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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/12/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Simone Vanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2373/2024 promossa tra le parti:
(c.f. ) con l'Avv. Rossella Parte_1 C.F._1
Soriente
RICORRENTE
e
(c.f. ) con l'Avv. Pasqualino CP_1 C.F._2
LI
CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione
Conclusioni delle parti
Per Parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione reietta, verificate ed accertate le mutate condizioni economiche, personali e patrimoniali del sig. così come esposte e Parte_1
Pagina 1 di 6 documentate, procedere alla revisione dell'importo del contributo al mantenimento in favore dei figli e così come Persona_1 Persona_2 stabilito nella sentenza n. 77/2019 Tribunale di Prato e disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura di € 200,00 complessivi per entrambi i minori, o nella diversa misura ritenuta di giustizia ma comunque inferiore a quella attualmente stabilita, a seguito della variazione dei presupposti di cui alla sentenza n. 77/2019 Tribunale di Prato, con effetto a partire dalla data della domanda. Con vittoria di spese e competenze.”
Per Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, rigettare la richiesta di modifica del contributo al mantenimento dei figli minori avanzata dal Sig. ”. Parte_1
Per il Pubblico Ministero: “visto in data 15.12.2025.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 25/11/2024 e ritualmente notificato, Parte_1
a chiesto al Tribunale di Prato la modifica dei provvedimenti adottati nel
[...] giudizio di separazione in punto di contributo al mantenimento dei due figli minori e , così come stabilito dalla sentenza n. Persona_1 Persona_2
77/2019 resa dal medesimo Tribunale.
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato: 1) di aver contratto matrimonio religioso in Marocco con la nel 2009 e che CP_1
Per_ dall'unione sono nati due figli, in data 06/01/2012 e in data Per_1
10/07/2013; 2) che il Tribunale adito, con sentenza n. 77/2019 resa all'esito del procedimento di separazione giudiziale tra le parti, ha accolto la domanda di separazione avanzata da alle seguenti condizioni: ha disposto CP_1
l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali, con conseguente esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale da parte del medesimo Servizio, incaricandolo di predisporre un percorso di sostegno psicologico per la prole;
ha predisposto le modalità di frequentazione padre/figli, anche con l'ausilio dei Servizi Sociali all'esito del monitoraggio effettuato;
ha ordinato alle parti di intraprendere un percorso individuale di sostegno alla genitorialità; ha disposto che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, un assegno mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat,
Pagina 2 di 6 oltre al 50% delle spese straordinarie resesi necessarie nell'interesse della prole;
3) che l'odierna convenuta ha successivamente adito il Tribunale di Prato chiedendo: a) la revoca dell'affidamento dei minori al Servizio Sociale;
b) Per_ l'affidamento in via esclusiva alla madre dei figli e c) la Per_1 determinazione del diritto di visita padre/figli solo all'esito del percorso di sostegno alla genitorialità già prescritto dal Tribunale e mai intrapreso, alla presenza di un educatore;
4) che il Tribunale adito, con sentenza n. 674/24 ha Per_ revocato l'affidamento dei minori e al Servizio Sociale incaricato;
Per_1 ha disposto l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre, la quale dovrà comunque coinvolgere il padre nelle decisioni di maggiore importanza relative ai figli (istruzione, salute e attività sportive); ha confermato il regime di visita attualmente in essere, confermando l'incarico al Servizio Sociale competente;
ha disposto che il Servizio Sociale trasmetta ogni due mesi relazione di aggiornamento al Giudice Tutelare territorialmente competente, ai sensi dell'art. 337 c.c., segnalando ogni comportamento ostativo al regime di visita disposto;
ha disposto che i minori intraprendano percorso di sostegno psicopedagogico che preveda incontri solo con i minori, madre/figli, padre/figli rimettendo alle parti la scelta del professionista, scelta che dovrà essere condivisa, invitando le parti ad intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità; 5) che il ricorrente ha contratto nuovo matrimonio in Marocco e pertanto le condizioni economiche, personali e patrimoniali dello stesso hanno subito un significativo mutamento, essendo anche divenuto padre di altre due figlie;
6) che il reddito del
è di € 12.000,00 circa annuali e pertanto la somma non è sufficiente per Parte_1 far fronte a tutti gli impegni economici che gravano sullo stesso, quali canone di locazione, utenze e invio denaro in Marocco alla nuova famiglia.
Pertanto, il ricorrente ha insistito per ottenere la rimodulazione del contributo economico per il mantenimento delle figlie disposto suo carico con la sentenza n.
77/2019 emessa dal Tribunale di Prato.
Il giudice delegato, letto il ricorso, con decreto del 30.11.2024, ha fissato la prima udienza di comparizione al 25.02.2025, onerando le parti degli adempimenti nei termini di legge.
Si è costituita tempestivamente in giudizio contestando tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto e allegato da controparte, ribadendo: 1) che sul ricorrente grava il dovere, costituzionalmente garantito, in quanto genitore –
Pagina 3 di 6 anche non affidatario – dell'obbligo al mantenimento dei figli;
2) che negli ultimi mesi il ricorrente, arbitrariamente, ha ridotto l'importo del contributo ad € 300,00 mensili;
3) che controparte, come noto, ha contratto nuovo matrimonio in
Marocco nel 2017 e pertanto, le asserite nuove circostanze allegate a sostegno della domanda di controparte, rappresentano fatti noti dei quali già si è tenuto di conto nella pronuncia del 2019; 4) che la convenuta ha svolto attività di operaia e attualmente è disoccupata. Pertanto, la convenuta ha concluso per sentir rigettare la richiesta di modifica del contributo al mantenimento dei figli minori avanzata dal ricorrente.
Con ordinanza del 25.02.2025, resa a scioglimento della riserva assunta in pari data, il giudice, ritenendo di non dover adottare provvedimenti urgenti, ha ordinato a parte ricorrente di integrare le proprie produzioni documentali ex art
473 bis 12 comma 3 c.p.c., rinviando il procedimento all'udienza del 13.5.2025 per la verifica e disponendo, ex art. 127 ter c.p.c., la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 13.05.2025, il giudice, viste le note delle parti e l'integrazione documentale depositata ha ritenuto la causa matura per la decisione ed ha pertanto fissato l'udienza del 10.12.2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e disponendo la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte.
La causa è proseguita con il deposito delle precisazioni delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle repliche con le quali le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il giudice, lette le memorie depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Il Tribunale, alla luce della documentazione offerta in giudizio, ritiene la sussistenza dei presupposti per disporre una modifica della determinazione dell'assegno di mantenimento posto a carico dell'odierno ricorrente in favore dei figli.
Al riguardo si evidenzia che dal momento della separazione ci sono state delle circostanze sopravvenute che hanno comportato una modifica della situazione che si era cristallizzata all'epoca: innanzitutto, il ricorrente ha avuto altre due figlie, circostanza questa che non è stata esaminata dal Tribunale al momento della
Pagina 4 di 6 pronuncia della separazione. Questa, infatti, è stata pronunciata a gennaio 2019 mentre le figlie del ricorrente sono nate a maggio del 2019 e non vi è traccia, in detto provvedimento, di tale circostanza.
Inoltre, occorre considerare che al momento della modifica del regime di affidamento, con conseguente attribuzione alla convenuta dell'intero assegno unico, il ricorrente ha subito un ulteriore peggioramento delle proprie condizioni economiche non potendo più fare affidamento sulla percezione del 50% dell'assegno unico erogato dall' . CP_2
La domanda di parte ricorrente, pertanto, merita accoglimento.
Tuttavia, tenuto conto, altresì, che la convenuta risulta attualmente disoccupata, la rideterminazione dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore dei figli deve essere contenuta nella misura di euro 300,00 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso.
Le spese di lite dovranno essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, a parziale modifica della sentenza
77/2019 pronunciata da questo Tribunale, così provvede:
1. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli, versando alla madre, , la CP_1 somma mensile di euro 300,00, con decorrenza dal deposito del ricorso, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
2. Spese del giudizio interamente compensate.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 23/12/2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso
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