: Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia di 1° Grado di Varese, previa ogni declaratoria del caso ed ogni contraria istanza ed eccezione respinta, nel merito accertare e dichiarare legittimo l'operato dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e, per l'effetto, respingere l'opposizione proposta, così come le domande tutte di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in sede di costituzione.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'articolo 93 del Codice di Procedura Civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al numero di RG. 356/22 depositato in via telematica in data 25.07.2022 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 117 2022 90021392 35/000 emessa dall' “Agenzia delle Entrate
Riscossione” e notificata il 09/06/2022 per un totale di euro 166.252,93: il ricorrente riferiva di aver aderito alla “Definizione agevolata” disciplinata dall'articolo 3 del Decreto Legge numero 119/2018 convertito nella
Legge numero 136/2018 (cosiddetta “Rottamazione ter”) e di aver ricevuto la comunicazione numero AT
11790201902783816130 del 14/06/2019, con la quale l' “Agenzia delle Entrate Riscossione” indicava le somme dovute a seguito dell'accoglimento della domanda di rottamazione;
riferiva inoltre di aver versato le somme dovute secondo le rate programmate ma di aver ricevuto l'intimazione impugnata per l'immediato versamento del residuo, senza alcuna motivazione;
ipotizzava che la notifica dell'intimazione fosse dovuta all'incolpevole ritardo nel pagamento della rata con scadenza al 29.11.2019 il cui importo, addebitato sul suo conto corrente in data 29 novembre, era stato stornato dalla banca stessa;
non appena accortosi del disguido aveva provveduto al pagamento e continuato poi regolarmente ad effettuare i pagamenti alle successive scadenze;
eccepiva la nullità o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per presenza di definizione agevolata dei carichi pendenti, violazione dell'articolo 3 del Decreto Legge numero 119/2018 e delle disposizioni correlate;
riteneva che la decadenza da una agevolazione fosse da qualificare come sanzione impropria e che fosse applicabile, nella fattispecie, il principio del favor rei previsto dall'articolo 3 del D.L.vo numero 472/97 in quanto la violazione non dipendava da colpa o dolo del contribuente.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione in data 14.2.2023 contestando quanto affermato dal ricorrente e precisando che il ritardo con il quale era stata pagata la seconda rata aveva obbligato l'Agenzia ad operare ai sensi dell'articolo 3 comma 14 del Decreto Legge numero 119/2018 sulla base del quale “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1 lettere a) e b) la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione” e ribadiva la legittimità dell'intimazione notificata per il residuo debito posto che le rate pagate erano state considerate quale acconto sulla maggior somma dovuta in quanto non era stata prodotta nessuna prova circa l'incolpevole ritardo.
All'udienza del 10 maggio 2023 il procedimento veniva sospeso in pendenza di una domanda di rottamazione, su richiesta del ricorrente non avversata dalla resistente e rinviato a nuovo ruolo;
successivamente rinviato per verifiche da effettuarsi da parte della resistente, infine discusso all'udienza dell' 1 luglio 2025 ad esito della quale veniva definito nei termini indicati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
La Corte non ignora il disposto di cui all'articolo 3 comma 14 del D.L.119/2018, in base al quale il ritardo di oltre 5 giorni nel pagamento di una o più rate della definizione comporta la ripresa dei termini e fa rivivere l'originario debito. Tuttavia, ritiene di seguire un indirizzo interpretativo che contempla la possibilità di valutare l'esistenza di due aspetti essenziali: la sproporzione della “sanzione” della decadenza e l'incolpevole ritardo, elementi questi entrambi presenti nel caso in esame.
Infatti, sebbene la norma sia rigida nella sua formulazione, la giurisprudenza ha talvolta riconosciuto che il mancato pagamento non imputabile alla volontà del contribuente (causa di forza maggiore o errore evidente dell'amministrazione) non dovrebbe determinare la decadenza dal beneficio e che tale decadenza è una sanzione eccessiva (sproporzionata) rispetto a un lieve ritardo, specialmente se il debito principale viene comunque saldato.
Dalla documentazione in atti si rileva che:
1- alla data della notifica dell'intimazione impugnata (9.6.2022) il ricorrente aveva regolarmente pagato
12 delle 18 rate previste (prima rata il 31.7.2019) pari ai due terzi del debito totale;
il ritardo nel pagamento della seconda rata, prevista per il 30.11.2019 e pagata il 20 dicembre, che ha causato la revoca del beneficio,
è stato contestato tre anni dopo, durante i quali non si sono verificati ritardi. Si può ben asserire che la decadenza, in presenza di tali circostanze, sia una sanzione sproporzionata;
2- la seconda rata (non pagata) era stata addebitata dalla banca in conto corrente, come da contabile in copia agli atti, il 2 dicembre 2019, cadendo il giorno della scadenza (30 novembre) di sabato e solo successivamente stornata;
nonostante quanto asserito dalla resistente, può dirsi provato che il ricorrente abbia ritenuto, in buona fede, di aver onorato il debito alla scadenza prefissata;
3- non da ultimo va rilevato che il ricorrente ha aderito in corso di causa alla “rottamazione quater” alla quale è stato ammesso con ulteriore dilazione del pagamento del residuo.
Il ricorso va pertanto accolto;
le spese possono essere integralmente compensate per la non univoca interpretazione della norma applicabile e tenuto conto del comportamento (formalmente obbligatorio) tenuto dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte annulla l'intimazione di pagamento numero 11720229002139235000 e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Varese, 1.7.2025 Il OR- Estensore Il Presidente
Avv. Paola Surano Dott. Carmelo Leotta
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 01/07/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
TT CARMELO, Presidente
SURANO PAOLA, OR
BOSCHETTO ENZO, Giudice
in data 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 356/2022 depositato il 25/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ PAGAMEN n. 11720229002139235 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- INTIMAZ PAGAMEN n. 11720229002139235 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- INTIMAZ PAGAMEN n. 11720229002139235 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- INTIMAZ PAGAMEN n. 11720229002139235 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- INTIMAZ PAGAMEN n. 11720229002139235 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- INTIMAZ PAGAMEN n. 11720229002139235 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- INTIMAZ PAGAMEN n. 11720229002139235 000 IRPEF-ALTRO 2010 - INTIMAZ PAGAMEN n. 11720229002139235 000 IRPEF-ALTRO 2011
- INTIMAZ PAGAMEN n. 11720229002139235 000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: In via principale, annullare l'atto impugnato in quanto nullo e/o illegittimo. Sempre con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Resistente/Appellato: Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia di 1° Grado di Varese, previa ogni declaratoria del caso ed ogni contraria istanza ed eccezione respinta, nel merito accertare e dichiarare legittimo l'operato dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e, per l'effetto, respingere l'opposizione proposta, così come le domande tutte di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in sede di costituzione.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'articolo 93 del Codice di Procedura Civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al numero di RG. 356/22 depositato in via telematica in data 25.07.2022 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 117 2022 90021392 35/000 emessa dall' “Agenzia delle Entrate
Riscossione” e notificata il 09/06/2022 per un totale di euro 166.252,93: il ricorrente riferiva di aver aderito alla “Definizione agevolata” disciplinata dall'articolo 3 del Decreto Legge numero 119/2018 convertito nella
Legge numero 136/2018 (cosiddetta “Rottamazione ter”) e di aver ricevuto la comunicazione numero AT
11790201902783816130 del 14/06/2019, con la quale l' “Agenzia delle Entrate Riscossione” indicava le somme dovute a seguito dell'accoglimento della domanda di rottamazione;
riferiva inoltre di aver versato le somme dovute secondo le rate programmate ma di aver ricevuto l'intimazione impugnata per l'immediato versamento del residuo, senza alcuna motivazione;
ipotizzava che la notifica dell'intimazione fosse dovuta all'incolpevole ritardo nel pagamento della rata con scadenza al 29.11.2019 il cui importo, addebitato sul suo conto corrente in data 29 novembre, era stato stornato dalla banca stessa;
non appena accortosi del disguido aveva provveduto al pagamento e continuato poi regolarmente ad effettuare i pagamenti alle successive scadenze;
eccepiva la nullità o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per presenza di definizione agevolata dei carichi pendenti, violazione dell'articolo 3 del Decreto Legge numero 119/2018 e delle disposizioni correlate;
riteneva che la decadenza da una agevolazione fosse da qualificare come sanzione impropria e che fosse applicabile, nella fattispecie, il principio del favor rei previsto dall'articolo 3 del D.L.vo numero 472/97 in quanto la violazione non dipendava da colpa o dolo del contribuente.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione in data 14.2.2023 contestando quanto affermato dal ricorrente e precisando che il ritardo con il quale era stata pagata la seconda rata aveva obbligato l'Agenzia ad operare ai sensi dell'articolo 3 comma 14 del Decreto Legge numero 119/2018 sulla base del quale “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1 lettere a) e b) la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione” e ribadiva la legittimità dell'intimazione notificata per il residuo debito posto che le rate pagate erano state considerate quale acconto sulla maggior somma dovuta in quanto non era stata prodotta nessuna prova circa l'incolpevole ritardo.
All'udienza del 10 maggio 2023 il procedimento veniva sospeso in pendenza di una domanda di rottamazione, su richiesta del ricorrente non avversata dalla resistente e rinviato a nuovo ruolo;
successivamente rinviato per verifiche da effettuarsi da parte della resistente, infine discusso all'udienza dell' 1 luglio 2025 ad esito della quale veniva definito nei termini indicati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
La Corte non ignora il disposto di cui all'articolo 3 comma 14 del D.L.119/2018, in base al quale il ritardo di oltre 5 giorni nel pagamento di una o più rate della definizione comporta la ripresa dei termini e fa rivivere l'originario debito. Tuttavia, ritiene di seguire un indirizzo interpretativo che contempla la possibilità di valutare l'esistenza di due aspetti essenziali: la sproporzione della “sanzione” della decadenza e l'incolpevole ritardo, elementi questi entrambi presenti nel caso in esame.
Infatti, sebbene la norma sia rigida nella sua formulazione, la giurisprudenza ha talvolta riconosciuto che il mancato pagamento non imputabile alla volontà del contribuente (causa di forza maggiore o errore evidente dell'amministrazione) non dovrebbe determinare la decadenza dal beneficio e che tale decadenza è una sanzione eccessiva (sproporzionata) rispetto a un lieve ritardo, specialmente se il debito principale viene comunque saldato.
Dalla documentazione in atti si rileva che:
1- alla data della notifica dell'intimazione impugnata (9.6.2022) il ricorrente aveva regolarmente pagato
12 delle 18 rate previste (prima rata il 31.7.2019) pari ai due terzi del debito totale;
il ritardo nel pagamento della seconda rata, prevista per il 30.11.2019 e pagata il 20 dicembre, che ha causato la revoca del beneficio,
è stato contestato tre anni dopo, durante i quali non si sono verificati ritardi. Si può ben asserire che la decadenza, in presenza di tali circostanze, sia una sanzione sproporzionata;
2- la seconda rata (non pagata) era stata addebitata dalla banca in conto corrente, come da contabile in copia agli atti, il 2 dicembre 2019, cadendo il giorno della scadenza (30 novembre) di sabato e solo successivamente stornata;
nonostante quanto asserito dalla resistente, può dirsi provato che il ricorrente abbia ritenuto, in buona fede, di aver onorato il debito alla scadenza prefissata;
3- non da ultimo va rilevato che il ricorrente ha aderito in corso di causa alla “rottamazione quater” alla quale è stato ammesso con ulteriore dilazione del pagamento del residuo.
Il ricorso va pertanto accolto;
le spese possono essere integralmente compensate per la non univoca interpretazione della norma applicabile e tenuto conto del comportamento (formalmente obbligatorio) tenuto dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte annulla l'intimazione di pagamento numero 11720229002139235000 e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Varese, 1.7.2025 Il OR- Estensore Il Presidente
Avv. Paola Surano Dott. Carmelo Leotta